Di cosa si parla
Creare la startup. Concludiamo questo speciale del 2025 dedicato alla creazione di una startup analizzando alcune clausole particolari dello statuto che consentono di gestire meglio i rapporti con gli investitori.
Prima però ricordiamo il nostro consueto appuntamento conclusivo a margine dello speciale:
IL WEBINAR LIVE ABC STARTUP E PMI

Si sa che la raccolta di capitali è strategica per le startup innovative, e a volte rappresenta la principale fonte di finanziamento per lo sviluppo del prodotto: pensiamo ad esempio alle deep-tech che hanno tempi molto lunghi di lancio sul mercato e necessitano di ingenti capitali nelle fasi inziali. A volte quindi può essere utile confezionare lo statuto prevendo quegli accorgimenti e introducendo alcuni strumenti (clausole) che facilitano la raccolta e consentono di disciplinare in maniera più chiara i rapporti con gli investitori.
Con questo contributo di Ezio Este vogliamo analizzare alcuni di questi strumenti voluti dal legislatore proprio per favorire questo tipo di operazioni. Iniziamo però con due premesse.
La prima è che non servono sempre. Anche per redigere gli statuti è importante “partire leggeri”. Tuttavia, spesso sono proprio gli investitori a richiederne l’introduzione e allora è importante farsi trovare preparati.
La seconda è che queste indicazioni sono state pensate dal legislatore a beneficio delle SRL – PMI, categoria in cui rientrano (a maggior ragione dal 2025) anche le startup innovative (ovviamente non costituite sotto forma di società per azioni).
Creare la startup. Le quote “vestite” da azioni
La principale caratteristica strutturale delle Srl è che le quote di partecipazione dei soci “non possono essere rappresentate da azioni”: così prevede l’articolo 2468 del codice civile.
Contrariamente alla Spa nella quale il capitale nominale è diviso in parti secondo un criterio astratto-matematico che prescinde dalle persone dei soci e da loro numero, nelle Srl il criterio di divisione del capitale è invece un criterio personale legato ai soci. Tipicamente, quindi, nelle srl la partecipazione dei soci è espressa nella quota di capitale sottoscritto. Quindi il capitale sociale di una srl partecipata pariteticamente da due soci sarà suddiviso in due quote di 5.000 euro ciascuna.
Discorso diverso invece per le azioni delle spa in cui è necessario prevedere il numero di azioni (e tipicamente il loro valore unitario) in cui il capitale sarà diviso. Quindi tornando al nostro esempio, ipotizzando che il capitale di 10.000 euro sia suddiviso in 1.000 azioni ogni azionista ne possiederà 500 e ciascuna azione avrà un valore unitario (nominale) di 10 euro. È evidente che questa configurazione renda molto più semplice le operazioni sulle azioni che sulle quote. Come dicevamo, essendo la raccolta di capitali un elemento essenziale per le società innovative, il legislatore ha voluto introdurre una serie di disposizioni e di deroghe agli ordinari principi del diritto societario, rendendo nel tempo, anche grazie al contributo della dottrina, in primis quella notarile, le quote molto simili alle azioni.
Creare la startup. Le categorie di quote
Dal punto di vista cronologico l’abbrivio del processo lo dobbiamo all’articolo 26 del DL 179/2012 (cd startup act) in cui è stata introdotta la facoltà, prima per le sole startup innovative e successivamente (dal 2017) per tutte le SRL – PMI, di creare categorie di quote “fornite di diritti diversi e nei limiti imposti dalla legge, di determinarne il contenuto”.
Questa primo contributo ha consentito di svincolare l’approccio personalistico del socio tipico della srl, che poteva essere munito di “diritti particolari” legati alla sua partecipazione. Spesso, nei round di investimento, infatti i fondi chiedevano (e a volte richiedono ancora) l’introduzione di diritti rafforzati rispetto agli altri soci (sia di tipo amministrativo, come ad esempio la possibilità di uno o più membri del cda, sia di tipo patrimoniale, come ad esempio la liquidation preference o un particolare criterio di distribuzione degli utili). Solitamente questi statuti sono legati alla figura del socio e quindi questi diritti non si trasferiscono insieme alla partecipazione. Invece qualora i diritti vengano legati alla quota o a una categoria di quote possono circolare insieme alla partecipazione. Naturalmente è possibile confezionare lo statuto stabilendo ex ante le modalità di trasferimento di tali diritti.
Creare la startup. Le quote standardizzate
A margine di questa novella legislativa il Consiglio Notarile di Milano ha esteso il ragionamento con la Massima 171 del 2018, prevedendo che
Lo statuto può liberamente stabilire che le quote di ciascuna categoria:
(i) abbiano tutte la medesima misura, essendo in tal caso necessario che la misura e il numero delle quote di ciascuna categoria costituiscano elementi dello statuto sociale, oppure
(ii) siano di misura variabile e divisibile, al pari delle partecipazioni “individuali” secondo il regime legale ordinario delle s.r.l.
Il primo punto introduce quindi il concetto di quote standardizzate, cioè la possibilità di trattare le quote, dal punto di vista “pratico”, con il meccanismo di frazionamento tipico delle azioni, stabilendone in statuto misura e numero. Tornando al nostro esempio precedente, anche lo statuto di una srl può prevedere che il capitale sociale di 10.000 euro sia suddiviso in 1.000 quote dal valore nominale di 100 euro ciascuna e qualora vengano previste dette categorie di riservarne, ad esempio, 800 alla categoria “founder” e 200 alla categoria “investor”. Nella prassi vengono utilizzati numeri e misure molto più alte: tipicamente un capitale di 10.000 euro viene frazionato in un milione di quote così da avere quote di valore nominale di 0,01 euro ciascuna. Questo è particolarmente utile nei casi di crowdfunding, oppure qualora vengano previsti piani di incentivazione in quanto ne semplifica la gestione. La previsione di quote standardizzate diventa invece essenziale qualora si vogliano gestire le “quote in forma scritturale” (quote dematerializzate) previste dal comma 2-bis dell’articolo 26 del DL 179/2012. Ne abbiamo parlato anche in questo articolo dello speciale.
Creare la startup. Le quote in visura
Dal punto di vista della pubblicità legale, il registro imprese non recepisce questo tipo di frazionamento e di standardizzazione. La visura di una spa riporta, per la società, l’indicazione del capitale, del numero delle azioni e del loro valore. Viene poi indicato, per ciascun socio, il numero di azioni possedute e il complessivo valore nominale.
Quindi per rappresentare le quote standardizzate di una srl, l’unica strada, al momento è quella di indicare nella sezione note il numero di quote, l’eventuale categoria, e il valore nominale.
————————————————————————————————————————————–
Questo speciale termina qui.
Ricordiamo come a termine di ogni speciale il Webinar live ABC Startup e PMI.
QUI puoi iscriverti gratuitamente
Con il prossimo speciale torneremo sul tema di come finanziare la Startup ma con una visione nuova e mai trattata


