Detrazioni startup. Proseguiamo il nostro approfondimento su quote e investimenti in startup innovative, affrontando oggi un aspetto molto specifico, quello degli investimenti attraverso fiduciaria e della conseguente regolamentazione della detrazione per gli investimenti.
Come sempre, nel pieno rispetto della nostra mission “diffondere conoscenza e consapevolezza” non ci siamo limitati ad approfondire le norme ma abbiamo interpellato il MISE con una domanda molto specifica.
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Detrazioni startup. Il veicolo della fiduciaria
La società fiduciaria è una società che svolge esclusivamente l’attività di gestione ed amministrazione per conto terzi di beni di natura patrimoniale (immobili, quote o azioni di società ecc…) o finanziaria (conti correnti, finanziamenti in società ecc…).
Si tratta quindi di un contratto (mandato fiduciario) con cui un soggetto (mandante o fiduciante) affida alla società fiduciaria l’amministrazione di uno o più beni (l’oggetto del mandato) di cui mantiene la titolarità effettiva, anche se di fronte ai terzi compare la proprietà “apparente” della fiduciaria.
Detrazioni startup. Indicazioni specifiche
Per quanto riguarda in modo particolare le startup, il legislatore ha inoltre previsto una apposita normativa volta a garantire la trasparenza degli assetti proprietari delle startup (articolo 25 del DL 179/12, comma 12). Resosi conto che tale trasparenza avrebbe compromesso la natura stessa del mandato fiduciario, il MISE ha previsto, in presenza di fiduciarie, un’adeguata procedura per la comunicazione dell’elenco soci alle camere di commercio (CIRCOLARE N. 3699/C), trasfusa nella procedura di registrazione alla sezione speciale del Registro Imprese. Questa procedura garantisce la disclosure dell’elenco soci a favore delle autorità, mantenendolo tuttavia opaco rispetto agli altri soggetti.
Detrazioni startup. Il quesito posto al Ministero
A questo punto ci restava un ultimo dubbio. Un’ultima e fondamentale tessera del mosaico, ovvero “ a chi spetta la detrazione per l’investimento in startup attraverso fiduciaria”?
Ecco appunto il quesito rivolto al MISE relativo a un caso specifico affrontato.
Un socio persona fisica partecipa al capitale di una startup tramite una società fiduciaria. Dovendo effettuare un aumento di capitale, il socio vuole godere della detrazione 50% per gli investimenti in startup.
Come deve essere compilata la pratica sulla piattaforma del MISE?
A nome del socio Società Fiduciaria, che però, in quanto società, non avrebbe diritto al 50%?
A nome del socio persona fisica, fiduciante della fiduciaria, che però non compare come socio in camera di commercio?
Detrazioni Startup. La risposta e la soluzione
Nell’ambito della regolamentazione delle detrazioni spettanti per investimenti in startup e, in particolare, quelle relative al beneficio del 50% occorre preliminarmente precisare che per gli investimenti effettuati attraverso società fiduciaria il soggetto passivo d’imposta risulta sempre essere il fiduciante.
Fatta questa precisazione, in caso di aumento di capitale e della necessaria e preliminare compilazione dell’istanza ai sensi dell’art. 5 del decreto 28 dicembre 2020.il legale rappresentante dell’impresa può effettuarla a nome del fiduciante (persona fisica) Successivamente, una volta effettuato l’investimento attraverso la società fiduciaria, nell’atto di aumento di capitale eseguito a norma dell’art. 3, comma 6 del citato decreto andrà specificato che l’investimento è effettuato dalla società fiduciaria per conto delle persone fisiche indicate nell’istanza e sulle quali ricadrà il beneficio fiscale. Da ultimo, è bene rammentare quanto esplicitato nella sezione delle FAQ del Registro Nazionale Aiuti in tema di impresa unica ai sensi del Regolamento UE 1407/2013, ovvero
“In caso di intestazione fiduciaria il rapporto di collegamento si valuta rispetto all’impresa fiduciante e non alla fiduciaria. Pertanto, non rientrano nel perimetro di impresa unica della beneficiaria dell’aiuto la fiduciaria stessa e le imprese le cui relazioni, previste all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono riconducibili esclusivamente alla fiduciaria e non anche alla fiduciante”.