Il nuovo Work for Equity. Gli attori dei Piani

Di cosa si parla

Il nuovo work for equity. Gli attori dei Piani

Dopo aver analizzato il nuovo perimetro normativo del Work for Equity alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 31 della Legge 193/2024 e dopo avere messo a fuoco differenze e analogie tra Work for Equity e piani di incentivazione, l’approfondimento di oggi ci porta su un terreno che può apparire preliminare, ma che in realtà è decisivo: l’individuazione degli attori.

Chi può emettere un piano?
Chi può beneficiarne?
E, soprattutto, quando si deve parlare di piano di incentivazione e quando invece di Work for Equity?

La risposta a queste domande non è solo teorica. Una errata qualificazione soggettiva può determinare la perdita del regime fiscale agevolato, la riqualificazione del reddito e, nei casi più delicati, la compromissione dell’intero impianto societario

Il nuovo work for equity. Gli emittenti di PDI

Partiamo dal soggetto emittente, cioè da chi è legittimato ad assegnare strumenti finanziari nell’ambito dell’articolo 27 del DL 179/2012.

In primo luogo però occorre fare una precisazione:

▶️Tutte le PMI S.r.l. e tutte le S.p.A. possono emettere piani di incentivazione.

▶️Allo stesso modo, qualunque società può compensare un debito verso un fornitore con il credito – verso lo stesso soggetto – mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale, realizzando in tal modo un’operazione analoga a un work for equity.

Quello che cambia sono i benefici fiscali, di cui godono solo le operazioni poste in essere da startup e PMI innovative (queste ultime, per effetto dell’art. 4 del DL 3/2015, che richiama l’art. 27 del DL 179/2012).

Torniamo all’articolo 27 citato poco sopra: I primi 3 commi sono dedicati ai piani di incentivazione, il quarto comma al work for equity; in entrambi i casi, possono essere soggetti emittenti

✅Startup innovative

✅Incubatori certificati

Solo nel caso dei piani di incentivazione, tra i soggetti emettenti sono però annoverate anche le società direttamente controllate da startup innovative o da incubatori.

Il nuovo work for equity. I beneficiari dei PDI

Lo stesso articolo 27 introduce l’importante distinzione tra i beneficiari dei piani di incentivazione ed i beneficiari del work for equity

Nel primo caso sono inclusi

✅amministratori

✅dipendenti

✅collaboratori continuativi

Nel secondo caso, invece, il comma 4 dell’articolo 27 fa riferimento all’“apporto di opere e servizi, espressione che richiama l’articolo 2222 del codice civile, con ciò delimitando il regime di favore a coloro che si obbligano a corrispondere un corrispettivo per compiere un’opera o un servizio con lavoro prettamente proprio, senza vincolo di subordinazione. In poche parole, i soggetti con partita iva (anche se vedremo tra poco il caso dei prestatori occasionali). Si può dire che la parola chiave per distinguere i beneficiari dei piani di incentivazione dai beneficiari del work for equity è “subordinazione”:

▶️se c’è subordinazione (o para-subordinazione nell’accezione fiscale e contribuiva del termine), occorre un piano di incentivazione

▶️se non c’è subordinazione, bisogna fare un piano di work for equity.

Questa distinzione consente di risolvere il problema osservato all’inizio: evitare errori che possono compromettere anche l’intero impianto fiscale e societario.

Non mancano tuttavia casi dubbi, che sono però già stati risolti da documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate. Li vediamo di seguito.

Il nuovo work for equity. Amministratori e PDI

Abbiamo visto poco fa che gli amministratori sono inclusi tra i beneficiari dei piani di incentivazione.

La Circolare 16/E del 2014 dell’Agenzia delle Entrate fa 2 importanti precisazioni.

Gli amministratori-professionisti

In primo luogo, distingue il caso del soggetto che eserciti, oltre all’incarico di amministratore, anche una professione ordinistica nel cui ordinamento professionale siano inclusi gli incarichi di amministratore. È il caso ad esempio dei dottori commercialisti, ma anche degli ingegneri che siano amministratori di Società di Ingegneria.

