Strumenti Finanziari Partecipativi. La previsione in Statuto

Strumenti Finanziari Partecipativi. Eccoci qui con lo speciale di dedicato agli Strumenti Finanziari Partecipativi. Ne avevamo già parlato in due inserti dello speciale “caffè dell’estate”: il primo dedicato al quadro generale il secondo a una disamina dei limiti delle norme. Con questo speciale tratto dal nostro ebook dedicato agli SFP vogliamo affrontare la gestione pratica del processo per emettere gli SFP : dalla previsione in Statuto alla  gestione contabile.

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Strumenti Finanziari Partecipativi. La previsione statutaria

La possibilità di emettere SFP deve seguire un flusso obbligato di attività da porre in essere, ognuna, in sequenza logica. Si tratta di attività di carattere “normativo” (come appunto la previsione statutaria e la redazione del Regolamento); di attività di carattere “gestionale”; (come la messa in servizio del registro sottoscrittori e delle relative annotazioni o della redazione e rilascio del certificato); di attività di carattere contabile (come la previsione della riserva o della voce di debito in bilancio). Cominciamo quindi dalle previsioni statutarie.

Strumenti Finanziari Partecipativi. La clausola in statuto.

Riprendendo il contenuto della Massima n. 163 del Consiglio Notarile di Milano si evincono due possibili previsioni:

  1. la formulazione di una clausola statutaria che “genericamente” preveda la possibilità di emettere SFP;
  2. la formulazione di una clausola statutaria che preveda già “in via puntuale” oltre all’emissione anche la regolamentazione degli SFP.

La differenza tra le due vie non è banale e comporta un approccio regolatorio e pratico che, nel caso di scelta della “nostra via” (la seconda) può permettere di evitare un doppio passaggio notarile con relativi costi oltre ad agevolare l’iter di messa in opera degli SFP.

Strumenti Finanziari Partecipativi. La nostra previsione di clausola statutaria

Come appare chiaro il nostro approccio è quello di evitare il doppio passaggio notarile, quello, per intenderci, che oltre a prevedere una apposita clausola che consenta di emettere gli SFP, (quindi una previsione in fase costitutiva o una modifica dello statuto della società) poi debba successivamente prevedere un ulteriore passaggio per l’approvazione del Regolamento di Emissione.

Ma come va formulata una clausola statutaria che eviti questo doppio passaggio?

Va formulata in modo da prevedere non solo l’emissione ma anche gli aspetti regolatori e gestionali, in modo da permettere, successivamente la possibilità di redigere il regolamento di emissione e di approvarlo con delibera di “assemblea ordinaria” delegando poi all’organo amministrativo gli aspetti di carattere gestionale e operativo. Di seguito riportiamo un possibile contenuto della clausola statutaria.

 

Strumenti Finanziari Partecipativi. I contenuti della clausola statutaria in dettaglio

In questo esempio di clausola statutaria, (redatta con il fondamentale contributo di un Notaio del nostro network della iscritto alla circoscrizione di Milano) capitalizzando le informazioni dell’intero quadro normativo ed in particolare della Massima n. 163 del Consiglio Notarile di Milano, vi è la previsione di tutti gli aspetti che evitano, appunto, la necessità di approvare il Regolamento di Emissione con Assemblea Straordinaria e di allegarlo allo Statuto. In particolare.

  1. La previsione di approvazione del Regolamento di Emissione
  2. La previsione del valore degli SFP
  3. La tutela delle prelazioni
  4. La tipologia di apporti
  5. La definizione e natura degli SFP

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Per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo inserto tratteremo l’argomento del Regolamento di Emissione.

PROSSIMA PUNTATA · PARTE 4 DI 6
Il regolamento di emissione
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