Autore: Ezio Este

Il nuovo Work for Equity. I “gemelli diversi”

La traduzione letterale di “work for equity” – “lavoro per capitale” – è spesso stata fonte di un’interpretazione che ha portato ad assimilarli ai piani di incentivazione.
In fondo, entrambi consentono di remunerare con capitale un lavoro prestato a favore della startup o della PMI innovativa.Tale convinzione è stata inizialmente suffragata da alcuni interventi di prassi e di dottrina che hanno, in sostanza, equiparato i due strumenti anche sotto il profilo della gestione operativa.
Eppure, come ci insegna l’antico brocardo, dura lex sed lex, è proprio nella legge che troviamo la distinzione tra i due istituti.
Dobbiamo quindi ricercare, nella lettura e nell’analisi dell’articolo 27 del DL 179/2012, l’origine di questa distinzione.

Il nuovo Work for Equity. Accrescere il valore. Parte I

Come anticipato nei contributi precedenti di questo speciale, l’articolo approfondisce uno degli effetti più rilevanti del nuovo Work for Equity: la capacità di accrescere il valore patrimoniale ed economico della startup già nelle fasi iniziali. L’analisi si concentra sul profilo contabile e di bilancio, mostrando come la remunerazione delle prestazioni qualificate tramite equity consenta di iscrivere correttamente gli asset immateriali – in particolare il software e le piattaforme digitali – tra le immobilizzazioni, con un parallelo rafforzamento del patrimonio netto.
Attraverso il confronto tra diversi scenari operativi (fornitori esterni, soci non remunerati, soci remunerati in WFE), l’articolo evidenzia come solo quest’ultimo permetta di evitare la sottovalutazione degli asset strategici e di mantenere un equilibrio patrimoniale virtuoso. In questo contesto viene introdotto il cosiddetto “triangolo del valore”, che lega patrimonializzazione, rafforzamento delle partecipazioni dei soci e miglioramento della posizione finanziaria della società.
Il focus finale si sposta sul ruolo della riserva di sovrapprezzo generata dal Work for Equity come strumento di tutela del capitale: un vero e proprio cuscinetto in grado di assorbire le perdite tipiche delle fasi di avvio senza richiedere nuovi conferimenti ai soci, in attesa di una crescita dei ricavi e di futuri round di investimento.

Creare la startup. Le “quote” per raccogliere capitali

Si sa che la raccolta di capitali è strategica per le startup innovative, e a volte rappresenta la principale fonte di finanziamento per lo sviluppo del prodotto: pensiamo ad esempio alle deep-tech che hanno tempi molto lunghi di lancio sul mercato e necessitano di ingenti capitali nelle fasi inziali.
A volte quindi può essere utile confezionare lo statuto prevendo quegli accorgimenti e introducendo alcuni strumenti (clausole) che facilitano la raccolta e consentono di disciplinare in maniera più chiara i rapporti con gli investitori

Detrazioni. La dichiarazione delle startup e degli investitori

manca poco meno di un mese alla trasmissione della dichiarazione dei redditi: i consulenti sono quindi alle prese con gli ultimi controlli dei dichiarativi sia delle startup che degli investitori.
Le dichiarazioni dell’anno di imposta 2024 richiedono particolare attenzione, soprattutto, per gli investitori che possono beneficiare del credito di imposta previsto dalla Legge 162/2024 (cd Legge Centemero).
Riteniamo quindi utile proporre un breve recap, una check-list operativa, così da non dimenticarsi nulla!

Il Potenziale delle PMI. Il Patent Box

Il “nuovo” PATENT BOX si articola in due modalità alternative, che consentono alle PMI di ottimizzare fiscalmente gli investimenti effettuati nel ciclo di sviluppo dei propri asset immateriali. Di eccezionale portata è Il “meccanismo premiale”, che consente di recuperare – con la stessa maggiorazione del 110% del meccanismo ordinario – i costi sostenuti fino a otto anni prima dell’ottenimento della privativa industriale. Quest’ultima possibilità è particolarmente rilevante per le imprese che abbiano effettuato investimenti consistenti in anni passati e ottengano il titolo solo in epoca recente.
Un esempio chiarisce meglio: un’impresa sviluppa tra il 2016 e il 2023 un software originale, lo utilizza internamente a partire dal 2023 e lo registra presso la SIAE nel 2024. Con l’opzione al Patent Box esercitata nel 2025, può recuperare le spese sostenute dal 2016 al 2023 (escluso il 2024, se già agevolato con il meccanismo ordinario). Un’opportunità concreta per valorizzare fiscalmente investimenti spesso sottostimati

Il Potenziale delle PMI. L’innovazione nelle PMI

Iniziamo, con questo articolo, il nuovo speciale dedicato a cogliere il “Potenziale delle PMI”: quel potenziale di innovazione che spesso, rimane nascosto nei siti produttivi e nei processi delle imprese di servizi.
L’idea è quella di fornire, agli imprenditori e ai loro consulenti, spunti e strumenti operativi che consentano di “formalizzare” l’innovazione che caratterizza le PMI italiane.
Innanzitutto, parleremo di TRL (Technology Readiness Level) come strumento che può aiutare a individuare il livello e lo stato di innovazione dei prodotti e processi.
Ci occuperemo poi degli strumenti giuridici e fiscali che possono agevolare la messa a terra dell’innovazione, sia adottando regimi fiscali agevolati (ad esempio il patent box o il credito di imposta R&D) sia individuando l’<> più appropriato per valorizzare l’innovazione (dalla PMI innovativa con il suo regime ad hoc, alla creazione di startup tramite spin off aziendali).
Analizzeremo inoltre come il controllo di gestione possa essere utilizzato come strumento per l’individuazione dell’innovazione (oltre che per un’appropriata analisi dei dati aziendali).

