Anche per il 2016 sono stati confermati gli incentivi fiscali per chi investe nel capitale delle start-up innovative. Lo stabilisce il dm_incentivi_investimenti_in_startup_innovative_2016
Ci sono delle differenze per le persone fisiche e i soggetti passivi IRES e ci sono degli incentivi maggiori nel caso gli investimenti vengano fatti in start-up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
Allora vediamo tutti gli incentivi e le agevolazioni fiscali che sono stati confermati grazie all’autorizzazione della Commissione UE attraverso la decisione “SA 36866” del 14 dicembre 2015 e recepiti dal D.M.
Incentivi fiscali 2016 start-up innovative: in cosa consistono?
Come era accaduto per il 2015, anche nel 2016 sono state confermate le agevolazioni fiscali per gli investimenti nelle start-up innovative.
Le agevolazioni fiscali si suddividono a seconda del fatto che a beneficiarne siano soggetti passivi IRPEF o IRES.
Per i primi, cioè le persone fisiche, l’agevolazione consiste in una detrazione dall’IRPEF lorda pari al 19% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative. La detrazione sale al 25% nel caso l’investimento sia stato fatto in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
Il tetto massimo su cui è calcolabile la detrazione equivale a 500.000€.
Per quanto riguarda invece la seconda categoria di soggetti, cioè le società, il beneficio consiste in una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% dei conferimenti rilevanti.
Come sopra, in caso di investimento in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la percentuale sale al 27%.
Il massimo deducibile non può eccedere 1,8 milioni di euro.
Incentivi fiscali start-up innovative: soggetti beneficiari ed esclusi
Vediamo insieme chi può beneficiare degli incentivi fiscali per il 2016 per gli investimenti nel capitale di start-up innovative.
I soggetti beneficiari sono:
- i soggetti passivi IRPEF, di cui al Titolo I del TUIR (vale a dire persone fisiche, enti non commerciali, imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata);
- i soggetti passivi IRES, di cui al Titolo II dello stesso TUIR;
- le società semplici;
- le società equiparate a quelle di persone (società di armamento, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni);
- le imprese familiari.
I soggetti che invece non godono degli incentivi fiscali sono:
- le start-up innovative;
- gli incubatori certificati;
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, che realizzino investimenti propri nel capitale di start-up innovative.
Incentivi fiscali start-up innovative: investimenti agevolabili ed esclusi
Le agevolazioni riguardano sia il capitale investito in sede di fondazione di una nuova società, sia nel caso dell’aumento di capitale di società già fondate.
Gli incentivi si applicano qualora:
- vi siano investimenti in denaro (non in natura) riportati sotto la voce capitale sociale e riserva da sovrapprezzo delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative;
- vengano eseguiti investimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
- vengano effettuati conferimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in start-up innovative.
Non rientrano nelle condizioni di agevolazioni gli investimenti che:
- operano nel settore delle costruzioni navali, dell’acciaio e del carbone;
- si qualificano come “imprese in difficoltà” a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
Le agevolazioni sono fruibili sia per investimenti diretti, sia per quelli effettuati tramite intermediari. Sono invece esclusi tutti quei soggetti che esercitano sulla start-up in cui hanno investito un’influenza eccessiva, valutata come una partecipazione superiore al 30% in termini di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o di patrimonio dell’azienda.
Incentivi fiscali start-up innovative: documentazione ed esclusione
Per beneficiare delle agevolazioni riguardo agli investimenti in start-up innovative si deve presentare una specifica documentazione.
Nella fattispecie servono:
- certificazione rilasciata dalla start-up innovativa che attesti il rispetto del limite annuo di investimenti agevolabili ricevuti, pari a 2,5 milioni di euro, relativamente al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento;
- copia del piano di investimento della start-up innovativa, in cui siano riportate informazioni dettagliate sulla prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
- la certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l’oggetto della propria attività, per gli investimenti effettuati in start-up a vocazione sociale e in start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
Se entro 2 anni dalla data in cui l’investimento viene effettuato una delle seguenti evenienza si verifica, decade il diritto all’agevolazione fiscale:
- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società;
- la riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative;
- il recesso o l’esclusione degli investitori;
- la perdita, in capo alla società partecipata, di uno dei requisiti (soggettivi e oggettivi) richiesti per la qualifica di start-up innovativa.
La decadenza comporta per l’investitore il rimborso dei benefici fin lì goduti, assieme agli interessi legali.