Startup. Oggi affrontiamo un focus, molto particolare, su un argomento che credevamo scontato, che pare non lo sia affatto. Un contributo reso possibile grazie anche alla segnalazione e collaborazione del collega, (nonché coach di startup geeks), Marcello Marzano.
Il caso
Il collega Marcello ci ha segnalato una prassi alquanto strana e molto conservativa, praticata, per propria conoscenza da alcuni consulenti non verticalmente esperti di startup, che hanno inteso interpretare l’attuale normativa in materia di startup innovative in maniera assolutamente restrittiva, e molto cauta, ma che in realtà crea un notevole svantaggio e danno a chi ne diviene destinatario. (ovvero i soci delle startup).
La pratica è quella di non considerare eleggibili alla detrazione i conferimenti effettuati ante iscrizione alla sezione speciale del registro imprese (quello delle startup innovative) e quindi di fatto ogni versamento effettuato in fase di costituzione considerando che l’iscrizione avviene in un momento successivo.
La nostra visione (ovvero l’unica possibile interpretazione)
Il Decreto 07.05.2019 pubblicato sulla G.U. n. 156 del 05.07.2019 all’articolo 3 comma 3 dice che “ I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della startup innovativa o della PMI innovativa ammissibile”; poi, all’articolo 5 “Condizioni per beneficiare dell’agevolazione fiscale” comma 1 “Le agevolazioni di cui all’art. 4 spettano a condizione che gli investitori di cui all’art. 2, comma 1, o i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere e) e f), ricevano e conservino:
– una certificazione della start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite di cui all’art. 4, comma 7, ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento.
Quindi, riassumendo, il diritto lo si acquisisce nel momento in cui viene effettuato il versamento ed ha validità per l’anno d’imposta nel quale esso è stato effettuato indipendentemente dal momento d’iscrizione alla sezione speciale, e ciò vale (altro quesito posto) anche per le operazioni a cavallo di anno.
Contestualità iscrizione sezione startup
E’ assolutamente necessario nonché indispensabile che l’iscrizione al Registro Imprese nella sezione speciale avvenga contestualmente alla costituzione e non in un momento successivo (in particolare per la costituzione notarile), ciò non tanto per quello che riguarda la questione della detraibilità ma sicuramente per quello che riguarda la fruizione delle agevolazioni previste per le startup in fase costitutiva.
La cattiva prassi da parte di alcuni consulenti non esperti in startup di separare la procedura per ottenere subito l’iscrizione al registro imprese e in un momento successivo l’iscrizione alla sezione speciale crea di fatto un danno economico alla startup.
Operazione a cavallo diverse dalla contestualità
Diverso è invece il caso della trasformazione o meglio (più giusto) acquisizione del requisito startup innovativa, da parte di una srl ordinaria. In questo caso la data di riconoscimento diviene fondamentale.
Un esempio
Poniamo il caso di una potenziale startup innovativa che per volontà dei soci o per mancanza di competenze specifiche viene costituita come srl non startup ad esempio in giugno.
I soci, dietro consiglio e opportune verifiche, decidono di richiedere l’iscrizione alla sezione speciale, avviando le necessarie procedure con il registro imprese competente.
La pratica viene avviata a fine dicembre e l’iscrizione avviene in gennaio.
I soci hanno diritto alle detrazioni spettanti agli investitori in startup?
La questione è dibattuta. Infatti, l’art. 3 comma 3 parla di conferimenti di cui al comma che rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della startup innovativa o della PMI innovativa ammissibile.
Quindi, se dovessimo interpretare che il diritto scaturisce nel momento in cui si deposita la domanda di iscrizione al registro imprese (contestuale o meno rispetto al requisito di startup innovativa) risponderemmo che “no, non hanno diritto alla detrazione”.
Ma dovessimo dare una interpretazione al “deposito” relativamente al solo requisito di riconoscimento di startup innovativa allora risponderemmo in maniera affermativa, in quanto, nel caso di specie il deposito della domanda alla sezione speciale è avvenuto nel periodo d’imposta coincidente con i versamenti e con l’iscrizione al registro imprese.
Continueremo ad approfondire la questione pubblicando gli aggiornamenti.