La nuova impresa innovativa. Come Cambiano le PMI innovative

Di cosa si parla

La nuova impresa innovativa. Come Cambiano le PMI innovative

Ed eccoci al settimo e ultimo approfondimento di questo speciale che ci ha accompagnato dall’inizio dell’anno per cercare di sistematizzare la riforma dello startup act e che vede come evento culminante, domani  il nostro primo webinar live “ABC Startup & PMI” al quale potrete prenotarvi gratuitamente da questo LINK

Come abbiamo avuto più volte modo di sottolineare, i diversi interventi legislativi di ottobre e dicembre 2024 hanno lasciato molti dubbi operativi e domande aperte che si dipaneranno nel corso del tempo e di cui avremo modo aggiornarvi tempestivamente.

Prima di affrontare il tema di oggi che riguarda le novità che impattano le PMI innovative, riepiloghiamo i vari contributi che si sono susseguiti in questi due mesi:

La nuova impresa innovativa. Le agevolazioni in “convertendo”

Entra oggi in vigore Legge 16 Dicembre 2024 e quindi il nuovo “Startup Act”

Come cambiano le startup e le PMI. Le agevolazioni del credito d’imposta

Come cambiano le startup e le PMI. Le agevolazioni sul capital gain

Come cambiano le startup e le PMI. Il nuovo Startup Act parte II

La nuova impresa innovativa. La decadenza delle detrazioni e la volontà dell’investitore: il caso del drag-along

Il nuovo quadro delle detrazioni

La nuova impresa innovativa. Le PMI innovative

Abbiamo dedicato, la scorsa estate, un intero speciale sulle PMI innovative, che rappresentano uno strumento potente per formalizzare e valorizzare l’innovazione diffusa che caratterizza il nostro tessuto imprenditoriale.
Strumento che però non è ancora sfruttato: basti pensare che su oltre 750.000 PMI in Italia a dicembre 2024 solamente poco più di 3.000 sono iscritte alla sezione speciale delle PMI innovative, mentre le startup innovative sono più di 12.000.

Le PMI innovative sono state introdotte nel nostro ordinamento dall’articolo 4 del Decreto-legge del 24/01/2015 n. 3 proprio come strumento per valorizzare l’innovazione.
Innovazione che per essere sviluppata necessita di capitali: il capitale finanziario e il capitale umano. E per favorire questa “raccolta” il Legislatore ha mutuato alcuni strumenti pensati per le startup innovative:

– la possibilità di realizzare piani di incentivazione e di work for equity per fidelizzare e attrarre talenti (capitale umano);

– gli incentivi agli investimenti nel capitale (nonché tutte le deroghe al diritto societario) per attrarre il capitale finanziario;

Queste opportunità, anche combinate tra loro, hanno consentito a molte PMI innovative di mettere a terra diversi progetti innovativi che altrimenti avrebbero stentato a decollare.

La nuova impresa innovativa. Gli incentivi agli investimenti in de minimis

Gli interventi normativi della fine del 2024 non hanno inciso sulla struttura della normativa sulle PMI innovative, come invece è accaduto per le startup.
Permangono, in sostanza, tutti i requisiti necessari per essere considerati PMI innovativa, gli strumenti per incentivare il capitale umano (piani di incentivazione e work for equity) e tutte le deroghe al diritto societario: possibilità di emettere quote proprie a servizio dei piani, di prevedere categorie di quote ecc.
L’impatto più significativo è stato subito dalle incentivazioni sugli investimenti, su cui è intervenuta la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (Legge 193 del 16/12/2024).Fino all’entrata in vigore della Legge gli investitori in PMI innovative potevano beneficiare, attraverso un meccanismo incrementale sia dell’agevolazione ordinaria, detrazione del 30% (o deduzione dal reddito in caso di soggetti IRES) sia di quella in regime de minimis (allora del 50%) qualora fossero persone fisiche.
Dal punto di vista tecnico-giuridico la detrazione in regime de minimis era normata da un apposito comma (il 9-ter) dell’articolo 4 del DL 3/2015.
La Legge sulla Concorrenza ha previsto che le agevolazioni in de minimis (di cui al comma 9-ter) si applicano fino al 31 dicembre 2024.

