Q&A CreazioneImpesa è la rubrica di approfondimento dedicata ai temi che riguardano le startup e mPMI in genere. Oggi risponde l’esperto di startup e SIAVS Nicola Vernaglione a proposito di uno degli argomenti dove regna ancora molta incertezza e molta confusione.
(L’argomento sarà ulteriormente trattato e approfondito da Nicola Vernaglione nel corso della lezione del 2 Luglio al “Master in Startup Advisor e Specialist” (dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano)
Parte I. Il quadro normativo
Q. La Siavs deve avere tutti i requisiti di una Startup innovativa?
A. Si e deve avere come oggetto fondante della attività lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. (rif. art 25 comma 2 L. 221/2012)
Q. La Siavs deve essere un’impresa sociale?
A. No, o almeno non è un requisito di riconoscimento dello status (rif art 25 comma 4 L. 221/2012)
Q. La Siavs deve indicare un codice ATECO riferibile ad impresa sociale?
A. Non necessariamente, la vocazione e l’impatto sociale devono chiaramente desumersi da tre elementi
1.Oggetto sociale
2.Documento Strategico di Impatto sociale
3.Dichiarazione della attività svolta ad elevato contenuto tecnologico e ad impatto sociale
(rif. Guida Ministero dello Sviluppo Economico del 21/01/2015; Circolare 3677/C dal Ministero dello sviluppo economico il 20 gennaio 2015)
Q. Quindi la SIAVS può operare anche con un codice ATECO “porali web” e dichiarare l’attività sociale nell’oggetto sociale?
A. Certamente. Tra l’altro proprio la società Pedius, presa ad esempio nella guida ministeriale è una azienda SIAVS che operando trasversalmente su piu settori socialmente rilevanti (e comunque tra quelli definiti dalla norma) ha un codice ATECO J61 (Telecomunicazioni)
(rif. Guida Ministero dello Sviluppo Economico del 21/01/2015; Circolare 3677/C dal Ministero dello sviluppo economico il 20 gennaio 2015)
Parte II. Iscrizione al Registro Imprese
Q. Lo Status di SIAVS è una sezione speciale del registro imprese? Dove lo rilevo?
A. No, non è una sezione speciale del RI ma una caratterizzazione della attività che viene resa in forma di autocertificazione (e documentata) e riportata nella visura in una apposita voce. (rif. Guida Startup innovativa versione 7 del 2019 e precedenti)
Q. Come documento la Vocazione sociale?
A. Con le autocertificazioni e il DSIS che deposito inizialmente ed aggiorno annualmente (rif. Guida Startup innovativa versione 7 del 2019 e precedenti; Guida Ministero dello Sviluppo Economico del 21/01/2015).
Q. La vocazione sociale si può perdere e/o recuperare?
A. Si come precisato dal parere ministeriale (rif. parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/05/2016)
Parte III. Impatto sociale
Q. Il Documento di impatto sociale è obbligatorio ai fini della qualifica di SIAVS?
A. Ovviamente si ai fini del riconoscimento e conferma del requisito della Vocazione Sociale
Q. Il Documento di Impatto Sociale va redatto secondo uno schema obbligatorio?
A. No l’importante è che, sia in fase di prima redazione, che in fase di aggiornamento siano presenti gli elementi utili a definire e misurare l’impatto sociale auspicato o generato.
Q. Si deve usare un metodo particolare?
A. E’ possibile utilizzare una delle metodologie di misurazione universalmente riconosciute come ad esempio il Social ROI o il GRI
Q. Se non si raggiungono gli obiettivi dichiarati?
A. L’obbligo persiste nella rendicontazione e non nel raggiungimento degli obiettivi. E’ sufficiente chiarire il motivo (rif. Guida Ministero dello Sviluppo Economico del 21/01/2015)
Q. Il documento di Impatto Sociale va pubblicato sul sito web?
A. Il Ministero dello Sviluppo Economico “esorta” le SIAVS alla pubblicazione. L’obbligo insorge solo se la SIAVS è anche impresa sociale (DL 254/2016; art.14 il codice del terzo settore; D.lgs 112/2017).
Se hai ancora dubbi su come costituire una SIAVS o come rendicontare l’impatto sociale