La legge di Bilancio 2019 ha apportato nuove modifiche alla disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo. Le novità riguardano, in particolare, la misura dell’agevolazione, che ritorna alla doppia aliquota del 25% e del 50%, e le modalità di calcolo del beneficio spettante. Viene, inoltre, ampliato il novero delle spese ammissibili e dimezzato, da 20 a 10 milioni di euro, l’importo massimo del bonus che potrà essere fruito da ciascuna impresa. Riscritte, con effetto già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, le disposizioni relative agli adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta.
Decorrenza modifiche
Novità per le spese del personale
Novità per le spese della ricerca extra-muros
Nuova tipologia di spesa
Nuove aliquote
Nuova modalità di calcolo
Adempimenti formali
Trattamento fiscale e cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF/IRES/IRAP).Il credito è cumulabile con altre misure agevolative (come per esempio l’iperammortamento), salvo che le norme disciplinati le altre misure non dispongano diversamente, in ogni caso l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti.
Indicazione in dichiarazione dei redditi e modalità di fruizione
Si ricorda che la norma istitutiva del credito di imposta per ricerca e sviluppo (art. 1 comma 35 della legge n° 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni normative previste dalla legge n° 232 dell’11 dicembre 2016) prevede la necessità di sottoscrizione di documentazione contabile certificata da parte del Presidente del Collegio Sindacale o Revisore dei conti o Professionista iscritto nell’Albo dei Revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, da allegare al bilancio.
Una volta determinati e certificati i costi agevolabili ed il credito di imposta generato, occorre riportare il credito stesso nel quadro RU del modello UNICO relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati, indicando, al rigo RU1 il codice credito “B9”.
Il credito è fruibile in forma “automatica”, ossia senza alcuna richiesta di concessione o autorizzazione amministrativa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo n. 2419 luglio 1997.
L’utilizzo è consentito a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono state sostenutele spese agevolabili e solo dal giorno successivo alla data di ultimazione della suddetta certificazione.
Il credito è utilizzabile esclusivamente per le compensazioni orizzontali con altri tributi (Irpef, Ires, Irap, Iva, ecc.). Per la compensazione del credito tramite modello F24 è utilizzabile il codice tributo “6857” (RM n. 97/E del 25 novembre 2015).
Documentazione da produrre e conservare
Ai fini della determinazione e della fruizione del credito di imposta per ricerca e sviluppo, occorre redigere, verificare e conservare i seguenti documenti:
- progetto di ricerca contenente la descrizione relativa alle attività intraprese dall’impresa beneficiaria;
con riferimento ai costi del personale (sia dipendente che in rapporto di collaborazione): fogli presenze nominativi con indicazione giornaliera delle ore impiegate in R&S e debitamente firmati dal legale rappresentante ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca; - in relazione agli strumenti e alle attrezzature di laboratorio: dichiarazione del legale rappresentante (o del responsabile alla ricerca) indicanti misura e periodo di impiego per attività di R&S;
- per i contratti di ricerca, oltre ai contratti stessi, occorre redigere una relazione, debitamente firmata, con indicazione delle attività svolte per R&S nel periodo di imposta. In assenza del contratto scritto di cui al punto a., può ritenersi sufficiente una fattura “parlante”, accompagnata dalla relazione firmata di cui al presente punto. Sul punto si adotta l’interpretazione sostanziale e non meramente formale del concetto di “contratto di ricerca”, nel cui ambito rientrano i contratti stipulati con università, enti di ricerca, organismi equiparati o altre imprese (comprese start up innovative e i professionisti), di cui all’articolo 3, comma 6, lettera c), come ripreso dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto attuativo;
- prospetto recante l’elencazione analitica degli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti e utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l’ammontare del credito di imposta;
- documentazione che attesti gli investimenti realizzati di cui al punto precedente;
- nell’ipotesi in cui il committente della ricerca e sviluppo sia un soggetto non residente il soggetto commissionario, beneficiario del credito di imposta, dovrà predisporre e conservare una relazione descrittiva delle attività svolte corredata da un prospetto di raccordo tra le spese, rilevanti ai fini della determinazione del credito di imposta, la loro imputazione contabile nonché la relativa ripartizione per singolo centro di costo.
Controlli
L’Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli sulla base della dell’apposita documentazione contabile predisposta. I controlli sono finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio e la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti.
Nel caso venga accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito di imposta, per il mancato rispetto delle condizioni richieste o per la inammissibilità dei costi considerati, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.