Finanziare la startup innovativa: il Covertible Loan e gli StrumentiFinanziari Partecipativi

La strategia di ricerca fonti finanziarie da impegnare per l’avvio e lo sviluppo di una startup è una attività necessaria e vitale quanto la strategia di sviluppo dello stesso business. L’assorbimento finanziario (cosiddetto burn rate) nei primi 24-36 mesi di vita della strartup  è una costante importante, per questo occorre sempre considerare varie modalità di attivazione delle fonti a partire dall’autofinanziamento dei soci. Certo nel mix si potrebbe anche considerare l’accesso ad agevolazioni pubbliche, valutandole però  per quelle che sono: una eventualità piuttosto fortunosa, che allo stato  attuale, a fronte di grandi proclami,  hanno percentuali di approvazione assolutamente irrisorie e dinamiche di valutazione assolutamente oscure e soggettive nonostante le opportune griglie di valutazione, inserite in appendice ad ogni Avviso, anch’esse però  soggettive (si vedano in particolare e come esempio i bandi Re-startup e Intraprendo della Regione Lombardia, e Smart Start di Invitalia).

Evitiamo quindi di parlarne come concreta opportunità (in quanto elemento euristico non controllabile, o controllabile quanto una puntata alla roulette), soffermandoci su modalità di funding che si basano su presupposti oggettivi e oggettivizzabili. In particolare oggi affronteremo la possibilità  che alcuni strumenti derivati ancora poco conosciuti possano contribuire a raccogliere una parte dei fondi necessari. Convertible Loan e Strumenti Finanziari partecipativi

I convertibile loan  (che non sono convertible note e quindi obbligazioni convertibili) sono finanziamenti eseguiti da investitori (istituzionali) a favore della startup, che quest’ultima, decorso un certo termine, potrà restituire (anche parzialmente) insieme agli interessi maturati; e/o convertire in tutto o in parte in equity. In altre parole, sono contratti di finanziamento e non titoli obbligazionari, accompagnati da accordi privati che disciplinano il processo di conversione, stabilendone tempistiche e modalità di realizzazione.
Ad esempio, le parti possono negoziare e concordare che anche gli interessi maturati siano convertiti in equity,ovvero che la conversione avvenga in occasione dell’ingresso di nuovi investitori nel capitale sociale della startup, applicando un certo sconto alla valutazione pre-money definita con i nuovi investitori, ovvero stabilendo che la valutazione pre-money che non potrà eccedere una certa soglia.
In questo modo, il «rischio» dell’investimento eseguito dagli investitori in un momento in cui non era facile definire il valore della società verrebbe compensato con un successivo incremento della quota di capitale agli stessi spettante in fase di conversione del finanziamento eseguito.
I cosiddetti convertible loan  hanno un impatto sul bilancio della startup in quanto sono contabilizzati come debito. Pertanto, il loro utilizzo va valutato con attenzione, tenuto conto della situazione economico-finanziaria della società beneficiaria.

Diversamente, gli strumenti finanziari partecipativi (SFP) convertibili sono strumenti ibridi, tecnicamente assimilabili a titoli di credito e contabilizzati come equity in quanto riconoscono a chi li sottoscrive il diritto ad una partecipazione agli utili, ma non alla restituzione dei fondi versati e possono essere convertiti in capitale entro un certo termine e/o al verificarsi di certe circostanze.
E’ assolutamente importante che lo statuto sociale della startup  preveda espressamente la possibilità di emissione e, nel caso in cui la startup decida di avvalersi di tale possibilità, l’assemblea dovrà adottare un regolamento che disciplini l’emissione degli stessi e ne definisca le principali caratteristiche (es. numero di SFP da emettere e valore nominale di ciascuno, nonché prezzo di emissione, ecc.), diventando parte integrante dello statuto sociale. Le parti interessate dovranno anche concordare in anticipo i termini di conversione (es. valutazione pre-money della startup, prezzo di conversione e percentuale di capitale da assegnare in sede di conversione, ecc.).
Di fatto, gli SFP sono ancora poco utilizzati, probabilmente in considerazione delle convinzione che vi siano troppe formalità (in realtà non é totalmente vero) o più spesso per mancata conoscenza approfondita dello strumento.
Con riferimento sia ai convertible loan che agli SFP convertibili, gli investitori potranno diventare soci della startup e godere dei benefici fiscali previsti dalla legge sulle startup innovative solo in caso di conversione degli stessi in equity (ovvero detrazioni fiscali al 30% in caso di persone fisiche per tutto il 2017). In entrambi i casi, i soci della startup dovranno deliberare un aumento di capitale funzionale alla conversione di tali strumenti per consentire l’ingresso dei finanziatori nella compagine sociale della startup.

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