Detrazioni Startup. La storia infinita di come ottenere il 50% continua ad alimentarsi ed autoalimentarsi con soluzioni e mezze soluzioni che più che chiarire, “il come”, “il chi” e “il quando” continuano (in puro italian style) a generare confusione ed imbarazzo per noi che dobbiamo fornire le dovute risposte. Ecco, appunto, con il contributo di oggi dopo ore impiegate a cercare fonti, pareri, faq ed a metterle insieme secondo un quadro logico e sensato, proviamo a fornire un contributo, che sappiamo bene non potrà essere definitivo ma almeno è un punto dal quale iniziare a fare chiarezza.
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Detrazioni startup. Gli investimenti in sede di costituzione.
E’ passato oramai più di un mese dalla pubblicazione del decreto che ha reso finalmente note le modalità operative con cui poter beneficiare della detrazione del 50% (ne avevamo parlato qui). In questo periodo, abbiamo cercato di rispondere alle numerose domande che ci sono pervenute sul tema, cercando di interpretare non sempre agevolmente una norma e i relativi provvedimenti operativi. Peraltro, come spesso accade anche noi necessitavano di risposte certe e precise in quanto investitori in creazioneimpresa srl società benefit, che è anch’essa una startup innovativa.
Detrazioni startup. La gerarchia delle fonti.
Piccola premessa. Chiunque abbia studiato diritto (non intendo frequentando giurisprudenza, basta una scuola superiore) sa benissimo che nella prima ora della prima lezione viene trattato il tema della gerarchia delle fonti. Cioè che le norme non hanno tutte la stessa importanza, ma ognuna ha il suo rango. Semplificando: in cima c’è la costituzione, poi le leggi ordinarie, infine i decreti attuativi delle leggi ordinarie. Poi c’è la prassi, cioè dei documenti (ad esempio le circolari) pubblicate da un ente pubblico utili a chiarire operativamente alcune applicazioni della legge.
Il principio di gerarchia delle fonti stabilisce che una norma di rango inferiore non può contraddire o limitare una norma di rango superiore.
Nel nostro caso abbiamo avuto il DL 38/2020 (la legge), poi decreto attuativo, poi la circolare attuativa del decreto attuativo. Per gli amanti del genere trovate tutto qui.
Noi li abbiamo letti, riletti, studiati, ci siamo confrontati anche animatamente tra di noi, eppure c’erano alcune cose che non riuscivamo a interpretare. Ma poi, finalmente, sul sito del Mise hanno pubblicato le FAQ! Le domande frequenti. Lasciamo ai lettori ogni valutazione in merito al rango normativo delle FAQ del Mise.
Detrazioni startup . Investimenti in sede di costituzione. La FAQ
Leggiamo la FAQ 2.1 in cui viene proprio chiesto se la detrazione del 50% spetta solo sugli aumenti di capitale successivi alla costituzione societaria o si possa essere fruita anche per il conferimento iniziale di capitale sociale in start up innovativa. Fantastico. E’ una delle domande che avevamo anche noi, e peraltro una di quelle che lasciava più dubbiosi. Infatti la norma (l’articolo 38 del DL 34/2020) parla genericamente di investimenti in startup e pmi innovative. E investimento è quello effettuato sia in sede di aumento di capitale che in sede di costituzione. Precisa, inoltre, che la detrazione “si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento”. Quindi, considerando che se una società al momento della costituzione chiede la contestuale iscrizione alla sezione speciale, il requisito è da ritenersi soddisfatto. Poi però il decreto attuativo (che, come prevede la gerarchia delle fonti, non può mai limitare la portata di una norma) ha previsto “prima di effettuare l’investimento l’impresa beneficiaria (la startup quindi) presenti apposita istanza sulla piattaforma informatica”. Veniva inoltre concessa una finestra temporale (che scade a fine aprile) per comunicare gli investimenti effettuati prima della messa online della piattaforma.
Detrazioni startup . La procedura
La procedura ha perfettamente senso per gli aumenti di capitale. In questo modo la startup verifica la capienza della soglia de minimis e l’investitore non ha amare conseguenze quando deve poi fare la dichiarazione e scopre che non può beneficiare della detrazione del 50% ma solo di quella del 30% (che ricordiamo non soggiace a tutta questa procedura). Rimane però il problema degli investimenti effettuati in sede di costituzione. Commentatori più autorevoli di noi, hanno subito pensato a un inghippo tecnico. Nel senso che scritta così non è effettivamente possibile effettuare la procedura di comunicazione preventiva. E’ vero. Abbiamo pensato: si accorgeranno dell’errore e daranno un termine entro il quale presentare l’istanza dopo la costituzione. In fondo se la startup non è ancora costituita non può avere eroso il plafond “de minimis”. E gli investitori che partecipano alla fondazione di una società faranno i loro conti sulla detrazione spettante a seconda del capitale complessivo conferito. Logico vero?
Detrazioni startup. La soluzione Italian Style
E invece no. Sono intervenute le FAQ che hanno stabilito 2 cose
1) siccome il decreto attuativo prevede che (citiamo testualmente) “prima dell’investimento, l’impresa beneficiaria presenti istanza di accesso al beneficio attraverso la piattaforma informatica dedicata. Tale disposizione preclude che l’investimento effettuato in sede di costituzione societaria possa ottenere il beneficio fiscale in oggetto poiché privo del requisito di cui sopra”.
2) “L’unica eccezione riguarda gli investimenti effettuati tra il primo gennaio 2020 e la data di inizio di operatività della piattaforma (1 marzo 2021), per i quali è possibile presentare istanza sulla piattaforma successivamente all’effettuazione dell’investimento”. Non siamo raffinati giuristi quindi non sappiamo esprimerci in merito alla legittimità di questa interpretazione, anche se qualche idea in proposito ce l’avremmo…
Quello che sappiamo, perché lo vediamo tutti i giorni sul campo, è che fare impresa (soprattutto se innovativa) in questi tempi ha un qualcosa di eroico che riteniamo debba essere incentivato e non ostacolato da farraginose e fantasiose interpretazioni di norme. Gli investimenti in capitale e mezzi propri per le startup sono benzina quanto mai necessaria soprattutto nelle fasi di avvio (che sono sempre le più rischiose) e quindi devono essere ancor più incentivati e non penalizzati.