Di cosa si parla
Patti parasociali. Sembra essere la moda del momento. Da qualche mese tutte le startup che assistiamo in fase di costituzione richiedono anche la redazione di patti parasociali, spesso (e di questo ne siamo certi, dopo aver compreso le ragioni) senza che ve ne sia la reale necessità.
Vediamo quindi, cosa sono i patti parasociali, a cosa servono e quando servono.
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Patti parasociali. Cosa sono in realtà
Per definizione, i patti parasociali sono veri e propri contratti, stipulati tra due o più soci di una società di persone o di capitale (come ad esempio le startup).
Tramite questi contratti sì disciplina il modo in cui i soci che li stipulano gestiranno i loro rapporti interni, quelli con gli amministratori della società e/o con i terzi.
Questi accordi, in quanto contratti di diritto privato (e quindi sotto la giurisprudenza del Codice Civile), sono vincolanti solo per i soci che li firmano, a differenza delle clausole statutarie che invece hanno validità per tutti i soggetti che di tempo in tempo saranno soci della società. Quindi occorre già in questo caso sottolineare differenze importanti e sostanziali:
1 I patti parasociali vincolano solo i soggetti che li sottoscrivono e sono un contratto di diritto privato, che assumono maggior forza, ovvero sono opponibili a terzi (ovvero diventano efficaci nei confronti di tutti), solo nel momento in cui (come per qualsiasi contratto) si provveda alla registrazione. Tale specifica è molto importante al punto che tutte le piattaforme di equity crowdfunding nell’ambito delle necessarie modifiche statutarie che anticipano l’apertura di una campagna, richiedono espressamente una clausola statutaria che preveda la necessaria pubblicità dei patti parasociali (eventualmente esistenti) oltre ovviamente a richiederne copia conforme all’originale da pubblicare tra i documenti societari a disposizione dei sottoscrittori.
Ecco un esempio di clausola statutaria
“In caso di sottoscrizione di patti parasociali i soci aderenti sono obbligati a darne tempestiva comunicazione alla società ed a renderne disponibile all’organo amministrativo una copia integrale dell’accordo sottoscritto”
2 Lo Statuto (quello del Notaio) è per definizione un Atto Pubblico, quindi naturalmente opponibile a terzi e disponibile alla consultazione attraverso gli adeguati sistemi di visura disponibili (ad esempio Telemaco del registro imprese). Lo Statuto è, e può definirsi anch’esso “un contratto” che oltre a regolamentare la vita della Società, vincola al rispetto delle clausole non solo i soci che lo sottoscrivono ma tutti i soci attuali e futuri, ovviamente al netto di possibili successive variazioni secondo le regole dettate dal codice civile o dallo stesso Statuto.
Quindi e veniamo al punto, è sempre meglio inserire tutte le previsioni che regolamentano la vita dei soci all’interno dello statuto con una struttura articolata, profonda, ma senza appesantirlo di clausole che, almeno inizialmente, potrebbero non essere utili o addirittura risultare controproducenti, come ad esempio il tag e drag along, e che, possono essere (queste si) gestite con appositi patti parasociali.
Patti parasociali. Le caratteristiche
I patti parasociali non possono mai essere a tempo indeterminato ed hanno quindi una durata massima di cinque anni ed anche se i sottoscrittori hanno riportato una durata maggiore, la durata dei patti si ritiene comunque quella del termine massimo (i cinque anni)
Nei patti parasociali è possibile prevedere un rinnovo, nelle classiche forme previste dai contratti di diritto privato restando il diritto di ogni sottoscrittore di recedere con un congruo preavviso (in genere 180 giorni).
I patti parasociali possono contenere diritti ed obblighi di vario tipo (ovviamente nell’ambito della liceità) in capo ai sottoscrittori, ad esempio di carattere patrimoniale (versamenti a capitale netto; versamenti per lo sviluppo della società) o “di fare” (ad esempio impegno minimo da prestare nella società), in virtù di tali obblighi (o meglio obbligazioni) i patti parasociali possono contenere penali per inadempimento, che sanzionano (definendo anche il quantum e le modalità di calcolo della sanzione) il loro mancato rispetto da parte dei sottoscrittori.
