Work for Equity. Eccoci con il quinto approfondimento dello Speciale dedicato al Work for Equity.
Ci siamo lasciati la scorsa settimana con la spiegazione argomentata del perché da un il Work for Equity vada configurato come una compensazione del credito e del perché non sia (e non è opportuno configurarlo come tale) un apporto di opere e servizi.
Oggi con il “Caffè” approfondiamo due casistiche particolari: quella del “non work for equity” e quello della “certificazione unica”, contribuendo a chiarire alcuni aspetti frutto di casi specifici che ci sono stati sottoposti nell’ambito della definizione di piani di Work for Equity.
Guarda il Videocaffè
Work for Equity. Quando la prestazione concorre al reddito
Abbiamo già trattato nel precedente articolo della compensazione del credito riportando il dettato del comma 4 dell’articolo 27 della Legge 179/2012 che, nelle ultime parole, fa capire che l’assegnazione di quote della startup nell’ambito del Work for Equity si concretizza in una “compensazione che tiene luogo del pagamento”.
Ora la questione da affrontare è di diverso tipo. Supponiamo che vi sia un soggetto che voglia effettuare prestazioni di natura qualificata tra quelle che rientrano nell’alveo del Work for Equity, e che questo soggetto sia ad esempio residente e/o domiciliato all’estero, quindi non interessato o comunque non destinatario dei benefici fiscali previsti dalla normativa. Oppure potrebbe essere più semplicemente un soggetto in regime forfettario che – ricordiamo – è assoggettato ad una imposta sostitutiva, diversa dell’IRPEF.
Cosa conviene fare? E’ sempre work for Equity? Vi può essere ugualmente compensazione?
Per rispondere facciamo ancora un volta ricorso al comma 4 dell’articolo 27 della Legge 179/2012 nella parte in cui riporta:
Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.”
Leggendo attentamente il testo se ne deducono alcuni aspetti interessanti:
- Il Work for equity implica la prestazione di opere e servizi qualificati;
- Il Work for equity puó generare il vantaggio della non imponibilità ai fini IRPEF e (aggiungiamo) ai fini contributivi;
- Il Work fo Equity si può considerare una compensazione del credito.
Tornando alla nostra casistica, fin quando si tratta di un “soggetto” residente e/o fiscalmente domiciliato in Italia, con un regime diverso dal forfettario, tutti e tre i requisiti si realizzano.
Diverso è se il soggetto prestatore è residente e/o domiciliato all’estero, oppure in regime forfettario.
Sostanzialmente potremmo ancora parlare di Work for Equity ma senza il benefici di cui al punto 2.
Ovvero si tratterebbe sempre e comunque di una prestazione qualificata, si può sempre effettuare la compensazione del credito ma non si produrrebbero i vantaggi fiscali del punto 2 fermo restando la possibilità di ottenere il beneficio della detrazione fiscale che spetta ai soggetti che investono nel capitale di startup.
Work for Equity. La Certificazione Unica Atipica
Sappiamo bene che la Certificazione Unica dal 2016 sostituisce il CUD per i redditi di lavoro dipendente, e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La Certificazione Unica serve per certificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché di lavoro autonomo provvigioni e alcuni redditi diversi, corrisposti in un determinato periodo d’imposta. In relazione la Work fo Equity e per le prestazioni effettuate da professionisti la Certificazione Unica attesta i corrispettivi complessivi corriposti che concorrono alla formazione del reddito del prestatore.
Il relazione alla atipicità del caso va ricordato e ribadito che le prestazioni in Work for Equity non concorrono a formare il reddito, pertanto si potrebbe pensare che non vada prodotta la Certificazione Unica (CU). Tuttavia la CU va prodotta anche in caso di redditi esenti, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nelle Istruzioni di Compilazione della Certificazione Unica 2023 per i redditi 2022: a pagina 78 si legge infatti: “Per la compilazione del punto 6 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:
22 – nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito”.
Attenzione perché questo codice è stato modificato di recente (in precedenza era l’ 8).
Per oggi ci fermiamo qui. La prossima settimana proseguiremo il nostro speciale chiudendo con un’altro caso atipico e molto particolare