Quindi, dal 2025, gli investitori nelle PMI innovative non potranno più beneficiare dell’agevolazione “rafforzata” ora del 65%.

E fin qui possiamo dire prendendo a prestito l’antico brocardo “Dura lex, sed lex”.

La nuova impresa innovativa. Gli incentivi agli investimenti ordinari

Quello che ci fa sorgere qualche dubbio riguarda invece l’incentivo “ordinario” agli investimenti (la detrazione o la deduzione del 30%).
L’articolo 4 del DL 3/2015 (quello che ha istituito le PMI innovative) si limita a rimandare per applicazione analogica all’articolo 29 del DL 179/2012, in cui vengono disciplinate detrazioni “ordinarie” delle startup innovative.
Ora, questo articolo, come avuto più volte modo di scrivere è stato profondamente riformato dalla Legge sul mercato e la Concorrenza, introducendo criteri particolarmente stringenti per beneficiare dell’agevolazione.
Proviamo a leggere la formulazione vigente oggi del comma 7-bis dell’art. 29 del DL 179/2012 e a fare qualche considerazione:

“Le agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell’investimento agevolabile.”

Il primo periodo stabilisce, per le startup innovative, una durata massima temporale di 5 anni, dalla data di iscrizione nella sezione speciale. La disciplina sulle agevolazioni al capitale di rischio per le PMI prevede periodi temporali diversi a cui devono soggiacere requisiti differenti (entro il 7° anno, tra il 7° e il 10° anno ecc.).

E da qui la domanda: i cinque anni si applicano anche alle PMI innovative? E da quando si applicano dalla data di iscrizione della PMI nella sezione speciale delle PMI innovative?

Oppure continueranno ad applicarsi i “vecchi” criteri che sono già compliance con la normativa unionale?

Proseguiamo nella lettura. Il legislatore ha introdotto, nel secondo periodo, sempre per le startup innovative una previsione tesa a privilegiare gli investitori “finanziari” escludendo gli imprenditori (i founder per le startup) che le controllano avendo una partecipazione qualificata. Già questo approccio ha suscitato più di qualche nostra perplessità.
Quello che ci sfugge è se il ragionamento debba essere esteso analogicamente anche agli investimenti nelle PMI innovative. I dubbi in merito all’opportunità sono maggiori in quanto sono proprio gli imprenditori che finanziano (o dovrebbero finanziare) le proprie imprese, anche e soprattutto per fare investimenti in innovazione.
In questo modo verrebbero particolarmente penalizzati non potendo beneficiare di un’importante agevolazione fiscale, interrompendo così un circolo virtuoso a beneficio del Paese.

La nuova impresa innovativa. In conclusione

Ci rendiamo conto che il nostro sistema giuridico e la tecnica legislativa siano particolarmente complessi e articolati. Quello che ci dobbiamo chiedere però è se siamo di fronte a un mero difetto di coordinamento (di cui peraltro è costellata la riforma dello startup act anche in ragione dei numerosi e ravvicinati interventi legislativi) oppure se si tratta di un disegno preciso del Legislatore. Andando a rintracciare lo “spirito della legge” nelle varie relazioni e nei lavori che hanno portato alla luce la “Riforma dello startup act” poco si trova sulle PMI innovative e sulla volontà del Legislatore di frenare gli incentivi all’innovazione per queste società.
E quindi anche su questo punto confidiamo in un’interpretazione illuminata da parte degli organi competenti. Noi continueremo a fare “il nostro“, e questi approfondimenti (ed ulteriori) saranno oggetto di un “Libro Bianco” che sottoporremo al Legislatore affinché diventino validi suggerimenti per migliorare, chiarire, incentivare (realmente).

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