Diritti quote startup. In queste ultime tre settimane ci siamo trovati davanti a tre quesiti complessi e per questo molto interessanti, tutti inerenti alle quote delle Startup srl. Dai diritti collegati alle quote, alla loro circolazione, per finire alla prelazione ed alla possibilità di definire un una porzione di valore pre determinata di capitale da assegnare ad una data categoria di quote.
Come sempre abbiamo affrontato i quesiti riferendoci prevalentemente a fonti di giurisprudenza, dottrina e prassi, fornendo una nostra lettura. Oggi condividiamo la prima, che chiamiamo “categorie di quote con valore di lock up”
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Diritti quote startup. Possibilità di creare categoria di quote con valore di lock up
Come sempre ci riferiamo ad un caso specifico. La questione ha riguardato la necessità di una startup srl, di creare un’offerta interessante verso i sottoscrittori di “pre-commitment”, ovvero coloro che attraverso una LOI (Lettera di Intenti) aderiscono (promettono di aderire) ad un’offerta prima della apertura del “round” da effettuarsi su una piattaforma di equity crowdfunding. Nelle intenzioni dei soci si volevano “premiare” i soci “early” creando vantaggi di “categoria” predefiniti e destinati soltanto ad essi.
Ora, è noto, che al di fuori della possibilità di definire diritti particolari dei soci, nel momento in cui si creano categorie di quote, queste debbano essere messe in offerta di sottoscrizione verso tutti, senza la possibilità di distinzioni o prelazioni “cronologiche” definendo, quale unica discriminante, le condizioni “di accesso alla tipologia di quota” e diritti ad essa collegati.
E’ evidente che non potendo affrontare la questione di diritti “individuali” e non potendo definire alcuna priorità di sottoscrizione della quota, occorreva pensare ad una forma che predefinendo il valore di investimento (già conosciuto al momento della sottoscrizione della LOI) permettesse di creare categorie di quote con valore di capitale bloccato da offrire poi a tutti in apertura di “campagna”
In sostanza si trattava di creare due categorie di quote già determinante per contenuti e diritti, prima della apertura della campagna, proposte attraverso una LOI, in “anteprima” a “sottoscrittori early”, offrendo loro quale unico vantaggio o priorità, il fatto di conoscerne ogni dettaglio e aspetto prima di tutti gli altri (ovvero il “crowd” della campagna”).
Da parte del referente della piattaforma in questione ci è stato eccepito che: a) non è possibile creare una prelazione temporale (corretto) nella adesione all’investimento in una data categoria di quote (ma non era questa l’intenzione); b) non è possibile creare categorie di quote con “cap” di sottoscrizione.
Proprio questo abbiamo confutato con una ampia argomentazione che oggi condividiamo con voi, commentando una nota Massima del Notariato di Milano.
Diritti quote startup. La soluzione del Notariato di Milano
Riportiamo due passaggi salienti della massima 171 notariato Milano novembre 2018.
“Le categorie di quote delle s.r.l. PMI si caratterizzano per la circostanza di attribuire a tutti i loro possessori “diritti diversi” dai diritti spettanti agli altri soci e/o alle quote di altre categorie, ma al contempo uguali ai diritti spettanti alle quote della medesima categoria”
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“La presenza di categorie di quote non impedisce alla società di attribuire diritti particolari a uno o più soci, ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., tanto nell’ipotesi in cui essi siano titolari di una partecipazione individuale quanto nell’ipotesi in cui essi siano titolari solamente di quote di categoria.
Passando poi alle motivazioni della Massima riportiamo alcuni passaggi salienti.
Diritti quote startup. Diritti, misura e numero
Nell’ambito delle s.r.l. – in mancanza di una regola che imponga l’uguaglianza del valore nominale di tutte le partecipazioni sociali – si deve invece ritenere ammissibile la configurazione sia di categorie di quote in senso stretto (che potremmo quindi definire come categorie di quote “standardizzate”), caratterizzate dall’uguaglianza della misura delle quote e dei diritti che esse attribuiscono, sia di categorie di quote “non standardizzate”, connotate solo dalla uguaglianza (e dalla “spersonalizzazione”) dei diritti diversi che esse attribuiscono ai loro titolari. Nel primo caso, lo statuto deve determinare non solo i diritti spettanti alle quote di ciascuna categoria, bensì anche la loro misura e il loro numero.
L’ammissibilità di entrambe le configurazioni delle categorie di quote si argomenta anzitutto in base alla terminologia utilizzata dal legislatore, che nell’art. 26, comma 2, d.l. 179/2012 riproduce quasi testualmente il dettato dell’art. 2348 c.c. in tema di categorie di azioni, richiamando così le nozioni giuridiche che caratterizzano tale istituto.
Diritti quote startup. Il numero predeterminato di quote di categoria
Viene cioè derogata la tendenziale unitarietà delle partecipazioni sociali delle s.r.l., le quali di regola non costituiscono porzioni predeterminate del capitale sociale, suscettibili di essere possedute in numero variabile dal medesimo soggetto, bensì rapporti sociali unitari, ciascuno dei quali facenti capo a un socio
il significato di un divieto di suddivisione delle quote di s.r.l. in un numero predeterminato di partecipazioni standardizzate e di uguale misura, si dovrebbe comunque ritenere che è proprio questa regola ad essere derogata dall’art. 26, comma 2, d.l. 179/2012, che estende alle s.r.l. una “tecnica” di conformazione delle partecipazioni sociali tipica delle società azionarie
Tutto ciò non implica, per altro verso, che alla s.r.l. PMI – e con tutta probabilità anche alle s.r.l. in generale – sia fatto divieto di individuare una pluralità di partecipazioni (non predeterminate nel numero e nella misura, e quindi non standardizzate) dotate dei medesimi “diritti diversi”, e come tali aventi un contenuto differente rispetto alle partecipazioni degli altri soci
Diritti quote startup. Possibili configurazioni
In estrema sintesi, si possono configurare tre diverse modalità con cui una s.r.l. startup attribuisce i medesimi diritti (particolari o diversi) a una pluralità di soci:
la prima, consentita a tutte le s.r.l., è l’attribuzione di “diritti particolari di gruppo”, a una serie di soci individualmente nominati dallo statuto, con la previsione della trasferibilità dei diritti in caso di trasferimento della partecipazione;
la seconda è l’attribuzione di “diritti diversi” a una parte predeterminata delle quote che rappresentano il capitale sociale, senza individuazione statutaria dei rispettivi titolari, ma senza standardizzazione delle quote stesse (“categorie di quote non standardizzate”);
la terza è l’attribuzione di “diritti diversi” a una parte predeterminata delle quote in cui è suddiviso il capitale sociale, aventi tutte la medesima misura ed essendo quindi suscettibili di essere detenute in numero variabile da uno o più soci, ovviamente senza individuazione statutaria dei rispettivi titolari (“categoria di quote standardizzate”).
Diritti quote startup. Considerazioni finali
Da quanto letto e riportato fedelmente dal testo della Massima 171 e relativo commento (Fonte: Consiglio Notarile Milano – Massime Commissione Società) contrariamente a quanto affermato dalla controparte della piattaforma in questione, non solo si possono prevedere all’interno della stessa categoria di quote alcune sottocategorie che assegnano diritti differenti ma è altresì possibile predeterminare il valore massimo di capitale sottoscrivibile di ogni categoria di quote, il tutto, ovviamente preservando l’identico diritto a sottoscrivere offerto a tutti senza alcuna “prelazione” cronologica.
Nei prossimi articoli affronteremo alcune particolarità dell’esercizio del diritto di prelazione.