Detrazioni. La dichiarazione delle startup e degli investitori

Di cosa si parla

La dichiarazione delle startup e degli investitori. La check-list per non commettere errori dopo la riforma

Come abbiamo visto nell’articolo della scorsa settimana di Nicola Tracanella manca poco meno di un mese alla trasmissione della dichiarazione dei redditi: i consulenti sono quindi alle prese con gli ultimi controlli dei dichiarativi sia delle startup che degli investitori. Le dichiarazioni dell’anno di imposta 2024 richiedono particolare attenzione, soprattutto, per gli investitori che possono beneficiare del credito di imposta previsto dalla Legge 162/2024 (cd Legge Centemero). Riteniamo quindi utile proporre un breve recap, una check-list operativa, così da non dimenticarsi nulla!

La dichiarazione delle startup e degli investitori. Il modello Redditi persone fisiche

Partiamo dal modello redditi per gli investitori, in quanto i campi del modello 730, anche quest’anno non prevedono la possibilità di gestire le detrazioni e il credito di imposta. Rimandiamo, per approfondimenti, all’articolo del 17 maggio scorso in cui abbiamo analizzato nel dettaglio le modalità di compilazione. In sintesi, la Legge 162/2024 prevede che per gli investimenti effettuati in regime de minimis (quelli che beneficiano della detrazione del 50% e dal 2025 del 65%): qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.

La compilazione del quadro RP

Il quadro RP è stato quindi modificato per recepire questa modalità di utilizzo.

In particolare, nel Rigo RP80 sono state introdotte 2 nuove caselle, la 5A e la 6A, che consentono di gestire l’utilizzo di detrazione e credito di imposta.

La compilazione del quadro RN

È il quadro riepilogativo in cui vengono effettuati i conteggi per la liquidazione dell’imposta e da cui emerge il debito o il credito IRPEF, sono riportati innanzitutto i residui delle detrazioni non utilizzate nei precedenti periodi di imposta (Righi RN18-RN19-RN20).

Nel Rigo RN21, che è quello che interessa le agevolazioni degli investimenti del 2024, vanno riportate le detrazioni (del 30% e del 50%) utilizzate in questa dichiarazione.

In caso di incapienza dell’imposta IRPEF ad assorbire l’intera detrazione del 50%, l’eccedenza:

1️⃣della detrazione del 30% (che può essere portata in avanti per altri 3 anni) va indicata nel rigo RN47 colonna 3.

2️⃣della detrazione del 50% (che deve essere trasformata in credito di imposta) va indicata nel Quadro RX – Rigo RX42

Il quadro RX e la compensazione

L’importo risultante dal quadro RX42 lo potrò utilizzare, come recitano le istruzioni, “nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.” Ricordiamo che ad aprile del 2025 è stato istituito il codice tributo (7076) tramite cui utilizzare il credito. Trattandosi di compensazioni con crediti fiscali, la norma stabilisce che i modelli F24 devono essere presentati tramite i sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline oppure Entratel).

Nulla viene precisato, né nelle istruzioni della dichiarazione, né nella risoluzione istitutiva del codice tributo, rispetto alla necessità di presentare la dichiarazione dei redditi prima della compensazione (come invece è espressamente richiesto per l’IVA o per le imposte dirette). Eppure, ci segnalano che il software dell’Agenzia delle Entrate abbia scartato F24 presentati considerando il credito di imposta alla stregua delle imposte dirette. Al momento non sappiamo se si stratta di un mero errore materiale o di un’impostazione “autorizza” la compensazione solo dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi.

La compilazione del quadro RS

Il rigo RS401 è il quadro in cui vanno comunicati gli aiuti di stato fruiti dalle imprese e dai titolari di partita iva.

Non deve essere compilato dalle persone fisiche non titolari di partita iva.

Quindi questo quadro deve essere compilato dalle società che effettuano investimenti in startup e PMI innovative e che beneficiano della deduzione dal reddito del 30% dell’investimento e dagli imprenditori individuali che investono in regime di impresa

La dichiarazione delle startup e degli investitori. Il modello Redditi delle società

Le società (soggette a IRES) che effettuano investimenti in startup e PMI innovative, oltre al rigo RS 401 devono anche compilare i relativi quadri per determinare la deduzione dal reddito: in particolare il rigo RS 160)

L’importo calcolato nel Rigo RS 160 confluirà poi nel quadro RN a deduzione del reddito imponibile. Invece le startup che ricevono investimenti sono soggette a una sorta di monitoraggio degli investimenti ricevuti da indicare nel rigo RS 177

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Altri aggiornamenti saranno pubblicati in corso d’anno.

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