Di cosa si parla
PMI Innovative. Proseguiamo il nostro speciale sulle PMI innovative, dopo il primo contributo di Ezio Este che ha affrontato il tema dell’innovazione e di come questa sia insita nel DNA di molte PMI del nostro Paese, e dopo i secondo contributo (sempre a firma di Ezio Este) che ci ha illustrato il potente strumento delle Reti di imprese, con il caffè di oggi, Nicola Tracanella entra nel merito dei requisiti delle PMI.
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PMI Innovative. Il potenziale effettivo
Stando alle ultime statistiche disponibili ad oggi le startup innovative regolarmente iscritte alla sezione speciale del Registro imprese sono circa 13.400, mentre le PMI innovative sono circa 2.800. Un numero esiguo si potrebbe commentare, non idoneo a rappresentare un potenziale di mercato effettivo. E l’affermazione sarebbe sicuramente corretta se non si considerasse il quadro complessivo:
- Le PMI innovative sono la normale evoluzione delle startup innovative, quindi il numero è destinato a crescere nei prossimi anni in relazione al tasso di crescita delle startup innovative (comunque sempre di livello interessante se non sostenuto come nel 2022);
- In considerazione del precedente punto, di fatto, le PMI innovative sono le startup “che ce l’hanno fatta” ovvero quelle che hanno superato le criticità dei primi anni di vita ed operatività e sono passate allo stadio di sviluppo, manifestando quindi necessità di supporto evolute in relazione ai propri piani di sviluppo;
- Esiste un numero di PMI (non innovative) iscritte al Registro Imprese pari a 760.000, e per quanto detto nei primi due contributi, una buona percentuale di esse fa, di fatto, innovazione e potrebbe configurarsi quale PMI innovativa.
Quello delle PMI innovative è, quindi, certamente un fenomeno ed un potenziale sottostimato ed è per questo che vogliamo porre l’accento sulla opportunità, o meglio, necessità, di considerare seriamente il passaggio delle PMI ordinarie al regime delle “innovative”. Ed è per questo che con questo contributo vogliamo offrire uno spunto su come sia possibile l’iscrizione alla sezione speciale.
PMI Innovative. I requisiti
Come per le startup, vi sono requisiti obbligatori e requisiti alternativi.
Prima di elencarli, ricordiamo tuttavia che alla base si tratta comunque di PMI e in quanto tali devono rispettare i seguenti parametri dimensionali, come da Raccomandazione UE 2003/361/CE:
- avere meno di 250 addetti;
- avere un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro;
- avere un attivo si stato patrimoniale inferiore a 43 milioni di euro.
Gli stessi parametri richiamati dall’articolo 4 del Decreto-legge del 24/01/2015 n. 3, Piccole e medie imprese innovative. La prima conclusione che possiamo trarre è quindi che la PMI Innovativa rientra nel più ampio insieme delle PMI, secondo la definizione che ne dà la UE.
Fatta questa opportuna premessa passiamo ora ad analizzare i requisiti che permettono di qualificare una PMI come PMI Innovativa, ed usufruire pertanto delle numerose agevolazioni, anche fiscali, che riserva la normativa italiana a questo tipo di società.
PMI Innovative. Requisiti obbligatori
L’art. 4 del D.L. n.3/2015, nelle lettere da a) a d) del comma 1, elenca puntualmente i seguenti requisiti:
- è costituita come società di capitali (Srl, Spa, Sapa), anche in forma cooperativa;
- non è quotata in un mercato regolamentato (ma può essere quotata in una piattaforma multilaterale di negoziazione, come l’AIM);
- è residente in Italia (art. 73, D.P.R. 917/86), oppure in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- ha certificato il suo ultimo bilancio;
- non è iscritta alla sezione speciale delle Start up innovative del Registro delle imprese.
Facciamo un approfondimento in merito al requisito di cui al punto 4, considerato che spesso ci vengono chiesti chiarimenti su questo aspetto. Il problema è che la PMI “normale” spesso non ha necessità di sottoporre a revisione il bilancio (che diventa obbligatoria solo al superamento di determinati parametri), pertanto non dispone di un bilancio revisionato nel momento in cui chiede l’iscrizione alla sezione speciale del registro imprese.
