A circa 10 giorni (prevista per la metà di Luglio, così come da iter) dalla conversione del Decreto Rilancio, continua il lavoro di approfondimento e integrazione del testo originario, con emendamenti che, in questo caso migliorano, in termini di vantaggi il testo originario.
Modifiche art. 38 Startup e PMI Innovative
Modifiche per i contributi a favore delle start-up innovative di cui all’articolo 38 finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative introdotto ampliamento anche per iniziative di comunicazione e promozione.
Gli emendamenti intervengono anche sul comma 8 (capoverso 9-ter), che prevede incentivi fiscali in regime “de minimis” all’investimento in PMI innovative (detrazioni all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50% della somma investita). Con la modifica si aumenta da 100.000 a 300.000 euro l’importo massimo detraibile in ciascun periodo d’imposta.
Introduzione vantaggi per Società Benefit
Istituito anche un nuovo credito di imposta per sostenere il rafforzamento, nell’intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, di cui all’articolo 1, comma 376 e seguenti, della legge di Bilancio 2016.
Il contributo coprirà il 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio al 31 dicembre 2020.
Il beneficio, in “de minimis”, sarà riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro e sarà esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 n. 241, nel 2021.
Le modalità e i criteri di attuazione saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Capitalizzazioni
Gli emendamenti approvati ritoccano anche la disciplina dei crediti d’imposta per il rafforzamento patrimoniale previsti dall’articolo 26.
Con le modifiche, in particolare, si ammettono a beneficiare del bonus anche le imprese in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa, e che si trovano in una condizione di regolarità contributiva e fiscale attraverso piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (avvenuta il 19 maggio 2020)
Considerazioni
Restiamo fiduciosi (ritornano su un precedente articolo rivolto al Ministro Patuanelli) sul fatto che le misure, (in particolare quella riguardante le startup e le società benefit) possano godere di un regime di retroattività almeno per tutto il 2020 se non (ci sembra più corretto) di 12 mesi, altrimenti, come già scritto, risulterebbe una beffa per chi senza alcuna spinta di incentivi, ha, per vocazione o visione, investito i startup o fondato una benefit.