Le startup innovative a vocazione sociale (in breve SIAVS) sono ancora oggi oggetto di dibattito e discussione, soprattutto nel merito di come costituirle, cosa indicare nell’oggetto sociale e quale codice ATECO indicare. In questo articolo proviamo a mettere un po di ordine e chiarezza.
Inquadramento normativo SIAVS
Ai sensi dell’art. 25, comma 4 del DL 179/2012, convertito con L. 221/2012, le startup innovative a vocazione sociale sono definite come “le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”.
I settori individuati sono: assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali.
SIAVS e Impresa Sociale
Il dettato letterale della disposizione non richiede la preventiva iscrizione dell’impresa nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle “imprese sociali” . In effetti il riconoscimento di Impresa Sociale, prevede oltre a particolari contenuti dello Statuto ed un apposita procedura di riconoscimento anche l’operatività (in termini di codice ATECO) in uno o più dei settori indicati: assistenza sociale. ecc.
Il chiarimento del Ministero dello Sviluppo Economico
In effetti il Ministero dello Sviluppo Economico é intervenuto con propria circolare 3677/C del 20/01/2015, proprio per fare chiarezza rispetto alle differenze tra SIAVS e Impresa sociale e, quindi sulle conseguenti modalità costitutive e riconoscimento al fine della iscrizione al Registro Imprese competente.
In sostanza e in breve (si rimanda alla lettura dell’intero documento Ministeriale) il Ministero chiarisce che l finalità sociali di una SIVAS debbano sostanzialmente evincersi dallo Statuto e che queste possano essere trasversali, in uno o più campi tra i settori individuati. In particolare, i contenuti della Circolare, includono un esempio di una Startup (Pedius) che operando quale Startup innovativa digitale (con codice ATECO J61) per le finalità perseguite e rappresentate si configuri come SIAVS.
Le discriminanti per il riconoscimento
A questo punto risulta abbastanza chiaro che:
- La SIAVS non debba per forza corrispondere ad una Impresa Sociale
- LA SIAVS possa operare al di fuori dei codici ATECO di un Impresa Sociale ma all’interno di un Codice ATECO che la configuri come innovativa
- Lo Statuto della SIAVS deve chiaramente ricondurre ad uno o più obbiettivi sociali tra quelli dei settori individuati
- Oltre al’oggetto sociale é necessario produrre il Documento di descrizione di impatto sociale, indispensabile ai fini del riconoscimento come SIAVS al punto da dover essere allegato alla documentazione necessaria alla iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese
- La procedura di iscrizione prevede infine la produzione di una autocertificazione dello status di startup innovativa a vocazione sociale che va effettuata compilando il codice 034 nel riquadro “32/STARTUP ED INCUBATORI” del modello S1/S2, nonchè compilando l’apposita voce del modello di autocertificazione.