Work for equity. Applicazioni e limiti. Parte II

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Work for equity. Prendendo spunto, come sempre, dalle casistiche che ci vengono poste e dallo sviluppo di soluzioni adeguate e possibili, vogliamo offrire un contributo di approfondimento in tre parti. Nella seconda trattazione di oggi parleremo delle applicazioni del work for equity

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Remunerare il lavoro dei soci della startup: le applicazioni del work for equity.

Ci siamo chiesti nella prima parte di questo articolo  se fosse possibile applicare il work for equity per i founder di una startup innovativa.

Abbiamo visto che non ci sono particolari problematiche qualora il socio sia dipendente, amministratore oppure sia un professionista (con partita iva) e intenda effettuare una prestazione nei confronti della società di cui detiene delle quote.

 Ma se non ricadiamo in nessuna delle tre casistiche precedenti ci sono altre strade?

Per esempio, è possibile è possibile realizzare un piano di work for equity in cui le prestazioni siano apportate con prestazioni occasionali?

Il work for equity e le prestazioni occasionali

In questo caso la questione è decisamente più complessa.

Partiamo con il dire, come sostiene l’Agenzia delle Entrate con la circolare 16-E del 2014, che se parliamo di piani di incentivazione questi sono legati al lavoro dipendente o assimilato: rientrano dunque i dipendenti, e gli amministratori. L’Agenzia, correttamente poi sostiene che il “il regime incentivante non è applicabile ai collaboratori meramente occasionali, il cui reddito rientra nell’ambito dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR”.

Quindi i piani di incentivazione non possono essere rivolti a collaboratori occasionali.

E il work for equity, cioè la possibilità di compensare un credito legato a una prestazione occasionale mediante la partecipazione al capitale sociale?

Qui, come spesso accade soprattutto in campo fiscale, non c’è una risposta scolpita nella pietra. Ma procediamo con ordine sviluppando un ragionamento, partendo da un caso ipotetico ma possibile.

Prima però cerchiamo di capire meglio cos’è una prestazione occasionale, uscendo innanzitutto dal luogo comune che “sono quelle in ritenuta al di sotto dei 5.000 euro”.

Il prestatore occasionale, o meglio il lavoratore autonomo occasionale, è definito dall’articolo 2222 del codice civile come chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

Infatti, la professionalità e la prevalenza lo obbligherebbero all’apertura della partita iva.

Quindi, non è mai un problema di ammontare del compenso, che potrebbe essere di importo ben superiore a 5.000 euro, ma solo di professionalità, prevalenza ed abitualità della prestazione.

Quindi veniamo al nostro caso ipotetico ma possibile.

La startup e il professore

La startup necessita di una consulenza specifica e di alto valore da parte di un professore per lo sviluppo del suo prodotto innovativo.

Il professore – che non ha partita iva – ha tutto il know how maturato in anni di ricerca e di esperienza per fornire questa consulenza che si risolverebbe in giusto qualche giorno di lavoro. E’ di fatto una prestazione di lavoro autonomo occasionale. Il professore poi, giustamente, vorrà essere pagato per la consulenza prestata e stiamo parlando di cifre che vanno ben oltre i 5.000 euro. A tal proposito ricordiamo che i 5.000 euro sono semplicemente una soglia di esenzione contributiva, da calcolare annualmente, al di sotto della quale non sono dovuti dal prestatore i contributi Inps. Qualora tale soglia venga superata occorre che il prestatore si iscriva alla gestione separata INPS e che il committente versi i contributi dovuti.

Il professore però crede nell’iniziativa imprenditoriale e gli piacerebbe investire nella società, che però in questo momento non dispone della liquidità sufficiente per poter saldare il suo emolumento.

Benissimo, la prestazione allora verrà remunerata attraverso lo strumento del work for equity avvalendosi di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 27 del DL 179-2012 che prevede che:

“Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento”.

Ma è corretto?

(continua in PARTE III)

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