Di cosa si parla
Il nuovo work for equity. Cosa cambia dopo l’art. 31 della Legge 193/2024
Questo articolo inaugura il primo speciale del 2026 del Caffè del mercoledì.
L’avvio del nuovo anno non vede sostanziali differenze rispetto al 2025 e le novità introdotte dalla Legge 193/2024 anche se accompagnate da circolari e note ministeriali, non hanno chiarito punti focali soprattutto in merito alla regolamentazione delle agevolazioni fiscali per gli investitori (anche in work for equity). Vi è stato però, da pare nostra /e di tutto l’ecosistema professionale) il tempo di riflettere e comprendere e quindi, di cercare valide soluzioni. Un aspetto rilevante riguarda il rapporto tra fiscalità, investimenti in equity e modelli di remunerazione alternativi, con effetti diretti su strumenti largamente utilizzati nelle fasi early stage, in particolare il work for equity.
La Legge 16 dicembre 2024, n. 193, attraverso l’introduzione dell’art. 31, è intervenuto in modo puntuale su uno dei principali incentivi fiscali per l’innovazione, ridefinendo i criteri di accesso alle detrazioni previste per chi investe in startup e PMI innovative. Non si tratta di un semplice aggiustamento tecnico, ma di una modifica che impatta il modo stesso in cui vengono strutturati i rapporti tra imprese, professionisti, advisor e investitori.
Per questo motivo apriamo il 2026 con uno speciale interamente dedicato a comprendere cosa cambia, per chi cambia e come adattarsi al nuovo quadro normativo, con un taglio operativo e orientato alle decisioni.
Questo speciale nasce quindi dall’esigenza di offrire una lettura chiara e concreta di una norma che, se sottovalutata, rischia di produrre effetti rilevanti. L’art. 31 della Legge 193/2024 introduce infatti un criterio di esclusione automatica dalle agevolazioni fiscali basato sulla relazione economica tra investitore e startup, superando l’approccio puramente formale che ha caratterizzato il passato.
Molti operatori dell’ecosistema dell’innovazione – founder, professionisti, società di consulenza, mentor e investitori – hanno costruito negli anni modelli di collaborazione fondati sull’integrazione tra prestazioni professionali e partecipazione al capitale. In questo contesto, il work for equity non è stato soltanto uno strumento di compensazione, ma una leva strategica per la crescita delle imprese innovative.
L’intervento normativo impone però un cambio di prospettiva: la sostenibilità fiscale di queste operazioni non può più essere data per scontata e richiede oggi una progettazione preventiva, quantitativa e temporale. Senza un’adeguata consapevolezza, il rischio concreto è la perdita totale delle detrazioni, anche in presenza di operazioni perfettamente strutturate dal punto di vista societario e contrattuale.
Il nuovo work for equity. Il limite del 25%
L’art. 31 stabilisce che il contribuente non può beneficiare delle agevolazioni fiscali per investimenti in startup e PMI innovative qualora, nello stesso anno, fornisca servizi alla società destinataria dell’investimento per un importo superiore al 25% del valore dell’investimento agevolabile. La norma precisa che il divieto opera non solo in caso di prestazioni dirette, ma anche quando i servizi sono forniti tramite società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.
Si tratta di una disposizione apparentemente semplice, ma con effetti molto incisivi. Il legislatore introduce infatti una causa di esclusione oggettiva, che prescinde dalla correttezza formale dell’operazione. Anche un work for equity strutturato in modo impeccabile dal punto di vista societario e contrattuale perde il beneficio fiscale se la soglia del 25% viene superata.
Il nuovo work for equity. Una limitazione all’approvvigionamento di “capitale umano”.
Nel work for equity il valore della prestazione professionale e il valore dell’investimento tendono spesso a coincidere o comunque a essere strettamente collegati. È proprio questo legame economico che la nuova norma intende intercettare e limitare.
Un esempio aiuta a chiarire l’impatto pratico: un consulente che fattura 15.000 euro a una startup e investe 50.000 euro supera già la soglia del 25% (che sarebbe pari a 12.500 euro). In questo caso la detrazione non è applicabile. Se poi la sottoscrizione delle quote avviene proprio tramite compensazione del credito da prestazione (classico work for equity), la soglia risulta strutturalmente superata, rendendo di fatto inaccessibile l’agevolazione.
È importante sottolineare che il work for equity non perde i suoi benefici “originari”: la non imponibilità del valore della prestazione ai fini fiscali e contributivi (nei casi previsti dalla normativa) resta ferma. Quello che viene meno è la possibilità di sommare a questi vantaggi anche l’incentivo fiscale della detrazione.
Il nuovo work for equity. Pianificazione ex ante
Alla luce del nuovo assetto normativo, la pianificazione diventa un elemento centrale. Prima di strutturare un investimento o un accordo di work for equity, è indispensabile valutare con attenzione:
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il valore complessivo delle prestazioni rese alla startup nell’anno;
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il valore dell’investimento che si intende qualificare come agevolabile;
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l’eventuale coinvolgimento di società controllate o collegate nella fornitura dei servizi.
La soglia del 25% va letta in chiave annuale e impone un monitoraggio continuo. Anche prestazioni frazionate nel tempo, rinnovi contrattuali o incarichi aggiuntivi possono far superare il limite senza che il soggetto interessato ne abbia immediata percezione, con conseguente perdita totale della detrazione.
Il nuovo quadro normativo produce un evidente effetto dissuasivo nei confronti dei cosiddetti “prestatori-investitori”. Advisor, mentor e founder che in passato utilizzavano il work for equity anche come strumento di ottimizzazione fiscale vedono ora ridotta, se non azzerata, questa leva.
Per le startup, la conseguenza è la necessità di ripensare i modelli di incentivazione. Nei rapporti con figure ibride – che sono al tempo stesso fornitori di servizi e potenziali investitori – diventa fondamentale chiarire fin dall’inizio se l’obiettivo sia l’accesso alle detrazioni o la sola partecipazione al capitale. In molti casi sarà necessario rimodulare i compensi, prevedendo mix tra cash ed equity o rinunciando consapevolmente al beneficio fiscale.
L’art. 31 della Legge 193/2024 segna un passaggio netto: l’agevolazione fiscale non è più automaticamente compatibile con il work for equity. Questo non significa che il modello debba essere abbandonato, ma che va utilizzato con maggiore consapevolezza.
La chiave è la progettazione preventiva. Solo una valutazione ex ante dei numeri, dei rapporti societari e del calendario delle operazioni consente di evitare brutte sorprese in sede di dichiarazione dei redditi. In un contesto in cui la perdita della detrazione è totale e automatica, l’improvvisazione non è più un’opzione
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Nel prossimo articolo forniremo un’ipotesi logica, giuridica e teorica di come si potrebbe superare la limitazione introdotta.


