Se te lo sei perso. Work for equity: 31 risposte (2/2)

“Sei te lo sei perso”  te lo riproponiamo come lettura estiva.

Ecco la selezione dei 4 articoli più letti per non lasciarvi “senza caffè” .

Oggi con:

Work for equity. Con questa seconda parte delle “31 risposte”  chiudiamo questo profondo contributo sul tema work for equity, ben consapevoli che ne parleremo ancora a e comunque pronti a fornire tutte le risposte possibili con la modalità ed il taglio che preferiamo, ovvero quello pratico, ovvero basato sulla concretezza del fare più che del parlarne.

In questo secondo articolo analizzeremo la procedura, il diritto alle detrazioni, la questione Inps e casi particolari, fornendo un ulteriore spunto (la risposta 31+1), in tema di Certificazione Unica delle prestazioni in work for equity

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4. Work for Equity. La procedura

14. Per attuare il Work for Equity è prevista una procedura particolare?

Si. È necessario prevedere dei contratti di prestazione di servizi o di opera con contenuti che facciamo emergere la logica della prestazione specialistica nell’ambito dello sviluppo, e dove siano riportati i riferimenti di legge che si tratta di una prestazione di Work for Equity con assegnazione di quote ad un dato valore.

15. Ci sono rischi nell’attuazione del Work for Equity?

Moltissimi, ecco perché è necessario seguire procedure molto stringenti, altrimenti si rischia di perdere i benefici fiscali o, nel peggiore dei casi, essere soggetti a procedura di accertamento da parte della Agenzia delle Entrate.

16.Per chiudere gli apporti in Work for Equity è necessaria una perizia?

No, non è necessaria la perizia perché è una compensazione del credito e non un conferimento del credito o un apporto di opere e servizi.

17. Per il Work for Equity è necessario il Notaio?

Si, sempre trattandosi di un aumento di capitale e con una procedura di verifiche notarili, che non permettono di avvalersi della procedura di aumento di capitale on line anche per le società che si sono costituite in questa modalità.

18. Per il WFE è necessaria una delibera di aumento di capitale?

Si, sempre. Se le prestazioni finiscono tutte ad una data è consigliabile farne una a termine del periodo contestualmente all’aumento di capitale. Se si prevede un periodo lungo (due, tre anni) con vari prestatori, si può fare una delibera iniziale che preveda poi conversioni progressive e a date diverse.

19. Nei contratti di WFE è necessaria una valutazione della startup ?

Nella maggior parte dei casi, è necessario attribuire alla startup il valore prospettico che avrà al termine del contratto (c.d. valutazione premoney), anche in funzione di appositi business plan. Ciò serve per delineare ex-ante la quota in equity e la quota di sovrapprezzo ed evitare eccessive diluizioni di capitale in capo ai founders.

5. Work for equity. Detrazioni, fatturazione INPS

20. Le prestazioni in WFE hanno diritto alle detrazioni previste per gli investimenti
in Startup?

Si certo, perché sono assimilate ai conferimenti in denaro.

21 Per poter effettuare una prestazione in WFE è necessaria la fatturazione elettronica?

No, non è necessaria, possono essere prestatori in WFE anche soggetti che aderiscono al regime fiscale “forfettario”. Qualora però il prestatore sia anche socio della Startup, occorre fare molta attenzione ai requisiti di accesso e permanenza nel regime forfettario, che devono essere valutati con un consulente esperto.

22. Nella fattura è necessario riportare indicazioni particolari?

Si, è indispensabile riportare che si tratta di una prestazione in WFE con gli opportuni riferimenti di legge, la mancanza di tali indicazioni può far decadere i benefici per la società e per il prestatore.

23.Sulle prestazioni in WFE si pagano le tasse?

No, le prestazioni in WFE non formano reddito e non vanno riportate tra i compensi assoggettabili a IRPEF (o IRES per le società)

24.Sulle prestazioni in WFE è previsto il pagamento dell’IVA?

Si per i soggetti prestatori che devono esporla in fattura (non forfettari) è previsto il pagamento dell’Iva da parte della società

25. Le prestazioni in WFE sono soggette al pagamento dei contributi INPS

No, non sono soggette al pagamento dei contributi INPS in quanto non formano reddito dichiarabile.

6. Work for equity. Casi particolari

26. Cosa succede se il prestatore in work for equity non porta a termine il suo incarico o lo fa parzialmente?

Nei contratti Work for Equity si devono inserire clausole che prevedano momenti di rendicontazione delle attività da attuare attraverso appositi modelli (time sheet) che, firmati dalla società e dal prestatore formeranno il fascicolo di rendicontazione da consegnare al Notaio. Quindi saranno convertiti in equity solo le prestazioni effettivamente svolte. Inoltre nei contratti di WFE è possibile prevedere altre clausole particolari (cliff, periodo minimo di permanenza, ecc.) dalle quali far dipendere la conversione in equity.

27. Ma se non si verificano le clausole di conversione il prestatore va comunque
pagato?

Assolutamente sì, ma in denaro, e questo va (andrebbe) previsto in contratto

28.  Si possono emettere più fatture da convertire in equity?

Si certo. Tale procedura è collegata alla fattispecie di delibera inziale con conversioni (vesting) progressive.

29.   Ho letto che il conferimento in WFE può anche rientrare nella riserva di
sovraprezzo. E’ necessario indicare in bilancio una dicitura particolare?

No, non è necessaria alcuna dicitura particolare

30.   La quota di apporto in WFE che rientra nella riserva di sovraprezzo segue le
condizioni di utilizzo normali della riserva, ad esempio copertura delle perdite.

Assolutamente si.

31.   Se l’amministratore percepisce già un compenso per l’attività di gestione
ordinaria della Società, può rientrare nel WFE?

Si, ma deve aprire una partita Iva come consulente e le prestazioni devono rientrare nell’ambito di quelle previste per l’attuazione del WFE.

31(+1).   Per le prestazioni in Work for Equity è necessario produrre la Certificazione Unica?

Ricordiamo e ribadiamo che le prestazioni in WFE non concorrono a formare il reddito e quindi la logica ci indurrebbe a pensare che per le prestazioni fornite da professionisti non vada prodotta la Certificazione Unica (CU).  Allo stesso modo non la pensa l’Agenzia delle Entrate che nelle Istruzioni di Compilazione della Certificazione Unica 2021 a pagina 75 riporta “Per la compilazione del punto 6 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici: 8 – nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito”.

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