Creare la startup. Le quote dematerializzate

Di cosa si parla

Creare la startup. Proseguiamo quarto speciale del 2025 dedicato alla creazione di una startup Oggi con il secondo contributo di Nicola Tracanella analizziamo una novità che segna un passaggio importante nell’evoluzione normativa delle S.r.l. e in particolare delle startup innovative: la possibilità di emettere quote dematerializzate.

Creare la startup. Le quote dematerializzate

La recente introduzione della possibilità di emettere quote dematerializzate nelle società a responsabilità limitata, grazie alla Legge Capitali del 2024, segna un passaggio importante nell’evoluzione normativa delle S.r.l. e in particolare delle startup innovative. Se per lungo tempo la distinzione tra azioni e quote ha rappresentato un elemento tipologico netto tra S.p.A. e S.r.l., oggi la prospettiva cambia radicalmente. La scelta del legislatore di aprire alla “forma scritturale” delle quote, cioè alla loro gestione dematerializzata attraverso il sistema degli intermediari autorizzati, apre scenari che non sono soltanto giuridici ma soprattutto economici e finanziari, con un impatto diretto sulle dinamiche di raccolta del capitale e sulla circolazione delle partecipazioni.

Creare la startup. La clausola statutaria della “dematerializzazione”

Il primo dato rilevante, come chiarito dalla Massima 214 del Consiglio Notarile di Milano, è che la dematerializzazione non è automatica ma richiede una scelta consapevole da parte dei soci. L’adozione del regime è infatti subordinata all’introduzione nello statuto di una clausola specifica che identifichi le quote o le categorie di quote da assoggettare alla forma scritturale. Questo perché le quote dematerializzate devono avere eguale valore e conferire uguali diritti (art.26 comma 2 del DL 179/2012, come modificato dalla Legge 5 marzo 2024 n°21).

In sede di costituzione, dunque, i fondatori di una startup che intendano attrarre investitori con strumenti più flessibili e liquidi devono valutare sin dall’inizio l’opportunità di inserire questa previsione. In alternativa, la società già costituita potrà adottarla con apposita modifica statutaria, senza che ciò comporti alcun diritto di recesso per i soci dissenzienti, poiché si tratta di un mutamento che incide sulla forma della partecipazione e non sul suo contenuto sostanziale. La clausola statutaria è perfettamente compatibile con altre clausole tipiche delle startup: drag e tag along, work for equity, lock up, liquidation preference ecc…)

È importante aggiungere che le quote dematerializzate devono essere interamente liberate. Non possono essere inoltre quote prive del valore nominale.

Creare la startup. Emettere e gestire le quote dematerializzate

Per rendere effettiva la scelta della dematerializzazione occorre seguire un percorso tecnico-giuridico ben definito.

Una volta adottata la clausola, infatti, la società deve rivolgersi a un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata, di norma Monte Titoli S.p.A. (oggi Euronext Securities Milan). Sarà l’intermediario a curare l’apertura dei conti scritturali e a registrare le quote intestate ai diversi soci, garantendo la tracciabilità delle movimentazioni. La società, parallelamente, è obbligata a istituire e tenere aggiornato il libro soci (come vedremo meglio sotto), annotando i dati ricevuti dagli intermediari. Il libro, in questo contesto, ha funzione documentale e di trasparenza, mentre la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali resta affidata esclusivamente alle risultanze dei conti scritturali. Dal punto di vista gestionale, i trasferimenti di quote avvengono mediante semplici scritturazioni contabili da parte degli intermediari, senza necessità di atto notarile e senza deposito presso il Registro delle Imprese. L’intermediario di fatto svolge le funzioni nel notaio ed è l’unico soggetto abilitato a effettuare tali registrazioni e a comunicare le variazioni alla società. L’efficacia tra le parti del trasferimento della quota avviene con il solo accredito/addebito del corrispettivo. Per il socio, ciò significa maggiore facilità di circolazione e tempi ridotti nelle operazioni di compravendita, mentre per la società la sfida è mantenere un adeguato flusso informativo e garantire che le convocazioni e le comunicazioni sociali raggiungano tempestivamente i titolari effettivi delle partecipazioni.

