Startup Innovative. Si può cambiare il requisito inizialmente dichiarato?

Di Nicola Vernaglione

Questa è una delle domande che più spesso mi viene rivolta anche nel corso degli incontri Focus. Oggi analizzeremo la questione ipotizzando un domanda e risposta tra un amministratore di Startup ed il Registro Imprese del la CCIAA competente (i testi sono tratti da un parere Ministeriale nel merito).

Domanda:  “Al momento della Iscrizione abbiamo dichiarato i requisito di cui all’articolo 25, comma 2, alla lettera h) punto 2, ossia: “impiego come dipendenti o  collaboratori a qualsiasi titolo in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro di personale in possesso di dottorato di ricerca…”

A breve dovremmo procedere alla assunzione di nuovo personale che farebbe decadere il requisito. Avremmo però la possibilità di documentare in bilancio “spese di ricerca uguali o superiori al 15% tra il maggiore tra Valore della Produzione e Costo della Produzione”.

“Come dobbiamo comportarci?”

Risposta:  Benché la norma non faccia assolutamente riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene che non vi siano limiti alla mutazione dei requisiti di cui alla lettera h) (comma 1 art. 25 DL 18/10/2012), purché risulti verificata continuativamente, durante la permanenza nella sezione speciale del registro, la presenza di almeno uno dei tre.

Ne consegue che per ragioni di economia amministrativa e soprattutto di tutela della società iscritta in sezione speciale, la mutazione può avvenire senza necessità di fuoriuscita e rientro nella sezione speciale, mediante l’adempimento di cui all’art. 25, comma 14 (comunicazione al Registro Imprese)

Domanda: “ma va comunicato subito al Registro Imprese depositando i modelli aggiornati previsti oppure può farlo alle scadenze previste?”

Risposta:  il legislatore fonda sulla iscrizione in sezione speciale l’efficacia costitutiva della fattispecie (riconoscimento dello status di startup innovativa). Ne consegue che la sezione speciale deve essere sempre aggiornata, e specie dopo l’emanazione del ridetto D.M. 22 giugno 2015, che prevede una specifica implementazione della sezione speciale con il dettaglio dei requisiti, di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera h) posseduti dalla startup.  (dettagli che vanno prodotti e argomentati  già in fase costitutiva come ad esempio dettaglio e quantificazione delle spese di ricerca…)

Inoltre nella fattispecie in esame,  vengono in esame entrambi gli adempimenti previsti dai commi 14 e 15 dell’articolo 25, e cioè l’aggiornamento semestrale delle informazioni fornite in fase di iscrizione e la conferma annuale di possesso dei requisiti.  (ricordiamo che sono due adempimenti distinti)

Riguardo all’aggiornamento semestrale, il comma 14 del DL chiarisce:

“Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10.”.

Il legislatore fissa cioè un termine massimo (semestre) di aggiornamento ma non un termine minimo.

La norma va dunque interpretata, alla luce di quanto sopra evidenziato, nel senso che l’aggiornamento non può superare il semestre, ma deve intervenire in occasione di ogni mutazione rilevante, rispetto a quanto dichiarato al momento dell’iscrizione in sezione speciale, a norma del comma 12.

Come accennato in precedenza, lo scivolamento da un requisito a un altro tra quelli previsti all’art. 25, comma 2, lettera h) va pertanto segnalato mediante questo tipo di adempimento. Con riferimento alla conferma annuale, il comma 15, giustamente àncora l’adempimento al deposito dell’approvazione del bilancio d’esercizio. Appare pertanto una forzatura non coerente col sistema normativo anticipare la conferma al momento della mutazione.

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