Capital gain startup innovative

Costituzione startup

Capital gain startup innovative. Dagli ulteriori aiuti a fondo perduto per le partita Iva e le imprese, alla detassazione del Capital Gain per startup e PMI innovative in molti si chiedono (dopo il lungo iter di approvazione) quando sarà pubblicato il testo del Decreto Sostegni-bis in Gazzetta Ufficiale. Inizialmente il via libera al nuovo provvedimento economico era atteso per venerdì 14 maggio, ma poi è slittato in avanti, quindi confidiamo in una pubblicazione (in GU) entro la fine di luglio, considerando che giovedì scorso (il 20 maggio) è stato approvato  in CDM.

Intanto, leggendo i numerosi articoli e le numerose azioni previste ci siamo imbattuti nell’art. 14 (dell’ultima bozza presentata in CDM) che ci riguarda più da vicino, in quanto tratta una interessante agevolazione in termini di capital gain startup e PMI innovative. Vediamo in dettaglio l’articolo (nella speranza che venga confermato in fase di conversione).

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Capital gain startup innovative. L’agevolazione. Il comma 1

Non sono soggette a imposizione le plusvalenze (omissis) realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative (omissis), acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 01/06/2021 al 31/12/2025 (aggiornato il 26/05 da testo bollinato) e possedute per almeno tre anni. Al fine dell’esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto legge n. 179 del 2012.

Capital gain startup innovative. Le plusvalenze Il comma 2

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle plusvalenze, (omissis), realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative (omissis) acquisite  mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 01/06/2021 al 31/12/2025 (aggiornato il 26/05 da testo bollinato) e possedute per almeno tre anni.  Al fine dell’esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all’articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto legge n. 3 del 2015.

Capital gain startup innovative. Condizioni. Il comma 3

Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui (omissis) realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui (omissis) qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative (omissis) o  in piccole e medie imprese innovative (omissis) mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31/12/2025 (aggiornato il 26/05 da testo bollinato)

Capital gain startup innovative. Soggezione ad autorizzazione UE. Il comma 4

L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

Capital gain startup innovative. La Relazione illustrativa

L’articolo 14, ai commi 1 e 2, introduce nell’ordinamento un’agevolazione temporanea per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, qualificate come start up innovative, o come PMI innovative, acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale.

La norma prevede, in particolare, l’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale.

Le azioni o quote di partecipazione devono essere acquisite, mediante sottoscrizione di capitale sociale, nel periodo compreso tra il 01/06/2021 al 31/12/2025 (aggiornato il 26/05 da testo bollinato), e devono essere detenute per almeno 3 anni.

Le plusvalenze realizzate sono esenti sia se relative a partecipazioni qualificate sia se relative a partecipazioni non qualificate.

Nell’ambito oggettivo dell’agevolazione rientrano, in particolare, le azioni o quote di partecipazione, acquistate nel periodo compreso tra il 01/06/2021 al 31/12/2025 (aggiornato il 26/05 da testo bollinato), possedute per almeno 3 anni, in:

start up innovative, ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del D.L. n. 179 del 2012;

PMI innovative, ai sensi dell’art. 4, commi 9 e 9-ter del D.L. n. 3 del 2015.

Ciò vale a dire che, in linea con le disposizioni attuative delle citate normative, danno diritto all’esenzione i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative e delle PMI innovative, anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. È considerato, altresì, conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del DL n. 179 del 2012.

L’articolo, inoltre, al comma 3, introduce nell’ordinamento un’agevolazione per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale, consistente, nella sostanza, nell’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale.

L’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

– le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti devono essere state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;

– le plusvalenze realizzate devono essere reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale;

– il reinvestimento deve avvenire entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.

L’obbligo di reinvestimento è previsto per le plusvalenze realizzate, pertanto, la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro.

Rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione sia le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia quelle derivanti da partecipazioni non qualificate.

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