Capitale Sociale. Trasmissibilità delle quote

Capitale Sociale Eccoci giunti al termine del nostro speciale del “Caffè dell’estate” Dopo aver trattato l’argomento delle “richieste documentali da parte della Agenzia delle Entrate in merito alle Detrazioni” e poi della novità normativa, a cura di Ezio Este; il tema (introduzione) degli Strumenti Finanziari Partecipativi a cura di Nicola Vernaglione, oggi chiudiamo il nostro speciale estivo con il secondo contributo di Nicola Tracanella, che affronta il tema della intrasmissibilità delle quote nelle SRL.

Videocaffè estate

Capitale Sociale. Il principio di intrasmissibilità delle quote

Nelle SRL, la previsione in statuto di una clausola di intrasferibilità delle quote, con una durata superiore a 2 anni, attribuisce ai soci la possibilità di recedere in ogni momento.

Ma è sempre così?

Sappiamo che l’esercizio del diritto di recesso da parte di un socio introduce un periodo molto delicato per una società; la partecipazione del socio deve essere liquidata al valore di mercato, che spesso – soprattutto se parliamo di startup – è molto più elevato rispetto al semplice valore “civile”. Se i soci o la stessa società, oppure un terzo, non hanno modo di pagare la partecipazione al socio recedente, la società viene posta in liquidazione (articolo 2473 comma 4).

Sono diverse le cause di recesso “sparse” per il codice civile, ed una di queste – come detto – è rappresentata dal divieto di cedere le partecipazioni. Qual è il confine di questo divieto? Quanto deve essere invasivo? Quanto deve durare?

Capitale Sociale. La posizione del Notariato di Milano

A queste domande ha provato a rispondere il Consiglio del Notariato di Milano con la massima 152 del 2016.

Prima di darne conto, però, ribadiamo che in questo articolo ci occupiamo delle SRL, che è il tipo di società più frequente tra le startup innovative.

Cominciamo dalla massima, che riportiamo testualmente: “È legittima la clausola statutaria che, in presenza di un divieto temporaneo di trasferimento di quote di s.r.l. per un periodo superiore ai due anni, escluda espressamente la facoltà di recesso per l’intero periodo di intrasferibilità, purché il termine apposto al divieto di trasferimento, tenuto conto dell’oggetto sociale e della durata della società, non sia tale da rendere il divieto assoluto e non temporaneo”. (i grassetti sono nostri).

Il notariato rende conto del fatto che l’articolo 2469 comma 2 cc stabilisce il diritto al recesso in presenza di una clausola di intrasferibilità superiore a 2 anni. La norma, insomma, pare consentire il divieto di trasmissione delle partecipazioni – senza che scatti il diritto di recesso – per un periodo massimo di 2 anni.

Tuttavia, osserva il notariato, la norma si riferisce ad un divieto di trasferimento assoluto, che non prevede “condizioni o limiti” al divieto, con ciò ammettendo che in presenza di tali “condizioni e limiti” possa essere introdotto un divieto di trasmissibilità anche superiore a 2 anni.

Capitale Sociale. Un dubbio interprettivo.

La domanda che ci siamo posti sopra, pertanto, diventa:

qual è il confine delle condizioni e/o dei limiti oltre il quale i soci hanno diritto di esercitare il recesso?

Un divieto temporaneo, ancorché superiore a 2 anni, non costituisce certamente un divieto assoluto. Cominciamo quindi col dire che la clausola che preveda un veto superiore a tale periodo non è per questo solo fatto illegittima.

Alla stessa conclusione si deve pervenire in caso di clausole di intrasmissibilità non assoluta; il notariato fa l’esempio della clausola che impedisce  di cedere la  quota in parte, ammettendo al contrario solo la partecipazione dell’intera quota,  o che permetta di trasferire la quota solo a determinate categorie di soggetti (una sorta di “gradimento” rovesciato), o quelle che vietino il trasferimento con corrispettivi diversi dal denaro.

In tutte queste ipotesi – conclude la massima 152 – la disposizione statutaria che escludesse il recesso senza limiti di tempo o comunque per un periodo di tempo superiore a due anni sarebbe dunque legittima, perché avrebbe soltanto il significato di precisare in statuto la disciplina comunque operante ai sensi di legge.

Capitale Sociale. Adattamento alle startup innovative

Torniamo adesso all’inizio di questo contributo; come detto, il notariato afferma che nel concreto, per valutare se una clausola di intrasmissibilità sia illegittima, occorre avere  riguardo all’oggetto sociale e alla durata della società.

Questa precisazione, calata nella realtà delle startup innovative, porta ad ammettere che una clausola di intrasferibilità sia riconducibile alle necessità di sviluppo del progetto, per il quale la presenza dei founder nella compagine sociale è spesso una condizione imprescindibile. La clausola potrebbe ad esempio essere collegata al completamento del progetto, ad una exit effettuata entro un dato periodi di tempo, anche se superiore a 2 anni, ecc…

Clausole di tale portata dovranno essere necessariamente redatte con l’ausilio di professionisti della materia in primo luogo, e sotto il controllo del notaio in seconda battuta.

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Il nostro speciale estivo termina qui. Dalla prossima settimana riprende il nostro “Caffè del mercoledì” così come il “Videocaffè”. Parleremo un caso molto particolare in tema di detrazioni per investimenti in PMI per poi avviare uno nuovo speciale che ci accompagnerà fino ad Ottobre

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