Q&A. Costi R&S e detrazioni per investitori

Risposte a quesiti. Riprendiamo la nostra rubrica con un primo blocco di Q&A rispetto a quesiti che ci sono stati posti in questi primi giorni del 2020. Questa è una prima selezione rispetto alle numerose richieste ricevute (alcune delle quali già risolte rimandando a precedenti articoli). Oggi si torna a parlare di un argomento che appare sempre ostico e di una new entry: come procedere per la certificazione delle detrazioni e deduzioni fiscali in favore degli investitori in startup.

Costi R&S

QPer i costi del personale di ricerca e sviluppo intendiamo coinvolgere una risorsa per la progettazione, sviluppo e test con i clienti di un nuovo servizio digitale. Che caratteristiche deve avere la risorsa umana e la mansione per rientrare in R&D ?

A. I principi contabili nazionali (OIC) disciplinano cosa è concepito come Ricerca & Sviluppo (OIC24).
In aggiunta a quanto previsto dagli stessi, solo per il regime delle startup innovative, si possono annoverare tra le stesse spese quelle legate ai costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di R&S, inclusi soci e amministratori.

Le spese devono risultare all’interno dell’ultimo bilancio approvato, con il necessario approfondimento in nota integrativa. Se non c’è invece un bilancio (perché la startup si trova nel primo anno di vita), è necessario produrre una dichiarazione sottoscritta  dal legale rappresentante.

Nel momento in cui si fa richiesta per accedere al regime, verrà controllato questo parametro dalla CCCIA competente.

Non esiste un  vademecum formale sulle caratteristiche che debba avere la risorsa umana con le relative mansioni, tuttavia è logico affermare che la stessa risorsa debba avere delle caratteristiche e delle mansioni  che possano effettivamente permettergli di poter svolgere il lavoro connesso con la R&S e poter arrivare a risultato, come spesso capita in questo campo, con efficienza.

Una nota a parte merita la questione del  compenso amministratore  per il quale laddove lo si voglia annoverare tra i costi di R&S (soprattutto a consuntivo) occorre una opportuna delibera dove viene chiaramente riportata la mansione afferente alle attività di R&S.

Detrazioni

Q. Come si procedere per detrazione irpef e deduzione ai fini ires, per aver sottoscritto quote in startup innovative nel 2019 ?

A.  La procedura per il contribuente che vuole investire è la seguente:

1-verifica la fattibilità dell’investimento;
2-verifica che l’importo su cui chiede l’agevolazione rispetti il limite stabilito;
3-riceve e conserva:
– la certificazione della start-up innovativa che attesti di non avere superato il limite di euro 15.000.000;
– la copia del piano di investimento della start-up innovativa, recante informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
– la certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l’oggetto della propria attività (solo per start-up a vocazione sociale, o per start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico);
– (in caso di investimento indiretto) la certificazione da parte del soggetto intermedio del possesso dei requisiti;
4-mantiene l’investimento detraibile per 3 anni;
5-in caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice, determina l’importo agevolabile in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili;
6-indica l’importo della detrazione o della deduzione nella dichiarazione dei redditi:
-in caso di soggetto IRPEF: riporta in avanti per tre periodi di imposta l’eccedenza di detrazione rispetto all’imposta lorda;
-in caso di soggetto IRES: riporta in avanti per tre periodi di imposta l’eccedenza di deduzione rispetto al reddito complessivo.

Per evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali, bisogna prestare attenzione, nei successivi 3 anni al non verificarsi delle seguenti situazioni:
1-la cessione di partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
2-la riduzione del capitale delle start-up innovative o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative;
3-il recesso e l’esclusione degli investitori;
4-la perdita di uno dei requisiti costitutivi da parte della start up innovativa.

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