La prima considerazione da fare è che la PMI, per diventare innovativa, deve avere almeno approvato il primo bilancio.
La seconda considerazione ha invece a che fare con le modalità di revisione, visto che – come detto – l’ultimo bilancio approvato in molti casi non è stato assoggettato a revisione.
Ci viene in aiuto la Circolare del MISE n° 3683/C del 3/11/2015, dove si legge che:
“in sede di prima iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa sulle PMI innovative, la certificazione non può che essere successiva alla redazione e approvazione del bilancio. Si ammette che in sede di iscrizione in sezione speciale, la società ricadenti in tale tipologia possa depositare una certificazione del proprio bilancio successiva all’approvazione del medesimo, purché ovviamente precedente la domanda di iscrizione. A regime, e per le società di regola già soggette a tale adempimento, la certificazione di bilancio dovrà sempre essere depositata presso il registro delle imprese congiuntamente al bilancio, alla nota integrativa e alle relazioni”
Nella Nota del MISE del 26/01/2016 Prot. 19271, il Ministero precisa poi che «esclusivamente nell’ipotesi della certificazione di bilancio per l’esercizio ante iscrizione in sezione speciale, deve ritenersi applicabile la procedura di revisione volontaria. Ciò comporta, operativamente, che il legale rappresentante dà mandato al revisore (o società di revisione), che produce una relazione sul bilancio illo tempore approvato, e la deposita presso il registro delle imprese. La PMI viene iscritta in sezione speciale e da quel momento viene meno la eccezionalità della fattispecie nelle precedenti righe esternata, e trova pedissequa applicazione la disciplina ordinaria della revisione legale».
PMI Innovative. Requisiti facoltativi (qualificanti)
La PMI Innovativa deve possedere almeno 2 dei seguenti requisiti alternativi, definiti dalla lettera e) dell’articolo 4 del D.L. n.3/2015
- costi di R&S almeno pari al 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione;
- forza lavoro costituita, per almeno 1/3 del totale, da personale con laurea magistrale, oppure, per almeno 1/5 del totale, da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori;
- titolarità di almeno una privativa industriale o di un software registrato.
Valgono, per i requisiti alternativi, le stesse considerazioni di cui abbiamo più volte scritto per le startup innovative, che riepiloghiamo velocemente.
Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 1, il perimetro delle spese di ricerca e sviluppo ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale è più ampio di quello dei principi contabili, quindi non coincide con quelle capitalizzate nel bilancio. La stessa normativa, le autocertificazioni di rilasciare alla cciaa e la prassi ministeriale (come ad esempio le Guide per l’iscrizione o per il mantenimento dei requisiti) riportano sempre una indicazione esemplificativa delle spese qualificabili come tali, cominciando la frase con “in aggiunta a quanto stabilito dai principi contabili…”.
Con riferimento al requisito numero 2, rammentiamo che possono essere inclusi nel conteggio soli i lavoratori subordinati, e che non sono considerati tali gli amministratori, salvo che per gli stessi non sia previsto oltre al compenso come amministratore, anche un separato ed ulteriore compenso di lavoro subordinato.
Infine, quanto al requisito 3, ricordiamo che:
è sufficiente aver depositato una domanda di brevetto;
è considerato valido anche il software registrato, il che avviene in modo piuttosto semplice tramite il deposito presso la SIAE del software memorizzato su un CD.
A questo proposito va rammentato che al contrario delle startup innovative, il requisito di PMI innovativa, non è soggetto a termine, e, di conseguenza, permette di fruire di gran parte delle agevolazioni previste per legge. La qualifica quindi decade solo per due motivi:
- superamento dei limiti dimensionali di PMI;
- mancata conferma annuale dei requisiti.
Abbiamo appositamente utilizzato la locuzione “di gran parte delle agevolazioni..” poichè le PMI innovative, a pari delle startup rientrano nel regime agevolativo che permette agli investitori nel capitale di ottenere le agevolazioni fiscali previste dal Decreto 7 Maggio 2019 Tale opportunità è però soggetta a limitazioni che esamineremo nel prossimo contributo.
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Per oggi ci fermiamo qui. Con il prossimo approfondimento esamineremo, in relazione, al testo del Decreto 7 maggio 2019, le condizioni affinchè le PMI possano fruire delle agevolazioni fiscali per investitori nel capitale