La dematerializzazione comporta quindi un profondo mutamento delle regole di legittimazione ed esercizio dei diritti sociali. Secondo quanto precisato dalla Massima 215, anche questa del Consiglio Notarile di Milano, per le quote dematerializzate non si applicano più i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2470 del codice civile, che tradizionalmente vincolano l’efficacia dei trasferimenti al deposito presso il Registro delle Imprese. La titolarità e la circolazione delle quote scritturali sono invece disciplinate dagli articoli 83-bis e seguenti del TUF, in base ai quali la registrazione presso i conti degli intermediari autorizzati è condizione sufficiente per la legittimazione. Si tratta di un meccanismo già collaudato per le azioni e le obbligazioni, che ora viene esteso alle partecipazioni delle S.r.l. innovative.

Creare la startup. I costi della “dematerializzazione”

Il fatto che i trasferimenti non avvengano per atto notarile (che peraltro verrebbe pagato dalla parte acquirente), non vuol dire che la procedura non abbia costi. L’adesione al sistema di gestione delle quote dematerializzate comporta infatti il pagamento di una admission fee, una tantum, e di una memdership fee annuale. A puro titolo indicativo per il primo anno il costo sarebbe inferiore a euro 2.000 (admission fee + membership fee). La singola transazione ha quindi costi estremamente ridotti rispetto a quelli notarili, ma non occorre trascurare il fatto che vi saranno costi sa sostenere anche in assenza di transazioni.

Creare la startup. Quote dematerializzate ed elenco soci

Occorre sottolineare che la gestione delle quote dematerializzate implica anche nuovi adempimenti in occasione dell’approvazione del bilancio. Analogamente a quanto avviene nelle società per azioni, la società dovrà depositare presso il Registro delle Imprese l’elenco soci, nel caso di specie l’elenco aggiornato dei soci titolari di quote scritturali, in modo da assicurare la piena conoscibilità della compagine sociale da parte di terzi. Questo ulteriore passaggio rafforza la trasparenza e rende il sistema coerente con le esigenze di mercato, avvicinando sempre più le S.r.l. startup innovative al modello delle società quotate. Un aspetto peculiare della disciplina è quindi il ritorno dell’obbligo di libro soci nelle S.r.l.  con quote dematerializzate. L’articolo 26, comma 2-quater, del d.l. 179/2012, come modificato dalla Legge Capitali, stabilisce che la società deve comunque istituire e aggiornare tale registro, anche in assenza di una clausola statutaria che lo preveda. Il libro soci, che per anni era stato reso facoltativo nel modello della S.r.l., recupera così una funzione documentale e informativa, utile a garantire trasparenza nei rapporti interni ed esterni. La particolarità è che, nel caso di quote dematerializzate, le annotazioni avvengono esclusivamente sulla base delle comunicazioni degli intermediari, a dimostrazione della centralità del circuito di gestione accentrata.

Creare la startup. Quote dematerializzate per raccolta capitali

Se si guarda al fenomeno dal punto di vista delle startup innovative, l’introduzione delle quote dematerializzate ha una valenza strategica. Una delle principali sfide della startup innovativa è infatti la capacità di raccogliere capitali in tempi rapidi e con modalità flessibili, facendo anche leva su  investitori istituzionali che preferiscono strumenti standardizzati e facilmente trasferibili. La dematerializzazione risponde esattamente a questa esigenza, rendendo le quote delle Startup innovative S.r.l. comparabili alle azioni sotto il profilo della circolazione e della negoziabilità.

Le quote dematerializzate non rappresentano, quindi, soltanto una novità tecnica, ma segnano un’evoluzione culturale nel diritto societario italiano. Per le startup innovative, in particolare, esse offrono uno strumento capace di ridurre la distanza dal modello delle S.p.A., senza però rinunciare alla flessibilità tipica della S.r.l. La possibilità di accedere più agevolmente a capitali diffusi, unita alla maggiore efficienza nella circolazione delle partecipazioni, potrebbe rivelarsi determinante per favorire la crescita della startup in un contesto competitivo e internazionale. La sfida, ora, è tutta nella capacità degli operatori di sfruttare appieno queste opportunità, adattando statuti e prassi gestionali a un sistema che guarda sempre più al mercato. Se adottata al fianco di altre tecnologie (comunicazioni con valore legale (PEC), firma digitale, SPID, assemblee on-line ecc…) la dematerializzazione consente inoltre una riduzione notevole della burocrazia legata alla gestione dei rapporti tra soci e tra i soci e la società.

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Per oggi ci fermiamo qui.

Nel caffè della prossima settimana Nicola Vernaglione tornerà sul tema della costituzione ed in particolare dell’importanza della previsione di attività specifiche nell’oggetto sociale di una startup innovativa.

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