Autore: Nicola Tracanella

Il nuovo Work for Equity. Piani di incentivazione con acquisto di quote proprie

Le operazioni sulle quote proprie sono vietate dal codice civile, ma il DL 179/2012 ha introdotto una deroga specifica per le PMI: l’acquisto è legittimo quando avviene in attuazione di piani di incentivazione a favore di dipendenti, collaboratori, amministratori e prestatori d’opera.
Il Consiglio Notarile di Milano ha chiarito le condizioni applicative con due massime del 2018: l’acquisto deve rispettare i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, essere autorizzato dai soci e comporta la sterilizzazione del diritto di voto sulle quote detenute dalla società. La Massima 178 estende la legittimità anche alla sottoscrizione di quote di nuova emissione, tramite aumento di capitale gratuito o a pagamento.
Dal 2026, la Legge di Bilancio introduce una novità fiscale rilevante: la plusvalenza derivante dalla cessione di quote proprie diventa imponibile ai fini IRES, creando un disallineamento tra bilancio civilistico e imponibile fiscale da gestire in dichiarazione dei redditi.

Il nuovo Work for Equity. Il Regolamento ESOP

Il fulcro di un piano di incentivazione è costituito dal Regolamento, che costituisce il contratto che la società propone ai beneficiari e che include, pertanto, le condizioni, i tempi, gli obblighi delle parti e tutte le altre pattuizioni che regoleranno i rapporti tra di esse fino al termine del piano (ed anche oltre, ad esempio in presenza di clausole che impongano un holding period dopo il termine del piano, opzioni put o call ecc…)
Predisposto dall’organo amministrativo, approvato dall’assemblea e sottoscritto dai beneficiari, costituisce il contratto che lega le parti (società e beneficiari) e deve pertanto includere tutte le clausole e le pattuizioni che regolano il rapporto. Clausole che possono essere molto variegate, di cui vedremo oggi alcuni esempi.
Preliminarmente, osserviamo che l’adesione al piano deve avvenire in modo consapevole da parte di tutti, anche perché può darsi che i beneficiari non siano soggetti avvezzi alla complessa normativa a base dei piani; è consigliabile quindi inserire all’inizio del regolamento le definizioni dei termini (spesso in lingua inglese) che verranno utilizzati nel documento.

Creare la startup. Il dedalo del nuovo “regime”

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la circolare del 29 luglio 2025, interviene sui punti più discussi della Legge 193/2024 in materia di startup innovative. Il documento chiarisce i nuovi obblighi per la conferma dei requisiti e la permanenza nella sezione speciale oltre il terzo anno, introducendo una modulistica unificata e termini più stringenti per l’adeguamento. Restano tuttavia alcune criticità interpretative, in particolare per le imprese già iscritte e per la gestione del requisito del brevetto, che dovrà essere effettivamente registrato. Una circolare che semplifica formalmente, ma lascia aperte questioni pratiche che richiederanno ulteriori chiarimenti

Creare la startup. Le quote dematerializzate

La recente introduzione della possibilità di emettere quote dematerializzate nelle società a responsabilità limitata, grazie alla Legge Capitali del 2024, segna un passaggio importante nell’evoluzione normativa delle S.r.l. e in particolare delle startup innovative.
Se per lungo tempo la distinzione tra azioni e quote ha rappresentato un elemento tipologico netto tra S.p.A. e S.r.l., oggi la prospettiva cambia radicalmente. La scelta del legislatore di aprire alla “forma scritturale” delle quote, cioè alla loro gestione dematerializzata attraverso il sistema degli intermediari autorizzati, apre scenari che non sono soltanto giuridici ma soprattutto economici e finanziari, con un impatto diretto sulle dinamiche di raccolta del capitale e sulla circolazione delle partecipazioni

Aggiornamenti Startup Act. Aggiornati il “DIRE” e la modulistica

Così come previsto a inizio anno cominciano a fioccare le novità attuative conseguenti al “nuovo startup act”, e così a distanza di una sola settimana eccoci con il nostro secondo aggiornamento. Questa volta riguarda un adempimento di estrema importanza: “la dichiarazione dei possesso dei requisiti” che precede la nuova guida per startup e PMI innovative in corso di ultimi aggiornamenti

Il Potenziale delle PMI. Lo spin-off innovativo

Lo spin-off innovativo è una efficace strategia per formalizzare e valorizzare in modo strutturato l’innovazione già presente all’interno delle PMI. L’idea di fondo è semplice ma potente: creare una nuova impresa, autonoma sotto il profilo giuridico e contabile, partecipata dalla PMI madre, nella quale trasferire un’unità di business o un progetto ad alto contenuto innovativo. In questo modo, l’attività che prima era un centro di sperimentazione interna diventa un soggetto imprenditoriale autonomo, in grado di dialogare con investitori, partecipare a bandi dedicati, ottenere finanziamenti agevolati e misurarsi sul mercato con strumenti specifici

La nuova impresa innovativa. Il nuovo quadro delle detrazioni

📌 Come cambiano le detrazioni per investimenti in startup e PMI innovative

Si è tanto scritto negli ultimi mesi in merito alle modifiche alle detrazioni per investimenti in startup e pmi innovative. Se ne è scritto così tanto che sentiamo il bisogno di mettere ordine,
Prima di addentrarci nel riassunto delle novità, diciamo subito che l’ultima disposizione (la Legge di bilancio 2025) riforma in modo rilevante il sistema delle detrazioni di imposta per tutti i contribuenti e per quasi tutte le detrazioni fiscali. Da queste, sono espressamente escluse le detrazioni per investimenti in società innovative (startup e PMI), quindi non ci addentreremo nell’analisi puntuale di questa normativa.
Le altre due normative invece modificano sia il DL 179/2012 che il DL 4/2015, pertanto riguardano sia le startup che le PMI innovative
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La nuova impresa innovativa. Scale up oltre il quinto anno

📌 Scale up oltre il quinto anno?

