Gli strumenti finanziari partecipativi nelle imprese sociali

Imprese sociali e strumenti finanziari partecipativi

Dal Network

Per le “nuove” imprese sociali sono previste le agevolazioni fiscali riservate loro dal D.Lgs 117/2017. Tuttavia, anche in assenza di questi vantaggi, il numero di imprese sociali costituite nell’ultimo anno è aumentato e la ragione potrebbe essere legata alle iniziative di “impact investing” in sensibile aumento, volte a sostenere la nascita e il rafforzamento di nuove iniziative imprenditoriali a impatto sociale, ambientale e culturale.

Tra gli strumenti a disposizione degli investitori nell’impresa sociale si possono annoverare anche gli strumenti finanziari partecipativi, un duttile strumento ibrido a metà tra le azioni e le obbligazioni, il cui contenuto ampiamente modulabile, è finalizzato a reperire a vantaggio della società mezzi di finanziamento e apporti di diversa natura, a fronte dell’attribuzione di diritti elaboratili nell’ambito di un ampio spettro.

Anche l’impresa sociale può ricorrere a questi strumenti nel rispetto ovviamente della propria natura non lucrativa e dei conseguenti vincoli imposti dal D.lgs. 112/2017. L’impresa sociale, infatti, può remunerare gli strumenti finanziari nella misura non superiore a due punti rispetto  al limite previsto per la distribuzione dei dividendi (interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato) e in caso di scioglimento o perdita della qualifica è tenuta a devolvere il patrimonio potendo dedurre solo il capitale effettivamente versato dai soci eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati, nei limiti sopra evidenziati, e non distribuiti.

Ma cosa si regolamentano gli SFP?

L’emissione di strumenti finanziari partecipativi, presuppone la presenza o la previa introduzione in statuto di clausole che disciplinano «le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione». È da considerare equivalente, da questo punto di vista, la presenza di tali clausole direttamente nell’articolato statutario oppure in un «regolamento» allegato allo statuto, che ne costituisca parte integrante, come sovente avviene nella prassi. È invece insufficiente, al fine di consentire l’emissione degli s.f.p., la presenza nello statuto di una clausola che genericamente preveda la possibilità di emettere s.f.p., ma senza delinearne le caratteristiche.

Ove le clausole statutarie che disciplinano, con il grado di dettaglio richiesto, l’emissione e le caratteristiche degli s.f.p. non siano già presenti sin dalla costituzione della società, la loro introduzione (eventualmente mediante l’allegazione di apposito regolamento) esige una modificazione statutaria.

Specificità giuridica

Nella possibilità di adottare questi strumenti di finanziamento va comunque tenuto conto, (ad esempio, se si tratta di cooperative) della  duplice distinzione tra i modelli societari (in gran parte, anche se non totalmente, disponibili per l’autonomia statutaria) che incidono sulla relativa disciplina: tali modelli sono definiti in primo luogo dalla scelta tra cooperativa a mutualità prevalente e a mutualità non prevalente; in secondo luogo tra cooperative che si riferiscono al tipo societario s.r.l. ovvero a quello delle s.p.a.

Sono proprio le cooperative a mutualità prevalente, quelle alle quali saranno in futuro riservate le norme agevolative fiscali, e per le quali, nella adozione di un regolamento e di una clausola statutaria che prevedano l’emissione di SFP, occorre porre maggiore attenzione al vincolo di mutualità.

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