Il sostegno pubblico agli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati ha conosciuto,
con il 2026, una trasformazione profonda nella forma giuridica e nel meccanismo di
funzionamento, che ogni impresa intenzionata a investire in macchinari, impianti e tecnologie
digitali deve comprendere a fondo prima di deliberare la spesa. La Legge di Bilancio 2026, ossia la
legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai commi da 427 a 436 dell’articolo 1, ha operato una scelta di
campo netta: abbandonare il meccanismo del credito d’imposta che aveva caratterizzato i Piani
Transizione 4.0 e 5.0 e reintrodurre la logica dell’iperammortamento, ossia di una maggiorazione
del costo di acquisizione dei beni rilevante esclusivamente ai fini della deduzione fiscale
extracontabile delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Le modalità
attuative sono state definite dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 7
maggio 2026, adottato anche alla luce del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con la
legge 22 maggio 2026, n. 88, mentre la piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici per la
prenotazione delle agevolazioni è operativa dal 12 giugno 2026.
La differenza rispetto al passato non è formale, ma sostanziale, e incide direttamente sulla
pianificazione finanziaria. Il credito d’imposta era un beneficio immediato e diretto, compensabile
in F24 indipendentemente dalla redditività dell’impresa: anche un soggetto in perdita poteva
monetizzarlo riducendo altri debiti tributari e contributivi. La maxi-deduzione, al contrario, opera
aumentando le quote di ammortamento fiscalmente deducibili e produce quindi un vantaggio
soltanto in presenza di un imponibile capiente su cui applicarla. Se l’esercizio si chiude in perdita, il
beneficio non va perduto ma viene differito agli esercizi successivi fino a esaurimento; tuttavia, per
un’impresa strutturalmente non redditizia, il valore reale dell’agevolazione si attenua. Questo
elemento impone una valutazione preliminare di natura fiscale e finanziaria che in passato era
meno stringente, e che oggi va condotta congiuntamente alla pianificazione dell’investimento.
Il dimensionamento del beneficio segue una logica di maggiorazione decrescente per scaglioni di
importo. La disciplina riconosce una maggiorazione del costo deducibile particolarmente elevata
per la fascia di investimento più contenuta, fino a 2,5 milioni di euro, riducendola
progressivamente per gli scaglioni superiori, fino a 10 milioni e poi fino a 20 milioni di euro.
Rapportando il beneficio fiscale all’importo investito, per i progetti di spesa più contenuti il
risparmio reale sull’investimento si attesta su valori dell’ordine di oltre il quaranta per cento del
costo del bene, un’entità sensibilmente superiore a quella garantita dal precedente credito
d’imposta Transizione 4.0 nelle annualità più recenti. Questa progressività premia in misura
relativa le piccole e medie imprese e gli investimenti di taglia intermedia, e suggerisce, in sede di
pianificazione, una riflessione attenta sul corretto frazionamento o aggregazione dei progetti di
spesa.
Sul piano oggettivo, l’agevolazione riguarda i beni materiali e immateriali strumentali nuovi
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, ricompresi nei nuovi allegati introdotti dalla
Legge di Bilancio in continuità con i precedenti elenchi dei beni 4.0, e include gli investimenti
effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Un requisito di particolare rilievo, che segna
una discontinuità rispetto al passato, attiene all’origine dei beni: l’agevolazione è riservata, per le componenti previste, ai beni prodotti nell’Unione europea e nello Spazio Economico Europeo, in
coerenza con l’orientamento di rafforzamento delle filiere produttive continentali. L’ambito si
estende inoltre alle soluzioni avanzate per l’intelligenza artificiale, la cybersecurity, la connettività
industriale e la gestione dei dati e dei flussi energetici, nonché agli impianti per la produzione di
energia rinnovabile destinata all’autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo, nella misura in cui
risultino integrati e funzionali al processo produttivo.
Il presidio dei requisiti tecnici e documentali costituisce, nel nuovo impianto, il punto di maggiore
criticità. La disciplina richiede una perizia asseverata per i beni agevolati e introduce un sistema di
comunicazioni obbligatorie al Gestore dei Servizi Energetici, articolate sulle fasi di prenotazione,
avanzamento e completamento dell’investimento. Particolare attenzione merita il requisito
dell’interconnessione, che deve essere effettiva e documentabile al momento della messa in
funzione del bene e non una mera capacità teorica: il fornitore è chiamato a rilasciare una
dichiarazione tecnica che attesti la capacità di interconnessione, in assenza della quale il bene non è
agevolabile come bene 4.0, per quanto tecnologicamente avanzato. È questo il passaggio che genera
più errori nella transizione dal vecchio al nuovo sistema, ed è il primo che va verificato in fase di
progettazione, prima ancora di deliberare l’acquisto.
Quanto al rapporto con le altre agevolazioni, l’iperammortamento mutua la logica già propria di
Transizione 5.0: il costo del bene da agevolare va assunto al netto delle altre sovvenzioni o
contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese, sicché la base agevolabile deve essere
depurata da ogni altro aiuto e l’ammontare complessivo delle agevolazioni non può mai eccedere il
costo effettivamente sostenuto. L’impresa può dunque utilizzare in sinergia più strumenti, ma non
può applicare due benefici sulla medesima quota di costo. Si segnala inoltre che il nuovo
iperammortamento non è cumulabile con i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 sugli stessi
investimenti, imponendo una scelta consapevole tra i regimi disponibili per gli investimenti ancora
collocabili nella coda del precedente sistema.
La conclusione operativa è che progettare correttamente l’investimento agevolato nel 2026
significa governare contemporaneamente tre dimensioni: quella fiscale, perché il beneficio si
realizza solo in presenza di redditività; quella tecnica, perché l’ammissibilità del bene dipende da
requisiti di novità, interconnessione e origine rigorosamente verificabili; e quella procedurale,
perché le comunicazioni al Gestore dei Servizi Energetici e la perizia asseverata scandiscono un iter
che non ammette improvvisazioni. La pianificazione anticipata dell’investimento, condotta con il
supporto di un’assistenza specialistica che integri competenze fiscali e progettuali, è la condizione
per trasformare la maxi-deduzione da semplice opportunità astratta in un vantaggio economico
effettivamente conseguito.



