La durata del primo esercizio della startup. Esercizio lungo e breve

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La durata del primo esercizio della startup. Recentemente ci è capitato, nuovamente, di intervenire sull’argomento a proposito della infondata affermazione “non conviene costituire una startup negli ultimi mesi dell’anno perché il primo esercizio dura solo qualche mese ed occorre provvedere ai relativi adempimenti”. Ovviamente abbiamo già più volte affermato che è l’esatto opposto; infatti, il nostro consiglio è quello di costituire fino a luglio, e poi in ottobre. Vediamo perché.

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La durata del primo esercizio della startup. Cosa prevede l’ordinamento giuridico

Il nostro ordinamento giuridico non contiene un’esplicita definizione di esercizio sociale che ne determini in modo inequivocabile anche la sua durata, tanto che lo stesso diritto societario consente a qualunque compagine societaria di poter scegliere non solo il termine iniziale del proprio esercizio sociale ma anche di poterlo poi variare successivamente in presenza di giustificati motivi.

L’argomento è stato più volte dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza a causa della necessità di garantire l’autonomia decisionale della compagine societaria con i principi di “indisponibilità” ed “annualità” dell’esercizio sociale.

La durata del primo esercizio della startup. La previsione dell’esercizio lungo.

Sull’argomento è intervenuto, il Consiglio Notarile di Milano che con la massima n.116 ritiene legittima la previsione dell’atto costitutivo che stabilisce la durata del primo esercizio sociale per un periodo non superiore a 15 mesi decorrenti dalla data dell’atto stesso attenuando, in questo modo, le problematiche emergenti dalla chiusura di un esercizio sociale in data troppo vicina a quella della sua costituzione come nel frequente caso di una società neo costituita o meglio di una startup che per sua stessa natura non può sviluppare alcun dato bilancio significativo in pochi mesi.

La durata del primo esercizio della startup. La previsione di esercizio breve.

Nella pratica si possono avere esercizi inferiori a 12 mesi, ad esempio nel primo esercizio sociale in cui la società si è costituita.

L’esercizio inferiore ai dodici mesi può esistere anche nel caso di operazioni straordinarie che interrompono o modificano la vita societaria la vita societaria. E’ il caso ad esempio di una Srl che voglia operare come PMI innovativa. In questo caso la procedura prevista dal Registro Imprese non prevede come per le startup la possibilità che siano “native” ovvero che l’acquisizione del requisito avvenga contestualmente alla costituzione, ma che avvenga in seguito ad un primo bilancio approvato e certificato. In questo caso risulta applicabile in sede di costituzione l’indicazione di un primo esercizio breve (ad esempio 2 mesi) per poi provvedere all’iter per acquisire il requisito di PMI innovativa.

La durata del primo esercizio della startup. Il principio generale di derogabilità

La norma civilistica sull’esercizio di dodici mesi è inoltre derogabile qualora la data di chiusura dell’esercizio -prevista dall’atto costitutivo della società- venga modificata (in virtù di un’assemblea) per soddisfare un obbligo “legislativo o amministrativo”. In tal senso già il Consiglio Notarile di Milano nella massima (ante riforma) n. VII dell’8 maggio 2001  si era espresso, riconoscendo che il principio dell’annualità degli esercizi sociali deve tener conto anche del diritto della società di poter scegliere la data di inizio dell’esercizio sociale (autonomia negoziale dei soci costituenti). Il diritto di poter scegliere la data di inizio dell’esercizio sociale, poi, non deve necessariamente coincidere con il momento in cui la società è venuta a giuridica esistenza e con il diritto della società stessa di modificare successivamente tale data in caso di giustificati motivi attraverso una modifica statutaria.

Infatti, sempre a parere del Consiglio Notarile, perché ciò avvenga è necessaria la previsione di un “esercizio di raccordo” e quindi di un bilancio di durata infra-annuale o ultra-annuale nel caso in cui il periodo di tempo limitato non consentirebbe la redazione di un bilancio sufficientemente significativo.

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