Costituzione startup. Spesso ci viene chiesto se un cittadino straniero può partecipare in una startup come socio, o alternativamente cosa si deve fare affiche possa divenirlo,
Con il caffè di oggi di Nicola Tracanella vogliamo fornire una breve ed efficace guida.
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Costituzione startup. Cittadini UE e soggiornanti regolari
La risposta può essere generale solo per i Paesi UE e per quelli appartenenti allo Spazio Comune Europeo (SEE: Norvegia, Svizzera, Liechtenstein ed Islanda). Questi soggetti possono partecipare alla costituzione di una società in Italia senza ulteriori verifiche.
Allo stesso modo, possono farlo i cittadini extracomunitari che soggiornano in Italia e siano titolari di un permesso di soggiorno o della carta di soggiorno (per motivi di lavoro, per motivi familiari o per motivi di studio), gli apolidi da almeno 3 anni ed i rifugiati residenti da almeno 3 anni.
Questi soggetti, tuttavia, devono dimostrare di possedere adeguate risorse per l’attività da intraprendere e, ove richieste, le specifiche competenze richieste per l’attività (ad esempio, per l’attività alimentare).
Costituzione startup. Cittadini Extra UE
Per i cittadini diversi da quelli sopra indicati, invece, la risposta non può essere univoca; dipende infatti dalla c.d. condizione di reciprocità. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili – quindi anche contrattuali – attribuiti al cittadino italiano se lo stesso accade a quest’ultimo nel Paese estero.
Fanno eccezione i Paesi (extracomunitari) con cui esista un Accordo bilaterale in materia di promozione e protezione degli investimenti; in tal caso infatti l’accordo assume carattere di lex specialis, che supera la disposizione generale sopra indicata.
Per investimenti, si intende ogni bene investito da investitori di una parte contraente nel territorio dell’altra; sono quindi inclusi, ad esempio, investimenti in immobili, crediti e – appunto – costituzione di nuove società ed acquisto di quote di società già esistenti.
L’elenco dei Paesi in questione lo trovate qui.
Costituzione startup. Dotarsi di Codice Fiscale IT
Ai fini pratici, si ricorda che tutti i soggetti che debbano essere iscritti al Registro Imprese (quindi, anche i soci e gli amministratori di società) devono possedere un codice fiscale italiano, che può essere richiesto tramite le rappresentanze consolari estere oppure direttamente presso l’agenzia delle entrate. In allegato alla domanda, i cittadini UE o SEE devono produrre un documenti di identità in corso di validità. I cittadini extracomunitari possono esibire il passaporto, l’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese estero, il permesso di soggiorno in corso di validità o la carta di identità italiana. Per approfondimenti, potete consultare il link dell’ agenzia entrate
Costituzione startup. Presenza del socio estero alla costituzione
In linea generale, i soci devono partecipare in proprio alla costituzione della società; è tuttavia possibile delegare un terzo alla partecipazione, tramite procura notarile (non è ammessa la semplice delega). Qualora la procura sia redatta in lingua straniera, occorre che una autorità straniera certifichi l’identità del soggetto che ha redatto la procura (c.d. apostille). Ad esempio, in Italia, il notaio rilascia la procura e successivamente la Procura della Repubblica attesta che egli è effettivamente un notaio secondo la legislazione italiana.
La procura e l’apostille devono poi essere tradotti in italiano.
In alcuni Stati la procedura sopra descritta di chiama legalizzazione,
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