Fail Fast Startup. “Siamo sicuri che la Startup non può fallire?”. E’ questa la domanda che ci siamo posti e che ha dato origine all’analisi del Caffè di oggi a cura di Nicola Tracanella.
E’ noto che la startup innovativa non è soggetta a procedure concorsuali; più precisamente, nell’articolo 31 del decreto-legge n. 179/2012 si legge “la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II dalla legge n. 3/2012”, il quale disciplina la procedura della crisi da sovraindebitamento.
Per maggiore approfondimento, si rimanda al nostro precedente articolo Il “Fail Fast” delle startup innovative.
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Fail Fast Startup. Insolvenza ed aiuti di Stato
Quello che qui vogliamo chiederci è l’ambito di applicazione di tale disposizione, che solo ad una prima vista appare semplice; come è noto, il presupposto del fallimento è la c.d. insolvenza, vale a dire un insieme di inadempimenti o altri fatti che “dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.” (art. 5 R.D. 16 marzo 1942 n° 267). Quindi, la domanda diventa: cosa succede se una startup è insolvente?
E’ noto che la normativa di favore per le startup del DL 179 2012 si inserisce nell’ambito degli aiuti di stato comunitari, che precludono l’erogazione di detti aiuti alle imprese in difficoltà. La stessa Comunicazione della Commissione 2014/C 19/04 include l’insolvenza tra le condizioni incompatibili con gli aiuti di Stato. Ora, non vi è dubbio che una impresa insolvente sia una impresa in difficoltà; ne consegue che un’impresa in difficoltà non possa più essere una startup, e che quindi debba essere assoggettata a fallimento?
A nostro avviso, tale conclusione non può essere accettata, visto che in caso contrario verrebbe svuotata di contenuto la disposizione dell’articolo 31 citato sopra: ogni startup in difficoltà (o, meglio, insolvente) potrebbe essere assoggettata a procedure concorsuali anche diverse dalla Crisi da Sovraindebitamento.
Fail Fast Startup. Il potere di controllo del Giudice fallimentare
Una volta accettata questa conclusione, la domanda che occorre porsi subito dopo è un’altra: è sufficiente essere iscritti nella sezione speciale del registro imprese perché una startup non sia fallibile, oppure il Giudice fallimentare ha un autonomo potere di valutare la sussistenza dei requisiti di iscrizione? A questa domanda, la risposta non può che essere affermativa.
Ricordiamo infatti che il controllo effettuato dalla cciaa in sede di iscrizione, e di mantenimento dei requisiti, è un controllo solo formale. Anche in questo caso, per un approfondimento rimandiamo ad un nostro precedete articolo. Quello che qui occorre dire, è che le cciaa debbano escludersi da ogni giudizio di merito, e che il loro controllo (sui requisiti di cui all’articolo 25, commi 2 e 5, del DL 179/2012) è di natura solo formale.
Questa considerazione porta a concludere che, diversamente, il Giudice debba avere un potere di controllo anche nel merito, senza limitarsi ad riscontrare acriticamente l’iscrizione nella sezione speciale. Il Giudice quindi controllerà ad esempio se l’oggetto sociale è innovativo, la riconducibilità all’oggetto sociale dell’attività effettivamente svolta, l’ammontare delle spese di ricerca e sviluppo (al di là di quanto indicato nella nota integrativa e nella vetrina del MISE), oltre a dati formali quali la sede in Italia, che la startup non sia costituita da più di 5 anni ecc… ecc…
Fail Fast Startup. La startup fallisce?
Solo nel caso in cui si convinca della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, il Giudice concluderà per la non assoggettabilità a fallimento della startup; in caso contrario, invece, “declasserà” la startup ad impresa “ordinaria” e, come tale, fallibile in presenza dei requisiti di Legge.