Che cos'è una startup innovativa?​

La definizione di startup innovativa è incardinata nell’art. 25 del d.l. 179/2012, al comma 2.

Secondo il dettato normativo, alle misure agevolative possono accedere le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti.

REQUISITI PER UNA STARTUP INNOVATIVA (aggiornati al 1 gennaio 2025)

  1. è una microimpresa o una piccola media impresa come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003)
  2. è di nuova costituzione o comunque sono state costituite da non più di 60 mesi;
  3. ha sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea, o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. c);
  4. a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
  5. non distribuisce e non ha distribuito utili;
  6. ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico 
    e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;
  7. non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  8. infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti indicatori:
    • una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
    • la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
    • l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

 

La permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera h), numero 1);
b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’articolo 2425 del codice civile, o dell’occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
e) ottenimento di almeno un brevetto.
Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese  può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi (7 in totale), per il passaggio alla fase di “scale-up“, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

Potenziare la Startup con il Work for Equity

a) Il Work for Equity consente di godere delle detrazioni fiscali 30% e 50% per gli investimenti in startup e PMI innovative  

b) Le prestazioni realizzate in Work for Equity sono completamente esenti sia dal lato delle imposte dirette sia da quello contributivo

c) Il Work for Equity permette di accedere a prestazioni professionali che non si riuscirebbe a remunerare in denaro 

e) Il Work for Equity consente di valorizzare il lavoro dei founders (che altrimenti andrebbe perso) e remunerare i founders con assegnazione di equity proporzionale al commitment

f) Il Work for Equity incrementa il valore e la patrimonializzazione della startup e quindi il rating bancario

g) Il Work for Equity fidelizza al progetto fornitori chiave per lo sviluppo della startup 

Valorizzare la Startup con la Valutazione Pre Money

Quando si è alla ricerca di fondi per finanziare un progetto di start up, la valutazione è il biglietto da visita con cui devi presentare al meglio il valore della tua start up, in termini quantitativo-economici ma anche qualitativi.

Nella nostre valutazioni, valorizziamo asset immateriali che usualmente non vengono presi in considerazione, ma fondamentali per una startup: le caratteristiche e le esperienze dei founders e del core Team, i leads generati , la presenza di privative, la presenza di accordi o partnership commerciali o industriali, etc. 

Inoltre, una valutazione premoney si può fare anche prima della costituzione dell’impresa e dare un valore al progetto imprenditoriale

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La guida per conoscere a fondo lo Statuto e la procedura per l’iscrizione alla Sezione Speciale.

A cura di Nicola Vernaglione, Ezio Este, Nicola Tracanella e Valerio Oliveto.

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