Di cosa si parla
Piani di incentivazione. Come preannunciato, con questo caffè del mercoledì avviamo il terzo speciale del 2024 che dedichiamo ad un argomento mai trattato fino ad ora (almeno in maniera organica): quello dei piani di incetivazione. Uno speciale che ha la finalità di far comprendere l’estrema efficacia dello strumento quale mezzo per incentivare e trattenere i talenti all’interno delle PMI innovative, Analizzeremo la finalità dei piani di incetivazione che può variare a seconda del contesto in cui vengono applicati e gli elementi stessi del piano fornendo esempi e analisi molto pratiche ed essenziali. Con questo primo articolo di apertura, Nicola Tracanella ci introduce al tema attraverso un opportuno e necessario inquadramento complessivo della materia.
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Piani di incetivazione. Differenze e analogie con il work for equity
Cominciamo con il tratteggiare le differenze tra i piani di incentivazione ed il work for equity, di cui abbiamo ampiamente scritto in passato. Se i secondi sono dedicati ai fornitori esterni, i primi sono invece riservati a dipendenti e collaboratori, incluso il management.
Entrambi, nelle intenzioni del Legislatore che li ha resi applicabili a startup (Legge 179/2012) e PMI innovative (Decreto Legge 3/2015), sono strumenti per attrarre e mantenere talenti, risorse qualificate che una società di ridotte dimensioni e con limitate risorse economiche non potrebbe altrimenti trattenere: ad esempio sviluppo di un prototipo, campagne di marketing, realizzazione di piattaforme o software ecc…
In cambio delle proprie prestazioni, a questi soggetti sono attribuite quote del capitale sociale; si può dire che scommettono insieme ai founders sul successo del progetto.
Piani di incetivazione. Le agevolazioni fiscali
Per assicurare la diffusione dei due strumenti, sono anche state introdotte importanti agevolazioni fiscali. La ragione dell’introduzione di queste agevolazioni è da ricercare nella funzione sociale a favore della collettività che svolgono le imprese innovative, nonché nella necessità di ridurre il rischio di impresa per imprese potenzialmente “disruptive”, ma dal grosso rischio di default.
L’articolo 27 del DL 179/2012 prevede la non imponibilità sia ai fini fiscali che ai fini contributivi del reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché di diritti di opzione per l’acquisto degli stessi (“Strumenti Finanziari”), attribuiti da un Soggetto abilitato (cioè, dalla Startup o da una società da questa direttamente controllata) ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi (i “Beneficiari”).
SI tratta di una importante novità rispetto ai piani di incentivazione attuabili dalle società “non innovative”; in questo caso infatti il reddito di lavoro dipendente derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari viene tassato in capo al beneficiario (amministratore o dipendente).
Piani di incetivazione. Chi può emetterli e come
Una importante differenza riguarda l’individuazione dei soggetti giuridici che possono attuare piani di incentivazione e di work for equity; per quanto riguarda i primi, si fa riferimento alla startup o a società da queste controllate, mentre nell’ambito del work for equity possono essere emesse solo da startup.
Infine, è differente il procedimento giuridico di assegnazione delle quote: nel work for equity avviene attraverso la compensazione di un credito maturato a fronte di una prestazione professionale. Nei piani di incentivazione invece, generalmente, attraverso l’esercizio di una stock option.
Possiamo riassumere analogie e differenze tra i due strumenti nella seguente tavola sinottica, evidenziando anche nella prima colonna il regime ordinario (quello applicabile dalla generalità delle imprese, anche se non innovative).
Regime ordinario Tuir | Regime startup innovative (PMI innovativa) | Work for Equity | |
Beneficiari | – Dipendenti – Amministratori – Collaboratori continuativi (solo per offerte alla generalità degli stessi) | – Dipendenti – Amministratori – Collaboratori continuativi (anche per offerte solo a taluni di loro) | – Liberi professionisti – Lavoratori autonomi – Imprenditori – Società |
Limiti di importo non imponibile | Euro 2.065,83 per periodo di imposta | Nessuno | Nessuno |
Titoli | Azioni | Azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi | Azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi |
Emittenti | – Impresa datore di lavoro – Società controllanti – Società controllate – Società “sorelle” | – Start-up innovativa (datore di lavoro) – Società direttamente controllate | – Start-up innovativa (committente) |
Limite temporale di emissione | Nessuno | Start-up innovativa | |
Vincoli alla cessione | Senza limiti di tempo nei confronti della società emittente o datore di lavoro; | Senza limiti di tempo, nei confronti di Startup innovativa, Incubatore certificato, Società emittente, Società del gruppo – Società controllate – Società “sorelle” | Nessun vincolo |
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Per oggi terminiamo qui. Nel prossimo “caffè”, Ezio Este tratterà il tema dell’intero processo che regolamente l’attuazione dei piani di incetivazione