Citiamo la circolare: Considerato che il regime agevolato in esame riguarda il reddito di lavoro dipendente e assimilato, si ritiene che detto regime non sia applicabile nell’ipotesi in cui l’ufficio di amministratore rientri nell’oggetto della professione esercitata dal contribuente e, quindi, il relativo reddito rientri tra quelli di lavoro autonomo in base all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR. Detta fattispecie, ove ne sussistano i presupposti, potrà rientrare nel campo di applicazione dell’esenzione dall’IRPEF prevista per l’apporto di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, di cui al comma 4 dell’articolo 27, per il quale si fa rinvio al paragrafo 4.

Quindi, come eccezione alla “regola generale”, gli amministratori iscritti ad albi professionali che prevedono l’ufficio di amministratore come oggetto tipico dell’attività, e che pertanto emettono fattura per tali prestazioni, saranno soggetti a piani di work for equity e non a piani di incentivazione.

Amministratore con work for equity

La seconda importante precisazione riguarda il caso di un amministratore parasubordinato, vale a dire un soggetto diverso da quelli visti nel caso precedente, che dunque non appartiene ad un albo professionale “in cui l’ufficio di amministratore rientri nell’oggetto della professione esercitata dal contribuente”

Questo amministratore può essere beneficiario di un piano di work for equity?

Quindi, è ammissibile che uno stesso soggetto sia beneficiario sia di un work for equity che di un piano di incentivazione?

In questo caso, la precisazione dell’agenzia entrate a cui occorre fare riferimento è inclusa in una risposta ad un interpello, che tuttavia non è stato reso pubblico e che pertanto possiamo solo raccontarvi.

Nel caso di specie, l’amministratore (e socio) della startup intendeva sottoscrivere un contratto di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile.

Sul concetto di occasionalità torneremo tra poco. Adesso soffermiamoci sulla possibilità per un amministratore di società di sottoscrivere un contratto ai sensi dell’articolo 2222 del cc, in aggiunta al mandato ad amministrare già conferitogli dai soci.

Oggetto del contratto di lavoro occasionale era una prestazione altamente qualificata, riconducibile alle elevate competenze maturate dal prestatore nell’ambito del suo lavoro abituale (si trattava di un professore universitario) che in quanto tale esulava dalle qualifiche necessarie per ricoprire l’incarico di amministrazione.

Ebbene, la risposta dell’agenzia entrate ha precisato che:

✅le prestazioni oggetto di interpello che verranno rese dal Prof. […] nei confronti della società istante non risulteranno riferibili all’attività amministrativo gestionale, astrattamente inquadrabile nell’ambito del comma 1 dell’articolo 27, quanto piuttosto tra quelle di natura eminentemente tecnico-specialistica, qualificabile come una vera e propria prestazione di servizi di personale altamente qualificato in relazione allo sviluppo scientifico e tecnico.

✅la scrivente ritiene che laddove le due tipologie di prestazioni (ossia quelle rese come membro del consiglio di amministrazione e quelle rese come prestatore di servizi) risultino concretamente e preventivamente distinte e definite, e che quindi il credito vantato dal professore universitario sia effettivamente connesso alle prestazioni di opere e servizi rese nei confronti della società, risulterà applicabile il trattamento di non imponibilità di cui al richiamato articolo 27, comma 4, del D.L. n. 179 del 2012”

▶️Consiglio pratico: come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate (…concretamente e preventivamente distinte e definite…), nei verbali di attribuzione dei compensi agli amministratori, distinguete con precisione il compenso per l’attività organica (quella di amministratore) da quello che retribuisce l’attività altamente qualificata, richiesta dalla circolare 16E per accedere al work for equity.

Il nuovo work for equity. I prestatori occasionali

Lo stesso interpello citato sopra risolve anche il caso delle prestazioni occasionali. Il lavoro autonomo può essere svolto, ferma restando l’assenza di subordinazione, in modo abituale (obbligo di partita iva) o occasionale, vale a dire in modo del tutto episodico, senza organizzazione. La circolare 16E ha escluso il lavoro occasionale dall’ambito di applicazione dei piani di incentivazione, in quanto ha precisato che “… data l’espressa limitazione ai “collaboratori continuativi”, il regime incentivante non è applicabile ai collaboratori meramente occasionali, il cui reddito rientra nell’ambito dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR”

La domanda che ci siamo posti nell’ambito dell’interpello già citato è se invece un collaboratore occasionale possa accedere al work for equity.

