Nell’ articolo pubblicato due settimane indietro ho parlato dei numerosi vantaggi nascosti di una startup e della necessaria conoscenza tecnica della materia.
Seguendo lo spirito di utilità che spero possano fornire gli approfondimenti, oggi intendo trattare un altro capitolo poco conosciuto (seppur risalente ad un parere ministeriale del 2015) che di fatto, apre a molte ulteriori possibilità di fondare una startup: la costituzione di startup con affitto d’azienda (o ramo).
Il Decreto e le fattispecie di esclusione
L’articolo 25 del D.L. 179 del 2012 stabilisce quali debbano essere i requisiti fondamentali che l’impresa start-up innovativa deve possedere per potersi definire tale ed essere regolarmente iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese. In particolare alla lettera g) riporta ” non sia stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”
Proprio in relazione alla condizione di cui alla suddetta lettera g), che prevede l’esclusione della qualifica di start-up innovativa qualora l’impresa sia costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda, il Ministero dello Sviluppo Economico è stato interrogato sulla possibilità di iscrivere come start-up innovativa una società neo costituita che prende in affitto un’altra azienda contenente il core business dell’attività d’impresa nel settore dell’innovazione tecnologica.
Il Parere del MISE
Nell’ambito del parere n. 155183 del 2015, il Ministero ha chiarito che la mancata previsione dell’affitto d’azienda o ramo d’azienda, tra le cause di esclusione della qualifica di impresa start-up, va interpretata come una specifica eccezione operata dal legislatore che, dunque, consente l’iscrizione della società affittuaria nella categoria delle start-up innovative se ricorrono gli altri requisiti previsti dalla norma.
Riguardo all’ipotesi di assimilazione tra cessione e affitto d’azienda o di ramo d’azienda, il Ministero ha precisato, altresì, che sotto il profilo sostanziale il Codice Civile (art. 2562) nel disciplinare l’affitto d’azienda o ramo d’azienda rimanda alla disciplina dell’usufrutto d’azienda e non a quella generale della cessione d’azienda (o suo ramo), stante la natura provvisoria del trasferimento, il differente animus (possesso nel caso della cessione, godimento nel caso dell’affitto), e l’obbligo di restituzione finale, oltre agli obblighi ricorrenti. Da ciò la complessiva differenza tra i due istituti (cessione e affitto d’azienda) che esclude la possibilità di assimilazione.
Considerazioni
Se da una parte in via prettamente ermeneutica la norma ispiratrice fa specifico richiamo alla necessità di evitare operazioni di “spinoff interno” o di “operazioni in continuità” non permettendo fusioni, scissioni o cessioni, d’altro canto precisa che non rientrano in tale fattispecie le ipotesi di affitto d’azienda non tanto per la mancanza di continuità quanto per la “temporaneità” del negozio giuridico instaurato.
Ciò ovviamente apre il campo a molte possibilità di ottenere tutti i vantaggi insiti in una operazione di affitto d’azienda e quelli (tantissimi) di operare con una newco in forma si startup innovativa, fino all’estremo di poter prevedere che nell’oggetto sociale di questa vi sia quale unica ed esclusiva attività quella dell’affitto d’azienda, appunto.
Appare evidente che vista la particolarità della fattispecie e l’evidente labile confine (giuridico e sostanziale), prima di pensare a tutti i possibili benefici, occorre procedere con cautela e con il giusto accompagnamento professionale.