Ecco il secondo articolo selezionato per il caffè delle feste. Un contributo molto interessante su una tematica molto specifica
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Detrazioni startup. Abbiamo scritto diversi articoli sulle detrazioni di cui possono beneficiare gli investitori (quindi i soci) delle startup e delle PMI innovative. L’ultimo in ordine cronologico lo trovate qui.
Per una panoramica più completa potete scaricare anche il nostro ebook.
Nelle scorse settimane, ragionando sulla chiusura di un piano di Work for Equity di una startup in programma di accelerazione ci sono state poste alcune domande particolarmente interessanti che vogliamo condividere in questo caffè.
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Detrazioni startup. I benefici per le persone fisiche.
Prima di addentrarci nei casi particolari, facciamo un breve recap.
In caso di investimenti diretti in startup il beneficio spettante per gli investitori persone fisiche può essere del 30% che spetta anche in sede di costituzione, oppure del 50% in regime “De minimis” che spetta solo in operazioni di aumento di capitale e deve essere oggetto di autorizzazione da parte del MISE previa compilazione di un’apposita istanza.
Il beneficio consiste in una detrazione (del 30% o del 50%) d’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).
Per fruire del beneficio l’investitore deve indicarlo nella dichiarazione redditi (Modello Redditi Persone Fisiche) nel rigo RP80, previo rilascio, da parte della startup della certificazione del business plan.
Detrazioni startup. Il caso delle società di persone
Alle società di capitali invece spetta una deduzione del 30% sull’investimento effettuato dal reddito prodotto. Viene quindi ridotta la base imponibile su cui poi si andrà a conteggiare l’imposta sul reddito delle società (IRES).
Anche in questo dovrà essere compilato un apposito rigo (RS160) indicando i dati dell’investimento.
Può capitare, e arriviamo al nostro caso, che l’investitore sia invece una società di persone: società in nome collettivo (SNC) o società in accomandita semplice (SAS).
Queste tipologie di società hanno una modalità di tassazione chiamata per trasparenza: il reddito (indipendentemente dal fatto che l’utile sia stato o meno distribuito) ogni anno viene attributo ai soci in ragione della loro quota di partecipazione alla società e tassato nella loro dichiarazione dei redditi con l’imposta Irpef.
Stessa sorte, quindi, seguono le detrazioni per le startup.
Insieme al reddito da tassare la società attribuisce ai soci (sempre in ragione della loro quota di partecipazione) anche la detrazione del 30% e i soci ne usufruiranno nella loro dichiarazione dei redditi personale riducendo l’imposta da pagare.
Detto in altri termini: l’investimento l’ha fatto la società, ma la detrazione spetta ai soci.
Ciò crea in pratica una disparità di trattamento rispetto alle persone fisiche che investono direttamente (e non attraverso la società di persone) in quanto avendo effettuato l’investimento “la società” non è previsto il regime di detrazione del 50%.
Detrazioni startup. La deduzione per le persone fisiche?
Parlare di deduzione dal reddito per le persone fisiche, può sembrare un errore.
Come abbiamo visto, la deduzione (dal reddito) spetta alle società, mentre alle persone fisiche spetta la detrazione (come anche nel caso delle società di persone).
Eppure, nel modello Redditi persone fisiche c’è un rigo (RP34) da compilare in caso di deduzioni per investimenti in startup.
Questo deve essere compilato dai soci delle SRL che hanno optato per la trasparenza fiscale.
Si tratta -semplificando- di società a responsabilità limitata a ristretta base sociale che, pur seguendo tutte le regole delle società di capitali, attribuiscono, come fanno le società di persone il reddito per trasparenza direttamente ai soci, che poi lo tassano nella loro dichiarazione dei redditi, ai fini irpef.
Su come gestire la detrazione in questo caso ci viene in aiuto il Decreto del Mise del 7 maggio 2019 (Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative).
In particolare, il comma 6 dell’articolo 4 prevede che “qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato (dalla società), l’eccedenza possa essere ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili”.
Quindi essendo l’investitore una società (soggetta come regola generale a IRES) il beneficio segue la regola delle società di capitali, ossia quella della deduzione anche in capo al socio persona fisica, che comporta un beneficio minore rispetto a quello della detrazione.