Come precisato sopra, l’interpello riguardava il caso di una prestazione occasionale, e la risposta affermativa dell’Agenzia delle Entrate conferma che tali prestazioni, escluse dai piani di incentivazione, possono invece rientrare nell’ambito di applicazione del work for equity.

Per concludere, ci pare utile riportare una tabella di confronto, nella quale per completezza indichiamo anche altre differenze – non oggetto del presente contributo – tra piani di incentivazione e work for equity:

 Piani di IncentivazioneWork for Equity
Beneficiari– Dipendenti -Liberi professionisti
– Amministratori -Lavoratori autonomi
– Collaboratori continuativi -Imprenditori
(anche per offerte solo a taluni di loro)-Società
Titoli  Azioni, quote, strumenti finanziari partecipativiAzioni, quote, strumenti finanziari partecipativi
Emittenti  – Start-up innovativa/PMI innovativa– Start-up innovativa/PMI innovativa
(datore di lavoro)(committente)
– Società direttamente controllate 
  
Vincoli alla cessione (che comportano decadenza dalle agevolazioni)Senza limiti di tempo, nei confronti di Start-up innovativa, Incubatore certificato, Società emittente, Società del gruppoNessun vincolo
– Società controllate
– Società “sorelle”

__________________________________________________________________________________________

Nel prossimo articolo dello speciale introdurremo il tema della strutturazione del Piano di Incentivazione

Non lasciare che le tue domande rimangano senza risposta. Prenotando una consulenza one-to-one, avrai l’opportunità di approfondire un tema specifico direttamente con noi e trovare insieme le soluzioni più adatte alle tue esigenze. Che si tratti di approfondire gli argomenti trattati o di esplorare nuove opportunità, siamo qui per aiutarti.

Ti è piaciuto questo articolo?

Condividilo sui social

Vuoi ricevere le nostre analisi via mail tutte le settimane?

Compila il form e iscriviti al caffè del mercoledì

Top! . La tua startup è pronta per raccogliere capitali? Fai il Test

Novità assoluta! L'abbonamento annuale su tutti i bandi di finanza agevolata disponibili in Italia, selezionati su misura per le esigenze della tua Impresa Innovativa

Perché una premoney certificata vale di più? Perchè è un report analitico e accurato redatto sulla base di metodologie avanzate da un consulente esterno e con requisiti professionali riconosciuti per Legge

Work For Equity? Non ti affidare a chiunque. Scegli chi ha già realizzato decine di piani e centinaia di contratti a "prova di Agenzia delle Entrate"

Costituisci una startup innovativa o trasforma la tua azienda in PMI innovativa ​​

Articoli correlati

Dal piano al capitale. L’investor kit: prepararsi a una raccolta di capitali

L’equity ha un pregio che le altre fonti non hanno: non genera debito e non va rimborsato. Chi entra nel capitale condivide il rischio d’impresa, non pretende una rata. Ma questo pregio ha un prezzo, ed è il più alto di tutti se l’impresa ha successo: chi investe acquisisce quote, quindi una parte dei profitti e del valore futuro, e diventa un socio con cui condividere le decisioni. In più, l’ingresso di un investitore fissa una valutazione: mette un prezzo sull’impresa in un momento in cui, spesso, sarebbe più conveniente aspettare. Per questo l’equity non è la fonte “gratuita” che a volte si immagina: è la più costosa proprio quando le cose vanno bene. Ha senso quando serve il salto — la crescita che il debito, con il suo obbligo di rimborso, non potrebbe sostenere — e quando l’impresa ha una storia da raccontare che giustifica una valutazione. Sugli assi che seguiamo dall’articolo scorso: accesso selettivo, tempi lunghi, e sul rischio/opportunità nessun rimborso ma diluizione permanente

Iscriviti al caffè del mercoledì

Compila il form e iscriviti al caffè del mercoledì

  • Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo

Prenota il video meeting

  • Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo