Fra i requisiti alternativi per il riconoscimento di Start up Innovativa e la contestuale Iscrizione nella Sezione Speciale del Registro Imprese – all’art. 25 del DL 179/2012, comma 2, n. 3 si prevede che la start-up possa essere “sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno un privativa industriale relativa ad un invenzione industriale biotecnologica, a un topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore”.
Con successivi Pareri il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito i necessari chiarimenti in merito a tale requisito. Vediamone i contenuti.
DIRITTI PRIVATIVA INDUSTRIALE.
Il legislatore dispone che la start-up possa essere non soltanto titolare o Licenziataria ma anche «depositaria » di tale privativa. Questo significa che il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui la start-up avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone ancora l’esito Pertanto, ove la società abbia già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in attesa di registrazione, appare verificato il requisito «dell’essere depositaria», e in quanto tale appare iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese». Questo è quanto espresso con parere Mise del 29 ottobre 2015 n. 218430
TITOLARITA’ DI DIRITTI RELATIVI AD UN PROGRAMMA
Atteso che il legislatore ha utilizzato il termine «titolare» anziché «autore» ovvero «colui il quale ha pubblicato un programma», sembra che abbia voluto ampliare la platea, ricomprendendo chi, nel momento in cui chiede la registrazione della start-up presso la sezione speciale del registro delle imprese (o conferma la sussistenza dei requisiti alternativi previsti dalla legge), sia «titolare» dei suddetti diritti, prescindendo dall’atto da cui derivi detta titolarità (quindi anche in virtù di un contratto che consenta l’esercizio dei diritti di sfruttamento economico, come indicato poc’anzi)». Questo è quanto espresso con parere Mise del 29 ottobre 2015 n. 218415.