La creazione di quote con diritti particolari è una frontiera ancora poco esplorata da parte delle srl startup innovative. Una facoltà che in realtà andrebbe molto meglio utilizzata anche al di fuori della realizzazione di campagne di equity crowdfunding su portali di raccolta specializzati.
L’argomento risulta di grande importanza ed attualità e ne è data dimostrazione dalla produzione di orientamenti interpretativi da parte della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano che, esattamente un anno fa, nel mese di novembre del 2018, ha pubblicato nove nuove massime tutte dedicate alle s.r.l. PMI (massime nn. 171 -179).
Diritto particolare e categorie di quote
Innanzitutto, è opportuno ricordare che, per le società a responsabilità limitata, la possibilità di prevedere diritti diversi per alcuni soci non è una novità. Infatti la riforma del diritto societario del 2003, nella nuova formulazione dell’articolo 2468, comma 3, c.c. prevede che gli statuti delle s.r.l. possono attribuire a singoli soci particolari diritti, non strettamente limitati all’amministrazione della società e alla distribuzione degli utili.
Ma la differenza rispetto alla previsione di categorie di quote consiste appunto nel fatto che i diritti particolari di cui all’articolo 2468, comma 3, c.c. sono pensati per essere riferiti a determinati soci, o gruppi di soci, individuati espressamente nello statuto e, per tale ragione, vengono meno – salvo espressa previsione statutaria che disponga diversamente – contestualmente alla cessione della partecipazione da parte del socio che ne è titolare. I diritti particolari sono dunque espressione della personalizzazione della partecipazione sociale, laddove, invece, la creazione di categorie quote è fondata sul presupposto della depersonalizzazione della partecipazione, così come depersonalizzate, e standardizzate, sono le azioni di s.p.a.
La massima n. 171 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano conferma che gli statuti delle s.r.l. startup possono prevedere che le categorie di quote siano, oltre che necessariamente depersonalizzate, anche standardizzate, vale a dire suddivise in unità di misura come le azioni. In tal modo, a seconda delle esigenze dei soci di una determinata società, negli statuti delle s.r.l. possono coesistere partecipazioni, anche di titolarità di un medesimo socio, munite di diritti particolari ai sensi dell’articolo 2468, comma 3, c.c., categorie di quote configurabili come partecipazione unitaria dei soci che ne sono titolari e categorie di quote standardizzate, che possono essere possedute in un numero variabile della stessa unità di misura.
I soci di s.r.l. pertanto, hanno a disposizione un ampio spettro di opzioni per disciplinare i molteplici rapporti tra gli interessi, non sempre convergenti, dei soci imprenditori e dei soci investitori-finanziatori.
Il contenuto dei diritti connessi alle categorie di quote
Così come per i diritti particolari ex articolo 2468, comma 3, c.c., il contenuto dei diritti diversi connessi alle categorie di quote è lasciato all’autonomia statutaria ed è pressoché illimitato fermi restando i limiti posti dal diritto societario in generale, come, ad esempio, il divieto di patto leonino di cui all’articolo 2265 c.c., e dalla disciplina delle s.r.l. in particolare, come, fra l’altro, il diritto di recesso al verificarsi di una delle cause inderogabili di cui all’articolo 2473 c.c. (v. massime nn. 173 e 175).
La delibera
L’emissione di nuove categorie di quote è deliberata dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, ferma restando – salva diversa disposizione dello statuto e salvo, pertanto, il diritto di recesso – il consenso dei soci i cui diritti particolari ex articolo 2468, comma 3, c.c., siano pregiudicati e il consenso, dei soci possessori di quote di altre categorie i cui diritti risultino lesi (v. massime nn. 172 e 177). Ci si discosta quindi dalla necessità dell’unanimità richiesta – sempre in linea generale e sempre salva diversa disposizione dello statuto e conseguente diritto di recesso – per l’introduzione, la modifica e la soppressione dei diritti particolari di cui all’articolo 2468, comma 3, c.c..
Trasferimento dei diritti connessi
Un vantaggio della depersonalizzazione e standardizzazione risiede nella trasferibilità dei diritti connessi alle quote (al contrario di quanto accade per i diritti particolari attribuiti ai soci) e ciò rende tali quote molto più appetibili all’acquisto (laddove si tratti di quote con diritti rafforzati rispetto a quelli degli altri soci), della partecipazione da parte di terzi interessati ad entrare nella compagine sociale.
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