Web Tax a partire dal 2019: è questa l’ultima novità introdotta con la Legge di Bilancio 2018 e approvata in Commissione al Senato.
Si tratta della nuova tassa ad aliquota fissa del 6% (in realtà nelle ultime discussioni parlamentari si parla di una sensibile riduzione dell’aliquota) applicata alle attività completamente dematerializzate che, a partire dal 1° gennaio 2019, dovranno pagare le imprese residenti o con stabile organizzazione in Italia e le imprese non residenti.
E’ una imposta che mira a colpire i colossi del web, ma può pesantemente penalizzare le startup
Seppure idealmente ed ideologicamente l’imposta mira a colpire le transazioni sul territorio nazionale operate per il tramite di società di diritto Italiano abilitate ad effettuare transazioni applicando il regime fiscale nazionale (trattasi quindi di BtB improprio) il requisito oggettivo (la base di calcolo sono i Ricavi) e l’aliquota, rischiano di penalizzare fortemente le nostre startup che operano effettivamente in regime di BtB e di fatto specialmente nei primi anni, non producendo utili non avrebbero la possibilità di utilizzare il credito d’imposta.
Quindi a nostro avviso:
- Bisognerebbe introdurre alcuni correttivi che tutelino i piccoli e le startup come ad esempio una soglia di ricavi minimi che ne faccia scattare l’applicabilità;
- Oppure un meccanismo duplice che preveda sia la soglia di ricavi sia la presenza di utili di bilancio nell’anno e nei due anni precedenti
- Ancora, un meccanismo che faccia scattare l’esenzione laddove si tratta di servizi web venduti o erogati previo produzione diretta da parte di società italiane verso altre società Italiane (ovvero senza che vi sia alcuna transazione a monte “di rivendita” da parte di soggetti esteri).
- Infine una esenzione sul principio di anzianità per esempio per la durata di status di startup innovativa (in questo caso fermo il requisito della soglia dei ricavi e/o utili)
Aliquota e base di applicazione
L’imposta prevede una aliquota del 6% (in fase di definizione nella elaborazione del testo definitivo) è calcolata sui ricavi derivanti dall’erogazione di servizi digitali e sulle transazioni completamente dematerializzate (quali, per esempio, la vendita di spazi pubblicitari, servizi di cloud computing, ebook, e-commerce, marketplace, ecc.) da parte di soggetti stabiliti in Italia o in altro Stato estero, a favore di altre società che hanno sede in Italia, fatta eccezione per le tre categorie menzionate dal paragrafo 9 (ovvero le imprese agricole, i contribuenti in regime dei minimi e i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario previsto dall’art. 27, d.l. 98/2011) e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.
E’ una imposta sul BtB
Così come definito il provvedimento non colpisce il consumatore finale, quindi non incide sulle transazioni Business to Consumer (BtC).
Il meccanismo del credito d’imposta
Innanzitutto le esenzioni. ovvero le imprese agricole, i contribuenti in regime dei minimi e i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario previsto dall’art. 27, d.l. 98/2011).
Per le imprese residenti (le imprese italiane) è previsto che, al fine di evitare la doppia imposizione, spetti un credito d’imposta da utilizzare in compensazione per il versamento delle imposte sui redditi.
Il credito d’imposta per le imprese italiane già assoggettate a tassazione ordinaria potrà essere fruito presentando modello di pagamento F24 in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 16 del mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Modalità attuative e adempimenti necessari dovranno essere stabiliti con provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Entrata in vigore
L’entrata in vigore è prevista dal primo gennaio 2019. L’entrata in vigore della web tax prevista dalla Legge di Bilancio 2018 dovrà essere accompagnata dall’emanazione di tre provvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.