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Web tax volume finale

di Nicola Vernaglione

Cambia in via definitiva il testo della Web tax introducendo alcune importanti modifiche che avevamo auspicato nel nostro precedente articolo

La Web tax cambia ancora e, crediamo, in via definitiva introducendo alcuni correttivi importanti, ma (almeno dal mio punto di vista) non ancora e non sufficientemente equi e protettivi verso le startup digitali e tech, italiane.

Lasciatemelo dire (o almeno pensare), un piccolo successo personale, rispetto a quanto avevo scritto, auspicato e consigliato, nel precedente articolo sull’argomento. Ecco cosa consigliavo e cosa è stato presentato nel testo definitivo.

Sulla aliquota

(nel precedente articolo scrivevo) “Si tratta della nuova tassa ad aliquota fissa del 6%  (in realtà nelle ultime discussioni parlamentari si parla di una sensibile riduzione dell’aliquota)

Il nuovo testo definitivo prevede una aliquota al 3%

Base di applicazione

(nel precedente articolo scrivevo).  “Il requisito oggettivo (la base di calcolo sono i Ricavi) e l’aliquota, rischiano di penalizzare fortemente le nostre startup che operano effettivamente in regime di BtB e di fatto specialmente nei primi anni, non producendo utili non avrebbero la possibilità di utilizzare il credito d’imposta.

Il nuovo testo definitivo prevede l’applicazione di una ritenuta fissa

Clausola di salvaguardia start up

(nel precedente articolo scrivevo).

  • “Bisognerebbe introdurre alcuni correttivi che tutelino i piccoli e le startup come ad esempio una soglia di ricavi minimi che ne faccia scattare l’applicabilità;
  • Oppure un meccanismo duplice che preveda sia la soglia di ricavi sia la presenza di utili di bilancio nell’anno e nei due anni precedenti
  • Ancora,  un meccanismo che faccia scattare l’esenzione laddove si tratta di servizi web venduti o erogati previo produzione diretta da parte di società italiane verso altre società Italiane (ovvero senza che vi sia alcuna transazione a monte “di rivendita” da parte di soggetti esteri).
  • Infine una esenzione sul principio di anzianità per esempio per la durata di status di startup innovativa (in questo caso fermo il requisito della soglia dei ricavi e/o utili)”

Il nuovo testo definitivo ha escluso le attività di e-commerce ed introdotto un principio di applicazione che scatta a partire dalle 3.000 transazioni annue.

Un piccolo successo (a dire la verità mi aspettavo molto di più) che voglio condividere con voi, possedendo la certezza statistica che l’articolo che si richiama è stato letto (fonti linkedin) da alcuni di coloro che potevano decidere o influire sulle correzioni apportate al testo definivo.

Grazie a tutti

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