Aggiornamenti Startup Act. Detrazioni e credito d’imposta

Nel nostro primo speciale di gennaio e ancora prima nel Caffè delle Feste che ci ha accompagnato durante le pausa natalizia, abbiamo analizzato con vari contributi la riforma dello startup act operata prima dalla Legge 162/2024 (cd Legge Centemero) e poi dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 193/2024).
Ci siamo salutati con la promessa di darvi conto dei successivi chiarimenti forniti da Ministeri o dall’Agenzia delle Entrate sia interpretativi, sia dal taglio più operativo e pratico. Iniziamo oggi a mantenere questa promessa con il primo articolo dello speciale “Startup act – Breaking news”..

La nuova impresa innovativa. Come Cambiano le PMI innovative

📌 Come cambiano le PMI innovative

Abbiamo dedicato, la scorsa estate, un intero speciale sulle PMI innovative, che rappresentano uno strumento potente per formalizzare e valorizzare l’innovazione diffusa che caratterizza il nostro tessuto imprenditoriale.
Strumento che però non è ancora sfruttato: basti pensare che su oltre 750.000 PMI in Italia a dicembre 2024 solamente poco più di 3.000 sono iscritte alla sezione speciale delle PMI innovative, mentre le startup innovative sono più di 12.000.
Le PMI innovative sono state introdotte nel nostro ordinamento dall’articolo 4 del Decreto-legge del 24/01/2015 n. 3 proprio come strumento per valorizzare l’innovazione
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La nuova impresa innovativa. La decadenza delle detrazioni e la volontà dell’investitore: il caso del drag-along

📌 Agevolazioni e drag along cosa cambia?

L’introduzione della previsione “salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente” dovrebbe disinnescare casi appunto come quello rappresentato nell’interpello, in cui l’investitore sia stato “forzosamente” obbligato a cedere le proprie partecipazioni (durante l’holding period).
Utilizziamo come spesso accade il condizionale in quanto trattandosi della modifica di una norma fiscale c’è tutto il margine possibile di diverse interpretazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Ad esempio, un’obiezione che potrebbe essere posta in via interpretativa, seguirebbe il ragionamento sviluppato nell’ambito dell’interpello: la volontà del contribuente si è manifestata illo tempore accettando di entrare nella compagine sociale della startup e di conseguenza le norme che la governano disciplinate nello statuto.
Altro aspetto che ci sfugge è la ragione per cui la Legge 193/2024 abbia modificato solamente l’articolo 29bis del DL 179/2012 (quello delle agevolazioni in regime de minimis) e non anche l’articolo 29, relativo a quelle ordinarie creando una evidente disparità tra gli investitori.
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La nuova impresa innovativa. Le agevolazioni in “convertendo”

📌 Startup innovative e nuovi requisiti triennali: cosa cambia?

Con l’entrata in vigore della Legge 193/2024, le startup innovative possono rimanere iscritte nella sezione speciale solo per 3 anni, a meno che non soddisfino almeno uno dei nuovi requisiti rafforzati. Tra questi, l’incremento delle spese di R&D al 25%, l’ottenimento di un brevetto o la crescita significativa di ricavi e occupazione. Ma restano molte domande aperte: cosa succede nel regime transitorio? Come si calcolano le tempistiche? Scopri nel nostro approfondimento le nuove regole, gli scenari pratici e le strategie per restare compliant. 🔍 Leggi l’articolo completo! 🚀

I progettesti e docenti del Master IPSOA “Startup Specialist”

BasicPlan. Il business plan per la banca

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Treasury Management. Agevolazioni e SAL: la tesoreria si gioca nei tempi di incasso

Le agevolazioni pubbliche — contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, voucher — sono una fonte di liquidità solo se gestite correttamente. Il paradosso che osserviamo nella pratica è ricorrente: startup che ottengono agevolazioni significative e si trovano comunque in tensione di cassa durante la fase di realizzazione del progetto. Non perché l’agevolazione non sia stata concessa ma perché il ciclo operativo delle agevolazioni pubbliche genera uno sfasamento temporale tra uscite reali e incassi che, se non pianificato, può creare crisi di liquidità anche in presenza di un contributo formalmente approvato.

Treasury Management. La leva del capitale di debito

Esiste un pregiudizio diffuso nell’ecosistema startup italiano: il debito bancario è per le aziende consolidate, non per quelle agli inizi. Chi non ha garanzie — né aziendali né personali di peso — chi non ha un track record, chi non ha bilanci con utili — non può accedere al credito bancario. Questa convinzione è comprensibile, ma è sbagliata. Ed è spesso costosa, perché porta i founder a ricorrere esclusivamente all’equity — diluendosi più del necessario — o ad autofinanziarsi con risorse personali, quando esistono strumenti pubblici progettati appositamente per abbattere queste barriere

Treasury Management. La gestione delle fonti

Quanta liquidità ha davvero la startup, e da dove viene?
La risposta a questa domanda non è mai semplice come sembra. Le startup che operano da qualche mese raramente hanno un’unica fonte di cassa. Hanno fonti multiple — equity versato dai soci, linee di credito bancarie, contributi pubblici deliberati ma non ancora erogati, anticipi di clienti, prestiti soci — ognuna con le proprie caratteristiche temporali, i propri vincoli di utilizzo e i propri rischi di ritardo o di mancato incasso.
Trattare queste fonti come compartimenti separati è uno degli errori più comuni e più costosi nella gestione finanziaria delle imprese innovative. In questo articolo analizziamo come costruire una visione aggregata e coordinata del capitale disponibile, distinguendo le tre grandi categorie di fonti e comprendendo come ognuna interagisce con il modello di tesoreria operativa.

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