La Legge 16 dicembre 2024, n. 193 introduce un’importante novità per le startup innovative: il meccanismo di scale up, che consente di estendere l’iscrizione alla sezione speciale oltre il quinto anno, fino a un massimo di nove anni, a patto di soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

Aumento di capitale superiore a 1 milione di euro da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) per ciascun periodo di estensione.
Incremento dei ricavi di almeno il 100% annuo.
Questa proroga si aggiunge ai due periodi già previsti per le startup innovative: i primi tre anni di attività, in cui è sufficiente rispettare i requisiti base, e il periodo tra il terzo e il quinto anno, che introduce criteri più stringenti. Tuttavia, il coordinamento normativo tra la nuova legge e il DL 179/2012 solleva alcune questioni interpretative.

L’investimento di capitali è incentivato anche grazie a un’esenzione fiscale sulle plusvalenze per gli enti previdenziali e i fondi pensione che destinano una parte del loro portafoglio al venture capital, a vantaggio delle PMI in fase di scale up.

L’alternativa dell’incremento di ricavi è più accessibile, sebbene la soglia di crescita richiesta possa essere impegnativa per le realtà più piccole.
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La nuova impresa innovativa. I nuovi “requisiti triennali”

📌 Startup innovative e nuovi requisiti triennali: cosa cambia?

Con l’entrata in vigore della Legge 193/2024, le startup innovative possono rimanere iscritte nella sezione speciale solo per 3 anni, a meno che non soddisfino almeno uno dei nuovi requisiti rafforzati. Tra questi, l’incremento delle spese di R&D al 25%, l’ottenimento di un brevetto o la crescita significativa di ricavi e occupazione. Ma restano molte domande aperte: cosa succede nel regime transitorio? Come si calcolano le tempistiche? Scopri nel nostro approfondimento le nuove regole, gli scenari pratici e le strategie per restare compliant. 🔍 Leggi l’articolo completo! 🚀

Come cambiano le startup e le PMI. Il nuovo Startup Act parte II

Anche quest’anno proponiamo la nostra breve rassegna del caffè delle feste. Gli ultimi mesi del 2024 e in particolare, il mese di Dicembre, sono stati ricchi di novità che hanno ridefinito confini, limiti, e opportunità delle startup e pmi innovative, riscrivendo il cosiddetto Startup Act. Con questi spunti forniamo un breve quadro sulle novità normative

I progettesti e docenti del Master IPSOA “Startup Specialist”

BasicPlan. Il business plan per la banca

Scopri i nostri ultimi articoli

Treasury Management. Agevolazioni e SAL: la tesoreria si gioca nei tempi di incasso

Le agevolazioni pubbliche — contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, voucher — sono una fonte di liquidità solo se gestite correttamente. Il paradosso che osserviamo nella pratica è ricorrente: startup che ottengono agevolazioni significative e si trovano comunque in tensione di cassa durante la fase di realizzazione del progetto. Non perché l’agevolazione non sia stata concessa ma perché il ciclo operativo delle agevolazioni pubbliche genera uno sfasamento temporale tra uscite reali e incassi che, se non pianificato, può creare crisi di liquidità anche in presenza di un contributo formalmente approvato.

Treasury Management. La leva del capitale di debito

Esiste un pregiudizio diffuso nell’ecosistema startup italiano: il debito bancario è per le aziende consolidate, non per quelle agli inizi. Chi non ha garanzie — né aziendali né personali di peso — chi non ha un track record, chi non ha bilanci con utili — non può accedere al credito bancario. Questa convinzione è comprensibile, ma è sbagliata. Ed è spesso costosa, perché porta i founder a ricorrere esclusivamente all’equity — diluendosi più del necessario — o ad autofinanziarsi con risorse personali, quando esistono strumenti pubblici progettati appositamente per abbattere queste barriere

Treasury Management. La gestione delle fonti

Quanta liquidità ha davvero la startup, e da dove viene?
La risposta a questa domanda non è mai semplice come sembra. Le startup che operano da qualche mese raramente hanno un’unica fonte di cassa. Hanno fonti multiple — equity versato dai soci, linee di credito bancarie, contributi pubblici deliberati ma non ancora erogati, anticipi di clienti, prestiti soci — ognuna con le proprie caratteristiche temporali, i propri vincoli di utilizzo e i propri rischi di ritardo o di mancato incasso.
Trattare queste fonti come compartimenti separati è uno degli errori più comuni e più costosi nella gestione finanziaria delle imprese innovative. In questo articolo analizziamo come costruire una visione aggregata e coordinata del capitale disponibile, distinguendo le tre grandi categorie di fonti e comprendendo come ognuna interagisce con il modello di tesoreria operativa.

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