Gli Strumenti Finanziari Partecipativi. In breve

Gli SFP, con la riforma del diritto societario, sono tra gli strumenti di finanziamento a disposizione delle Start up innovative. Sono tuttavia ancora poco conosciuti e diffusi. Ne diamo una breve illustrazione rimandando il lettore ad approfondire ulteriormente l’argomento.

Riferimenti normativi
L’articolo 26, comma 6 del D.L. 179/2012 consente nell’atto costitutivo di start-up innovativa  di prevedere  a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere e servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479 bis del codice civile.

In cosa consistono
Pur non essendo la dottrina e la giurisprudenza completamente d’accordo su tutti gli aspetti si può comunque convenire che sono strumenti (e non titoli) di puro rischio al pari delle azioni, ma che possono seguire regole simili a quelle delle obbligazioni. Ovvero possono dar luogo a rimborso ed avere un sistema di “ricompensa” e sono emessi a fronte di un credito vantato da terzi, ma non danno alcun diritto assimilabile alla categoria di socio.

Come si emettono
L’emissione degli SFP può essere prevista già da apposita clausole nello statuto della Start up innovativa, che ne delega la successiva regolamentazione ed emissione alla Assemblea de soci che ne approva il Regolamento di Emissione e l’emissione stessa. Nel caso non sia prevista in Statuto l’emissione é delegata alla Assemblea straordinaria dei soci.

Contenuti. Partecipativi e Non Partecipativi
Pur prevedendo la norma applicativa la prioritaria emissione connaturata al  al work – for equity (che, gode di un particolare trattamento fiscale di favore) in realtà gli SFP possono essere emessi anche per apporti in danaro, in beni in natura, in crediti, “in cambio” offrendo in cambio diritti patrimoniali o anche amministrativi. Quindi per un verso rappresentano la possibilità di partecipare da subito o in futuro (convertibili) al Capitale della Società; per l’altro rappresentano strumenti di puro investimento di rischio non partecipativo.

Cosa offrono in cambio agli apportatori di denaro
Così come prevede la norma attuativa (si approfondisca l’argomento) gli SFP possono attribuire diritti amministrativi e patrimoniali.
Relativamente ai soli diritti patrimoniali
l’emissione di SFP a fronte di apporti di denaro si configura a tutti gli effetti come una raccolta di capitali privati da parte della Start up innovativa. Nella logica dello strumento ibrido (indicazioni assolutamente di massima) si può prevedere un sistema di ricompensa altrettanto ibrido (tenendo conto che la start up innovativa non può distribuire utili):
– una parte legata ad indici di performance della società (per esempio interesse dulla quota nominale dello SFP)
– una parte legata ad una sorta di rivalutazione annuale derivante da Fondo di Bilancio Titolato
– (in aggiunta) possibilità di ottenere la conversione in equity entro un dato periodo (previsto nel regolamento)

Approfondimenti consigliati
l’articolo 27, comma 4 D.L. 179/2012
Assonime, Circolare 11/2013
federnotizie.it (start-innovative-le-deroghe-al-diritto-societario)

 

 

 

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