Di cosa si parla
Il nuovo Work for Equity. Piani di incentivazione con acquisto di quote proprie
Continuiamo la rassegna dei casi particolari dei piani di incentivazione (e di work for equity), analizzando la possibilità per la startup di acquisire quote proprie da attribuire ai beneficiari del piano. Al termine dell’articolo, renderemo conto di una modifica normativa, di carattere fiscale, introdotta nel mese di dicembre 2025, che disciplina la tassazione delle operazioni sulle quote proprie. Diciamo subito che le operazioni sulle quote proprie (e, con alcuni distinguo, sulle azioni proprie) non sono ammesse dal codice civile; è però prevista una deroga proprio per l’acquisto effettuato in esecuzione dei piani a favore di dipendenti, collaboratori, amministratori e prestatori d’opera. Aggiungiamo che le considerazioni che seguono, riferibili in prima battuta ai piani di incentivazione, devono ritenersi estese anche ai piani di work for equity, come appare evidente dalla lettura delle massime notarili citate oltre.
Il nuovo Work for Equity. Il divieto del codice civile
Le operazioni sulle azioni proprie sono particolari in quanto generano effetti distorsivi sul capitale sociale, posto a tutela degli interessi dei terzi. Tipicamente, questo tipo di operazioni è riservato alle S.p.A. e disciplinato dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile.
In particolare, l’art. 2357 rubricato “Acquisto delle proprie azioni” prevede che:
“La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo.”
Occorre anche citare l’articolo 2357-ter, secondo il quale “…la società non può sottoscrivere azioni proprie“. Lo citiamo perché questo divieto deve intendersi limitato alle SPA (l’articolo 2357-ter riguarda — appunto — le società per azioni) ma non alle SRL, come vedremo nel seguito parlando delle massime notarili emesse in questa materia.
L’acquisto di quote proprie è invece precluso alle società a responsabilità limitata, come previsto dall’articolo 2474:
“In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione”
Il nuovo Work for Equity. Le eccezioni per i piani di incentivazione
Il legislatore è poi intervenuto, in momenti temporalmente diversi, per ammettere l’acquisito di quote proprie in particolari fattispecie, prima introducendo l’articolo 26 del DL 179/2012 il quale (nella versione inizialmente approvata) prevedeva al comma 6 che:
Nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, nonché a prestatori di opere e servizi, anche professionali.
Successivamente, la portata della norma è stata estesa, dapprima (nel 2015) alle PMI innovative e poi, nel 2017, a tutte le S.r.l. PMI. Pertanto, attualmente, nel suddetto comma 6 le parole “Nelle start-up innovative” sono sostituite da “nelle PMI”.
Il nuovo Work for Equity. La massima 179 del 27/11/2018
Per interpretare correttamente la norma e la sua applicazione, ci facciamo aiutare da due Massime del Consiglio Notarile di Milano, emanate a seguito delle modifiche apportate al comma 6 del 2017.
La prima, la Massima 179 del 27 novembre 2018, esamina il caso di acquisto di quote proprie da parte di una S.r.l. PMI:
Nelle S.r.l. PMI è legittimo l’acquisto di quote proprie a condizione che
(i) sia compiuto in attuazione di piani di incentivazione a beneficio di dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo o prestatori d’opera e servizi, e che
(ii) avvenga nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili quali risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
L’acquisto e la disposizione delle quote proprie devono essere autorizzati dai soci, ferma tuttavia la facoltà che tale autorizzazione sia contenuta in apposita clausola dello statuto.
Finché le quote restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre quote. Il diritto di voto è sospeso, ma le quote proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea.
La massima si propone di verificare se tali operazioni debbano ritenersi subordinate anche ad ulteriori condizioni, in particolare a quelle cui è subordinato l’acquisto (e poi la disposizione) delle azioni proprie.
All’interrogativo viene data risposta positiva anzitutto per quanto concerne la necessaria capienza dell’acquisto negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili.
Secondo i notai milanesi, merita eguale estensione anche la disciplina prevista per le società per azioni inerente la necessaria autorizzazione dei soci e la sterilizzazione dei diritti agli utili, di opzione e di voto. Sussistono infatti i presupposti per il ricorso all’applicazione analogica delle norme, dal momento che l’acquisto di quote proprie presenta le medesime caratteristiche, e i medesimi pericoli, tipici della (del tutto analoga) operazione di acquisto di azioni proprie.
Con specifico riferimento all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di quote proprie, si deve ritenere, peraltro, inapplicabile il limite temporale di 18 mesi di cui all’art. 2357, comma 2, c.c..
Sempre secondo la citata massima notarile, si deve ritenere legittima la clausola statutaria che preveda, come regola organizzativa permanente, l’autorizzazione dei soci, rendendo così superflui singoli interventi autorizzativi ad hoc.
