Startup e Codice della Crisi d’Impresa

Il D. Lgs. n. 14/2019, che introduce il nuovo codice sulla crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii), modifica in maniera importante alcune norme del codice civile in ambito societario. Misure che impattano in maniera interessante anche sulle Startup in forma di srl nelle quali i doveri e poteri degli amministratori e quelli di alcune categorie di soci sono state oggetto di discussioni dottrinali che hanno portato alla redazione di una bozza di correttivo al codice della crisi ed insolvenza (Ccii) nel nuovo art. 377.

 Anche le startup sono assoggettabili alle procedure del Codice della Crisi d’Impresa?

Senza mezzi termini la risposta è assolutamente affermativa.
Sappiamo bene che alle startup il legislatore ha riservato un trattamento di favore che si traduce in pratica nel non assoggettamento ad alcuna procedura concorsuale, ad eccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, previsti dalla legge n. 3 del 2012, in forza del richiamo ex art. 31 del D. Lgs. 179/2012.  Questo però non esclude l’assoggettamento alle previsioni del Codice della Crisi d’impresa che fa menzione specifica anche della fattispecie di sovraindebitamento, infatti:

Ai fini del nuovo codice (della Crisi d’impresa) si intende per:

a) «crisi»: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;

b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative  e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali.

Nuovi doveri per gli amministratori (di srl)

Con il nuovo art. 2086  c.c. così cme modificato dall’art. 375 del Ccii viene imposto ad ogni imprenditore che operi in forma societaria o collettiva (quindi società di persone e di capitale) il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e  l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale. Il nuovo art. 377 ha modificato in particolare per le srl l’art. 2475 del c.c.

La problematicità delle norme nelle srl

Nel recepire tale disposizione in ogni tipologia societaria è stato previsto che: “la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto delle disposizioni di cui  all’art 2086 cc secondo comma e spetta esclusivamente agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.” Tale disposizione compatibile con le società di persone e per azioni, risulta in palese contrasto  con altre norme in tema di srl. In queste ultime infatti

1) L’art  2468 del codice civile che l’atto costitutivo può attribuire ai soci diritti particolari per l’amministrazione della società.

2) L’art. 2479  “ che soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dagli ammninistratori nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale sottopongano alla loro attenzione”

3) L’art 2476 c. 3  sancisce che “sono responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società i soci o i terzi”.

Sul tema nel corso del 2019 si sono espressi il  Consiglio Nazionale del Notariato, Assonime, il Notariato di Milano  (massima 183), il notariato Triveneto, ritenendo sostanzialmente che le modifiche introdotte da Ccii non comportassero alcuna abrogazione delle norme precedenti in quanto destinato a spiegare i suoi effetti solo sul piano organizzativo e non su quello operativo.

La soluzione

Se il nuovo correttivo venisse recepito così com’è ogni dubbio interpretativo verrebbe meno in quanto sarebbe lo stesso disposto normativo, peraltro in ogni tipologia societaria e non solo nelle srl a stabilire che l’istituzione degli assetti organizzativi adeguati sarebbe la funzione delegata in esclusiva agli amministratori mentre tutto rimarrebbe come anteriormente alla riforma per la concreta gestione della società. Con tale modifica quindi la gestione dell’impresa resterebbe esclusivamente in capo agli amministratori delle società di persone e delle spa mentre potrebbe come diritto particolare o come scelta degli amministratori o di minoranze qualificate di soci essere delegata a uno o più soci o a tutti i soci nelle srl.

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