Le partecipazioni a termine

Il titolo di oggi non è uno scherzo: è posibile prevedere  partecipazioni societarie a termine.

La questione è stata recentemente trattata dal Consiglio Notarile dei distretti di Firenze Pistoia e Prato che con la massimma 66/2018 ha riconosciuta legittima la possibilità creare partecipazioni a tempo  nelle società di Capitali.

I riferimenti normativi

I riferimenti normativi della massima sono quelli dell’art.17, comma 3, del D.gls. 19 agosto 2016, n.175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) dell’art.2295 n.9 c.c. e dell’ art.2328 n.13 c.c. (durata della società).

Il Testo Unico in materia di di società a partecipazione pubblica stabilisce che nella società a partecipazione mista pubblico-privata affidataria di appalti o concessioni “la durata della partecipazione privata alla società …… non può essere superiore alla durata dell’appalto o della concessione”.

Gli articoli del codice civile statuiscono che l’indicazione della durata ha sempre costituito uno degli elementi del contratto di società  ed è quindi sempre stata predicata solo rispetto all’organizzazione comune: ha sempre misurato il tempo dell’investimento collettivo, dell’affare comune.

I contenuti della massima

Dato atto che il risultato a cui la legge ( D.gls. 19 agosto 2016, n.175) mira consiste nell’espulsione del socio privato dalla società a partecipazione mista, a tal fine è certamente possibile ricorrere agli istituti a tal scopo ordinariamente funzionali, ovvero  al riscatto delle azioni nella s.p.a., e all’esclusione o anche al riscatto della quota nella s.r.l., in conformità ai più recenti approdi interpretativi, quindi

1.E’ legittimo emettere partecipazioni a tempo, soggette a termine finale di durata, siano esse rappresentate o meno da azioni.

2. Il valore di liquidazione delle partecipazioni è liberamente determinabile, poiché non sussistono nella fattispecie né le ragioni di tutela del socio ricorrenti qualora si verifichino cause legali di recesso, né quelle invocate in caso di espulsione dalla compagine sociale per volontà altrui (azioni riscattabili, esclusione, drag along).

Considerazioni

Senza dubbio la massima del Consiglio Notarile dei distretti di Firenze Pistoia e Prato rappresenta una importante e interessante evoluzione del diritto societario offrendo la possibilità, nell’ambito, ad esempio, della emissione di quote “dotate di diritti particolari” di gestire i rapporti con “investitori in startup” durettamente e nell’ambito dello Statuto senza la necessità di ricorrere ad accordi estrastatutari, contratti ad hoc o accordi parasociali. Questo ovviamente nell’ambito delle startup innovative e dello stesso equity crowdfunding  rappresenta una ulteriore possibilità di gestire l’ingresso di soci che abbiano la qualifica di meri investitori a tempo

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