Requisiti startup e PMI. Privativa e software

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Requisiti startup e PMI. Privativa e software. Come spesso accade i nostri articoli prendono spunto da domande che ci rivolgono o da casi concreti che abbiamo avuto l’occasione di affrontare.

Un caso particolarmente interessante è stato portato alla nostra attenzione negli ultimi giorni da una collega commercialista in quanto la camera di commercio ha sospeso la pratica di iscrizione di una startup nella sezione speciale.

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Requisiti Startup e PMI. I requisiti alternativi

Fra i requisiti “alternativi” previsti dalla norma istitutiva del regime delle startup innovative (il DL 179/2012) figura quello del “brevetto o della privativa industriale”. Al brevetto è stato poi aggiunto nel 2015 con l’introduzione nel nostro ordinamento delle PMI innovative (DL 3/2015) anche il software registrato.

Quindi ora la legge prevede (sia per le startup che per le PMI) che la società:

sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché’ tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa

Requisiti Startup e PMI. Privative Software

Come sempre la norma necessita di essere poi interpretata e il MISE ha fornito, nel tempo, alcuni interessanti e a nostro modo di vedere, condivisibili chiarimenti. Vediamoli.

Per quel che attiene alla nozione di titolarità, già con parere 22 agosto 2014, n. 147532, relativo alla disciplina delle start-up innovative, il MISE aveva evidenziato che “sotto tale aspetto la scelta legislativa appare orientata chiaramente” affermando “che il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui la start-up avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone ancora l’esito. Pertanto, ove la società abbia già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in attesa di registrazione, appare verificato il requisito dell’essere depositaria, ed in quanto tale appare iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese”. Tale posizione è stata poi integralmente confermata, con il successivo parere 4 settembre 2015, n. 155486, anche con riguardo alle PMI innovative.

Altri chiarimenti si sono focalizzati invece sui diritti di proprietà industriali “meritevoli” di essere considerati requisito di innovatività.

È stato escluso il marchio (parere MISE del 4 settembre 2015 n.155486) in quanto “ancorché il legislatore parli di privativa la riconnette direttamente, tramite la locuzione “relativa a”, alle invenzioni industriali, […]”. Mentre il modello di utilità (parere MISE 21 aprile 2016, n. 111865) può essere annoverato tra i requisiti in quanto considerato “piccola invenzione”.

Requisiti Startup e PMI. Il software registrato

Per quanto riguarda la titolarità dei diritti relativi ad un programma softwareafferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa” esso deve essere registrato presso il Pubblico Registro per il Software, in cui, attraverso una trasmissione alla SIAE di una dichiarazione e di una descrizione del programma, oltre che del supporto digitale che lo contiene, possono essere registrati non solo tutti i programmi per computer pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno ma anche tutti gli atti che ne trasferiscono in tutto o in parte i diritti di utilizzazione economica e gli atti che costituiscono diritti reali di godimento o di garanzia su diritti di utilizzazione economica del programma.

Il MISE ha confermato il ragionamento affermando (parere 29 ottobre 2015, n. 218415) che con il termine “titolare dei diritti” il legislatore ha “inteso ampliare la platea dei soggetti legittimati, ricomprendendo, oltre a colui il quale sia autore del programma, il soggetto (persona fisica o giuridica) che sia titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del software”.

Requisiti Startup e PMI. Il motivo del rigetto della CCIAA

Tornando alla questione iniziale della pratica sospesa dalla Camera di Commercio il problema era proprio questo.

La startup aveva indicato come requisito la domanda di registrazione del software inviata alla SIAE, e non l’avvenuta registrazione del software.

Questo, come visto, è consentito per la privativa industriale ma non per il Software registrato.

Requisiti Startup e PMI. La CCIAA aveva ragione

Alla collega è stato quindi consigliato di ultimare o riprendere il processo di registrazione allegando l’esito.

 

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