Il DDL concorrenza e lo Startup Act. Approfondimento

DDL Concorrenza. Il 26 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza.

Il Ddl si inserisce nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”, che subordina lo stanziamento dei fondi previsti all’approvazione annuale di una “Legge sulla concorrenza”.

1 Novità per le startup innovative

Tra le altre misure introdotte, numerose sono le novità per le startup innovative. Ricordiamo tuttavia che il disegno di Legge, ancorchè immediatamente in vigore, entro 60 giorni dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento che potrà apportarvi tutte le modifiche ritenute necessarie, che emergeranno anche dal dibattito degli operatori del settore.

Al momento non è noto il contenuto integrale del Provvedimento, ma è già possibile estrapolare alcune importanti novità dal comunicato stampa del CDM, che riportiamo di seguito:

2 Nuovi parametri per le startup innovative

Vengono introdotti nuovi parametri in grado di individuare e premiare le imprese con le maggiori potenzialità, ovvero le micro, piccole e medie imprese che, entro 2 anni dall’iscrizione nell’apposito registro speciale, hanno un capitale sociale di 20 mila euro e almeno un dipendente. Viene data particolare attenzione alle Startup innovative che operano nei settori strategici, che potranno permanere nel relativo registro speciale fino a 84 mesi (invece di 60).

3 Novità per gli incubatori

Ampliate le ipotesi in cui gli incubatori certificati possono essere riconosciuti e iscritti nell’apposito registro, estendendo agli stessi i benefici delle deduzioni fiscali del 30% dall’Ires di cui oggi beneficiano altri soggetti economici che investono in Startup.

4 Disposizioni per promuovere investimenti

Previste inoltre disposizioni per promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali.

5 Nessuna retroattività le startup già iscritte al Registro Imprese

Prima di creare allarmi ingiustificati, ricordiamo fin da subito che la disciplina transitoria del DDL dovrebbe  stabilire (il condizionale è d’obbligo, ma il buon senso non può che portare alla medesima conclusione) che le novità non si applicheranno alle startup già costituite.

6 I nuovi parametri dimensionali

Il primo dato interessante è che le startup dovranno essere piccole e medio imprese, analogamente a quanto già previsto per le PMI Innovative, vale a dire (secondo la Raccomandazione UE n. 2003/361/CE) imprese con meno di 250 occupati, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale attivo di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Cosa accadrà alla startup che supera questi parametri? Al momento non ci sono risposte, ma dovrebbe essere scongiurato il pericolo della perdita delle agevolazioni di cui la startup (ed i soci) hanno già goduto, analogamente a quanto accade ad esempio per le startup che fuoriescono dal regime speciale per la quotazione nei mercati regolamentati.

7 Il termine dei 5 anni

Il termine di 60 mesi per la permanenza nel regime speciale dovrebbe inoltre essere calcolato a partire dell’iscrizione nella sezione speciale, anzichè dalla costituzione. Al di là dei vantaggi connessi all’iscrizione contestuale (diritto alle detrazioni o deduzioni per i soci costituenti), in alcuni casi potrebbe essere vantaggioso costituire una SRL “ordinaria” ed iscriverla nella sezione speciale in un secondo momento.

8 Capitale sociale e dipendenti

E’ inoltre previsto che le startup, entro 2 anni dall’iscrizione (alla sezione speciale), dovranno avere quanto meno un capitale sociale di 20 mila euro ed 1 dipendente. Se il primo requisito non desta troppa preoccupazione, non si può dire lo stesso per il secondo.

Il termine capitale, come usualmente accade, verrà infatti interpretato come patrimonio netto, il quale include anche altre voci, come ad esempio la riserva di sovrapprezzo. Ad esempio, un modo efficace ed efficiente per incrementarlo senza che i founders perdano la governance della startup è il work for equity, che offre anche innumerevoli altri vantaggi (non imponibilità delle prestazioni effettuate, detrazioni per investimenti in startup, capitalizzazione dell’impresa ecc…). Per maggiori dettagli rimandiamo al nostro e-book.

Per quanto riguarda invece il secondo requisito (avere almeno un dipendente dopo 2 anni) il discorso è diverso. Innanzitutto, per avere le idee più chiare, occorrerà che gli enti istituzionali interessati (MISE, Agenzia delle Entrate…) rispondano ad alcune domande, quali ad esempio:

Nel concetto di lavoro dipendente rientreranno solo i lavoratori subordinati o anche quelli parasubordinati (cococo) ?

In caso di risposta affermativa alla prima domanda, rientreranno anche i compensi amministratore?

Saranno “elegibili” solo i lavoratori a tempo pieno o anche quelli part-time? E gli stagisti?

Avere un dipendente non è cosa da poco e (anche nella nostra esperienza) alcune startup con progetti altamente innovativi dopo 2 anni non hanno ancora completato lo sviluppo; assumere del personale potrebbe distogliere risorse importanti dallo sviluppo e costituire quindi un limite eccessivo per alcune imprese innovative. Meglio sarebbe, a nostro avviso, individuare parametri diversi, meno onerosi per la startup.

Naturalmente, il “peso” della retribuzione e dei connessi oneri fiscali e contributivi potrà essere contenuto tramite la previsione di un piano di incentivazione, ma ricordiamo che al dipendente dovranno comunque essere riconosciuti i “minimi tabellari” previsti dai contratti nazionali di lavoro. Anche per i piani di incentivazione, rimandiamo al nostro e-book dedicato.

9 Importanti novità per gli incubatori

Infine, sono previste novità per gli incubatori certificati; non sarà più indispensabile possedere una sede fisica in cui “incubare” le startup, ma sarà sufficiente dimostrare di effettuare con continuità attività di sostegno e consulenza professionale alle startup.

10 Una misura che da tempo chiediamo

Tra le altre misure, dovrebbe essere incluso uno dei cavalli di battaglia di CREAZIONEIMPRESA, per il quale ci siamo battuti anche in sede istituzionale, attraverso le Commissioni di Studio dell’Ordine dei Commercialisti di Milano e Nazionale. Vale a dire la possibilità di convertire in credito di imposta la detrazione fiscale per investimenti in startup, per la parte di cui non l’investitore non ha potuto godere. Ricordiamo infatti che in assenza di redditi imponibili IRPEF, come ad esempio accade per i contribuenti forfettari, la detrazione comporta alcuna riduzione di imposta. Il credito di imposta invece può essere utilizzato in compensazione per ridurre il peso finanziario di qualunque onere debba essere versato tramite modello F24.

Conclusioni

Per il momento, sospendiamo il nostro giudizio sul DDL, in attesa di poterlo leggere e di poter valutare le modifiche che verranno introdotte con la conversione in Legge, nonché delle necessarie interpretazioni degli organi istituzionali. Certo è che l’attuale normativa aveva bisogno di alcune modifiche, ma solo il tempo dirà se le nuove misure andranno nella giusta  direzione.

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