Startup. Nuove responsabilità.Parte II

Nel  precedente articolo abbiamo trattato l’argomento delle nuove responsabilità in carico agli amministratori delle srl in applicazione del nuovo codice della Crisi d’Impresa specificando ed evidenziando che non si tratta di novità assolute quanto più di incardinamento giuridico di quanto già assunto a livello dottrinale e specificando una serie di attenuanti e soprattutto di zone grigie che di fatto diluiscono molto l’applicabilità puntuale delle menzionate responsabilità tanto più in una logica di  normale conduzione della attività di amministrazione e gestione di una qualsiasi impresa o attività imprenditoriale. Con questo secondo e conclusivo articolo si evidenziano le peculiarità evidenziate per le start up  in una visione attuale e realistica della norma.

I sistemi di allerta

Nell’ambito della definizione e gestione dei  c.d. sistemi di allerta si evidenziano tre “cruscotti tematici”: l’assetto organizzativo, l’assetto amministrativo, l’assetto contabile.  “L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve essere tale da far emergere lo stato di difficoltà economica e finanziaria che rende probabile l’insolvenza, manifestata dall’inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate nel breve periodo”. L’idea è che una diagnosi precoce sia fondamentale per risolvere crisi temporanee prima che diventino croniche. L’accento è quindi posto sulla continuità aziendale, altro concetto connaturato da sempre all’attività di impresa e ben noto agli addetti ai lavori (OIC 11 ed articolo 2423 cc).

Interpretazione e chiarimento

Partendo dagli ultimi due riferimenti (OIC e Codice Civile), potremmo dire, nulla di nuovo e di straordinario infatti ci si rifà semplicemente ai principi di redazione del bilancio. Tra questi, e in relazione al più attinente principio della continuità vale la pena sottolineare che “Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”. Da ciò si potrebbe evincere che è compito della direzione aziendale e quindi dell’amministratore non solo redigere il bilancio consuntivo ma anche predisporre strumenti di budget e previsione (in una parola un business plan). Ed è in questa logica che vanno anche interpretati i richiamati “cruscotti tematici” quali indicatori di un possibile default di natura finanziaria prima che economica  e quindi nella necessità preventiva (previsionale) di porre in atto adeguati rimedi affinché tale situazione non si concretizzi in uno stato di insolvenza e quindi di crisi.

 

Indici non rilevanti per Start up

Il  Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti è stato incaricato, dalla stessa normativa sulla crisi di impresa, di definire gli indici di bilancio necessari a monitorare la continuità aziendale. Non è tuttavia il caso di soffermarsi su tali indicatori, basti ricordare che lo stesso CNDCEC  ha elaborato un documento (“Crisi di Impresa, gli Indici dell’Allerta”, 20 ottobre 2019) nel quale riconosce la specificità delle startup e l’inadeguatezza degli indici per questo tipo di imprese, in considerazione del loro elevato e connaturato tasso di insuccesso. (n.d.r. ci sarebbe piaciuta una definizione meno pessimistica parlando di “incertezza” più che di “insuccesso”).

Per esse (startup) rileva  più la capacità di ottenere risorse finanziarie dai soci, dai c.d. family and friends, dal settore finanziario, dalle operazioni di crowdfunding ecc…

Questo significa, ad esempio, che non si ha motivo di  verificare la tenuta del patrimonio netto con la stessa rigidità prevista per le altre imprese, ma non vuol dire che non occorra monitorare l’indice denominato DSCR  (debt service coverage ratio), che si basa su flussi di cassa prospettici da confrontare con le obbligazioni future dell’azienda, individuato dal CNDC come principale presidio alla continuità aziendale.

Infatti anche le startup, soprattutto nel corso della fase di crescita, dovranno dimostrare di  avere posto in essere strumenti di gestione forward looking del rischio d’impresa.

È evidente infatti che, affinchè tale squilibrio sia intercettato per tempo, occorrono degli strumenti per verificare costantemente la continuità aziendale: strumenti di monitoraggio in grado di prevedere in anticipo l’andamento dei flussi economici e soprattutto della tesoreria aziendale,  business plan, budget annuali, piani di tesoreria e di cassa.

L’assenza di ricavi ed i risultati economici negativi, di converso, non hanno rilevanza determinante al fine di individuare lo stato di crisi.

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