Il nuovo Work for Equity. La massima 178 del 27/11/2018
La Massima 178 del 27 novembre 2018 si spinge oltre e analizza la possibilità di emissione e sottoscrizione di quote proprie da parte di S.r.l. PMI:
Nelle S.r.l. PMI deve ritenersi legittima la deliberazione di aumento di capitale a titolo gratuito che preveda l’assegnazione di quote, anche di speciale categoria, a favore della società medesima, a condizione che
(i) l’assegnazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione a beneficio di dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo o prestatori d’opera e servizi, e che
(ii) la delibera sia assunta, salva diversa disposizione dello statuto, con il voto unanime di tutti i soci.
Nelle s.r.l. PMI deve inoltre ritenersi legittima la deliberazione — assunta con le maggioranze di legge o di statuto — di aumento di capitale a pagamento in opzione che consenta, in sede di collocamento dell’inoptato, la sottoscrizione di quote proprie a condizione che
(i) la sottoscrizione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione a beneficio di dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo o prestatori d’opera o servizi, e che
(ii) la sottoscrizione avvenga mediante imputazione a capitale delle riserve disponibili.
Il nuovo Work for Equity. Le motivazioni delle massime notarili
Particolarmente interessanti sono le ragioni che portano i notai a questa lettura.
La motivazione prende le mosse dal comma 6 dell’art. 26 del DL 179/2012 (già descritto in precedenza), che introduce una deroga al divieto di operazioni sulle proprie quote, stabilito dall’art. 2474 c.c., precisando che la legittimità di tali operazioni è subordinata al fatto che siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori d’opera o servizi.
La disciplina, pertanto, rimuove per le PMI ogni impedimento normativo a che la società a responsabilità limitata divenga socia di sé stessa, a condizione che ciò sia funzionale a piani di incentivazione a favore dei soggetti specificamente indicati.
La massima, muovendo da tale constatazione, è volta a verificare se la società possa divenire socia di se stessa, anche con riferimento a nuove quote da emettere nel contesto delle operazioni di aumento di capitale.
All’interrogativo, la massima risponde positivamente sulla base di un duplice ordine di considerazioni.
1) Da un lato, la citata nuova disposizione normativa (il comma 6 dell’articolo 26 del DL 179/2012) prevede una deroga di ampia portata, che può includere sia l’ipotesi dell’acquisto di quote già esistenti, sia, appunto, l’ipotesi della sottoscrizione di quote di nuova emissione.
2) Dall’altro lato, va segnalato che il divieto di sottoscrizione di azioni proprie stabilito dall’art. 2357-quater c.c. Non può ritenersi applicabile, una volta operante la citata deroga all’art. 2474 c.c., alle società a responsabilità limitata, poiché manca un richiamo espresso in merito e poiché la norma non può considerarsi portatrice di un principio di ordine pubblico o, comunque, di portata generale.
Tali considerazioni sono da ritenersi legittime sia in caso di aumenti di capitale gratuiti sia in caso di aumenti di capitale a pagamento in opzione, pur nel rispetto delle diverse condizioni indicate per le 2 ipotesi.
Il nuovo Work for Equity. Novità fiscali per le alienazioni di quote proprie
La legge di bilancio 2026 modifica l’articolo 83 del TUIR introducendo, a partire dal 2026, l’imponibilità della differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione delle azioni proprie e il relativo costo di acquisto.
Ricordiamo che, secondo i principi contabili (OIC28, par. 39), l’acquisto e la successiva alienazione di quote proprie non incidono sul conto economico. “Nel caso in cui l’assemblea decida di alienare le azioni proprie, l’eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX \”Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio\” e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un’altra voce del patrimonio netto”.
Tale circostanza comportava, fino al 31 dicembre 2025, che la vendita di quote proprie non fosse assoggettata ad alcuna imposizione, neppure in caso di cessione plusvalente.
La citata modifica normativa è finalizzata ad equiparare, ai fini IRES, il trattamento fiscale dell’acquisto e successiva vendita delle azioni proprie a quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi iscritte nell’attivo circolante.
Naturalmente, il principio contabile continua ad applicarsi anche nel 2026, poiché è stata modificata unicamente la normativa fiscale. Si verifica pertanto un (ulteriore) disallineamento tra il bilancio civile e l’imponibile fiscale, da effettuare mediante una variazione in aumento (o in diminuzione, nel caso delle minusvalenze) nella dichiarazione dei redditi della società.
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Con questo contributo si conclude lo Speciale dedicato al Work for Equity e ai piani di incentivazione. Dalla prossima settimana inaugureremo un nuovo Speciale dedicato al Treasury Management per le Startup.