Patti Parasociali. Le opzioni più diffuse per le startup in fase di costituzione
I patti parasociali maggiormente diffusi e utili da stipulare all’atto della costituzione della società sono quelli che regolano:
- la cosiddetta “difesa della governance” ovvero il diritto da parte di uno o più soci di conservare il controllo ovvero la maggioranza della partecipazione anche in previsione di futuri aumenti di capitale;
- l’esclusione del diritto a sottoscrivere nuove quote o azioni da destinare esclusivamente a terzi
- il voto in assemblea: ad esempio attraverso la fissazione di quali delibere riservare soltanto ad alcuni di loro;
- la scelta degli amministratori e l’attribuzione dei loro poteri: ad esempio, attraverso la predeterminazione di quanti e quali amministratori ciascun socio del patto possa nominare;
- la circolazione delle quote: ad esempio attraverso la previsione del diritto di vendita o acquisto al raggiungimento di un particolare valore della quota del socio (rispettivamente denominate opzione put o call).
- La previsione delle clausole drag e tag along
- La previsione di clausole di lock up o di bad leaver – good leaver
- La proprietà intellettuale e industriale dei beni immateriali dei soci;
- il finanziamento iniziale e i successivi conferimenti da parte dei soci.
Patti parasociali. L’attuazione del Term sheet
Come già detto e come risulta evidente dal paragrafo precedente molti dei contenuti dei Patti Parasociali possono essere integrati nello Statuto, rendendoli, per quanto detto, più efficaci e di validità universale.
Da parte nostra consigliamo l’uso dei patti parasociali solo quando risulta indispensabile e necessario come ad esempio in caso di attuazione degli impegni descritti e presi in occasione della precedente sottoscrizione di un term sheet che di regola (se non sempre) richiama alla redazione appunto di un patto parasociale che assorba (recepisca) il contenuto del term sheet che con il contratto d’investimento (nel caso vengano redatti in occasione di uno o più investitori) formano gli allegati essenziali al term sheet (richiamati appunto tra gli allegati).
E quali sono le clausole più diffuse di un term sheet (e quindi un patto parasociale) richieste o proposte dagli investitori? In gran parte quelle già citate ovvero:
la clausola di lock up ovvero il divieto al trasferimento (senza previa autorizzazione da parte di uno o più investitori) delle partecipazioni da parte dei soci fondatori;
la clausola del “good leaver” o del “socio uscente” in bonis che assegna agli Investitori, ed al socio Fondatore diverso dal Socio Uscente il diritto – pro quota di acquistare la quota detenuta dal Socio Uscente ad un prezzo determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio e tenuto conto dell’avviamento dell’azienda.
Oltre poi al diritto di “co vendita” (Tag Along), di “trascinamento” (drag along) alla exit ed alla liquidation preference
Patti parasociali. È possibile recedere?
I patti parasociali hanno una funzione diversa dalle clausole nello statuto, in quanto i primi vincolano solo i soci firmatari mentre lo statuto vincola tutti i soci della SRL., e come già più volte scritto, il recesso dalla Società (quindi da contratto societario) è un atto grave e pesante (anche patrimonialmente) per la società che per questo è disciplinato in ambiti molto ristretti dal Codice Civile.
La contrario i Patti parasociali sono un contratto per il quale se ne prevede una opportuna clausola di recesso.
Qualora nei Patti non sia presente la clausola di recesso, al fine di evitare controversie e conflitti interpretativi circa l’applicabilità o meno dell’art. 1373, 2° comma del Codice Civile, è opportuno che i sottoscriventi annullino con il consenso di tutti il patto stesso sottoscrivendone uno nuovo senza il socio che non ne vuole più essere parte.