EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI A FRONTE DI APPORTI DI OPERE O SERVIZI. NORMA E RIFLESSIONI

Il Disposto normativo

L’articolo 27, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012  prevede che “Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli  professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.”

La relazione illustrativa chiarisce e circolare 16/E di giugno 2014 della Agenzie delle Entrate  chiariscono che la disposizione in esame, al fine di garantire alle imprese start-up innovative l’accesso a servizi di consulenza altamente qualificati, ivi compresi quelli professionali, codifica il regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi già contemplata dall’Agenzia delle entrate (Circ. 10/E del 16/3/2005) e lo estende anche all’ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore delle suddette imprese. Pertanto, prosegue la relazione illustrativa, tali apporti sono esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari.

Rientrano nel campo di applicazione del comma 4 dell’articolo 27 anche le prestazioni professionali rese dagli amministratori della start-up innovativa, ovvero i relativi crediti, il cui reddito sia da qualificare come di lavoro autonomo. Ne sono escluse, invece, le prestazioni rese dai soggetti la cui remunerazione rientra tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato (ndr che rientrano nel disposto del comma 1 dell’art. 27) . Rimane impregiudicata l’applicazione del normale regime IVA sulle prestazioni di servizi oggetto della disposizione in esame.

Riflessioni

Per quanto appena riportato ne conseguono le seguenti riflessioni

Le startup innovative possono utilizzare l’Emissione di SFP a fronte della compensazione di debiti maturati nei confronti di soggetti che abbiano prestato lavoro o opere in favore di questa e che siano quantificabili. Ne consegue, ai fini della applicabilità del vantaggio che:

  • Gli SFP debbano prevedere la conversione in quote e la partecipazione al Capitale;
  • Che i soggetti che li ricevono debbano essere creditori a fronte di una prestazione di opera o servizi, aggiungiamo, in virtù della esistenza di un rapporto giuridico contrattuale certo (contratto di servizio e/o lettera di incarico);
  • Che il soggetto al quale si rilasciano SFP convertibili sia un soggetto IVA (impresa o lavoratore autonomo)
  • Che il valore “da compensare” sia contabilmente rilevabile in seguito a regolare emissione di fattura;
  • Che (a dissipazione di ogni dubbio e/o equivoco) vi sia la palese dimostrabilità dell’opera o del servizio prestato (anche se intangibile sotto forma di relazioni, report, studi di fattibilità, ecc.)

Restano tuttavia da colmare alcuni dubbi.

1.La norma e la circolare AgE relativamente al comma 4 assimilano, riguardo alla specifica applicabilità, gli “amministratori della società” agli altri lavoratori autonomi. Di conseguenza ne possiamo  dedurre che ci riferisce a “soggetti possessori di partita IVA che esercitino professionalmente l’attività di amministratore della Srl startup innovativa”.

A questo punto resterebbe il dubbio o vuoto relativamente ai soggetti (soci/amministratori) che non siano titolari di partita IVA. Riteniamo che in tale fattispecie si rientri nel campo di applicazione del comma  1 dell’articolo 27 nel decreto-legge n. 179 del 2012  che individua i beneficiari dell’agevolazione negli “amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi” delle start-up innovative e degli incubatori certificati.

2.La norma e la Circolare della Agenzia delle Entrate chiariscono in maniera inequivocabile la non rilevanza ai fini IRPEF riportando chiaramente “Pertanto, prosegue la relazione illustrativa, tali apporti sono esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari.”

Resta però il dubbio in merito alla rilevanza contributiva, in quanto tale chiarimento viene palesemente fornito al comma 1  laddove si rileva che “il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi, o dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari  non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi

Una corretta e logica interpretazione ci condurrebbe ad escludere la rilevanza contributiva per due ragioni:

  • Questa viene determinata sui redditi da lavoro o d’impresa effettivamente percepiti;
  • Gli SFP prevedono al conversione e/o l’assimilazione a quote e producono reddito da partecipazione, non certo reddito da lavoro autonomo, o di impresa.

Infine resta un ultimo dubbio “di stile” sulla dicitura da riportare sulla fattura emessa dal professionista e/o dall’impresa che riceva in pagamento SFP, non rientrandovi alcuna fattispecie di articoli di esenzione o non imponibilità del TUIR.

Resterebbe la valida ipotesi della indicazione dell’articolo e del comma di riferimento del decreto-legge n. 179 del 2012.

Inoltre, (ma questo è di palese evidenza), nel caso di professionisti per i quali sia previsto il calcolo ed il versamento della ritenuta d’acconto questa ovviamente seguirebbe la medesima non rilevanza del compenso per sua stessa definizione.

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