Eccoci qui, rientrati e rinvigoriti pronti a iniziare un nuovo anno lavorativo con il solito spirito innovativo e critico (in senso costruttivo).
Riapriamo le nostre discussioni affrontando un argomento che continua ad essere annoso e spinoso, e che ha tormentato l’estate dei tanti Commercialisti alle prese con la comunicazione dei bilanci al Registro imprese: la comunicazione delle Spese di Ricerca per la permanenza dei requisiti. Come al solito affrontiamo l’argomento in maniera circostanziata con il dovuto supporto di richiami di Legge e documenti (CNA-14-02-2017).
Il Dubbio interpretativo
I dubbi sono sorti per effetto del D.Lgs. n. 139/2015, che ha introdotto il nuovo art. 2435-ter c.c., ai sensi del quale vengono previste semplificazioni per il bilancio delle micro-imprese; in particolare, queste ultime sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa, “quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427, numeri 9 e 16”.
In proposito, il MISE aveva ritenuto che, in ragione del principio di specialità della disciplina delle start up innovative, permanesse l’obbligo di redazione della nota integrativa, ove si intendesse avvalersi del requisito in oggetto.
Il Chiarimento del MISE
Ovviamente il richiamato decreto e la successiva Circolare Ministeriale hanno creato non poche difficoltà interpretative nella comunicazione dei dati di bilancio delle Start up innovative che hanno optato per il requisito delle spese di Ricerca, in particolare si sono riscontrati problemi e difficoltà nei rapporti con il Registro Imprese delle varie CCIAA competenti per territorio, arrivando, in molti casi, alla sospensione della procedura di permanenza dello stato di startup innovativa.
Tuttavia già il 14 febbraio 2017 il Ministero competente (MISE) con propria circolare precisava che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo art. 2435-ter c.c., che ha esonerato le micro-imprese dalla redazione della nota integrativa, le informazioni relative al requisito della “ricerca e sviluppo” possono essere riportate, da parte delle start up innovative, in calce allo stato patrimoniale.
Con il parere in esame, il Ministero dello Sviluppo Economico risponde a un quesito formulato da una società, relativo alla disciplina applicabile a start up e PMI innovative, con riferimento alle modalità di indicazione del requisito di “ricerca e sviluppo” in nota integrativa.
Col parere in oggetto, tuttavia, il Ministero prende atto della sopravvenuta nuova tassonomia XLBR, nella quale si è prevista espressamente la semplificazione della procedura, adesiva ai dettami del nuovo art. 2345-ter c.c. e modifica la propria posizione.
Deve, pertanto, ritenersi, che le startup che intendono vantare il requisito della ricerca e sviluppo, possono presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando le informazioni richieste dal n.1) della lett. h), dell’art. 25 del DL 179/2012 in calce allo stato patrimoniale.